Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2342 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20611-2019 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO

4, presso lo studio dell’avvocato LORENZO GIUA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO FALANGA;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI 2;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10520/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con ordinanza nr. 19948/2017 questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso proposto da C.E. relativo alla mancata considerazione che “l’imposta sul valore aggiunto non assolta in dogana era comunque stata oggetto di assolvimento al momento della vendita della merce sul territorio italiano”.

Sul punto, richiamati i precedenti orientamenti formatesi in materia affermava proprio ha ritenuto che “l’assolvimento dell’iva intracomunitaria – in particolare, col metodo dell’inversione contabile – in luogo dell’iva all’importazione dovuta, stante la non fisicità dell’immissione in deposito, costituisce senza dubbio una violazione, essendo quindi dovuta l’applicazione delle sanzioni al riguardo previste dall’ordinamento, ma non legittima – eccettuati i casi di evasione o di tentata elusione – la richiesta di un nuovo pagamento dell’imposta, in ragione del divieto generale di duplicazione, che si fonda sulla detraibilità, quale requisito essenziale dell’iva (espressamente in termini, sez. 5, n. 17588 del 2010, n. 24912 del 2011, n. 19749 del 2014, sez. 6 e 5 n. 15994 del 2015)”, e ciò anche tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 17 luglio 2014, causa C-272/13 (Equoland) per cui “l’art. 16, paragrafo 1, della sesta direttiva 771388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile un forme, come modificata dalla direttiva 2006118/ CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, nella sua versione risultante dall’art. 28 quater, della sesta direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordini la concessione dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, prevista da tale normativa, alla condizione che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini di tale imposta siano fisicamente introdotte nel medesimo” (dispositivo; v. anche punto 30)” (in termini, Cass. sez. 5, n. 20139/16).

Con sentenza nr. 10520/2018 la CTR della Campania dichiarava l’illegittimità degli atti impositivi impugnati relativi ad una serie di avvisi di accertamento emessi per Irpef, Iva, Irap addizionale regionale e sanzioni riguardanti gli anni di imposta 2006/2008 disponendo la compensazione delle spese di lite per la controvertibilità e complessità delle questioni trattate.

Avverso tale pronuncia la contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

Ritenuto che:

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Critica, in particolare, la disposta compensazione delle spese ritenendo che alla luce delle novità legislative introdotte al testo dell’art. 92 c.p.c. non sia consentito disporre la compensazione ad eccezione dei casi in cui vi sia l’assoluta novità delle questioni o un mutamento giurisprudenziale sui temi trattati, ipotesi queste non ricorrenti nel caso in esame.

Con un secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Censura la motivazione espressa a sostegno della motivazione connotata da una estrema genericità.

I due motivi che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione sono fondati.

La censura non propone di contestare l’opportunità di disporre la compensazione delle spese, che è profilo rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, ma è volto a negare che i motivi addotti dalla pronuncia impugnata siano tali da integrare i presupposti applicativi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (applicabile in relazione alla data di instaurazione del giudizio di primo grado).

La norma prevedeva la compensazione unicamente nel caso di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

La CTR ha giustificato la disposta compensazione per la complessità e la controvertibilità delle questioni trattate.

Tale motivazione deve ritenersi meramente apparente, anzitutto perchè è del tutto inidonea a consentire l’individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l’esercizio del potere di compensare le spese di lite, consentito dall’art. 92 c.p.c., (nella versione qui applicabile) “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

Su tale formula legislativa, già adottata dall’art. 92 c.p.c., comma 2, come emendata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, come nella specie, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sotto-sezione) secondo cui le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali – o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca – il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.” (Cass. Sez.6-5, Ordinanza n. 16518 del 2019; Cass. 2020 nr 4764);

Il mero richiamo alla “complessità” delle questioni trattate non integra pertanto quelle ragioni “gravi ed eccezionali”; semmai di tali parametri si può tenere conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa.

Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine alla controvertibilità.

La motivazione addotta oltre che generica è del tutto incoerente con le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento delle ragioni della contribuente fondate su principi giurisprudenziali già consolidati.

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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