Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2342 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 03/02/2020), n.2342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1270-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO TIFFI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO PRESSO LA

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2494/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 7 dicembre 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto dal cittadino bengalese S.M. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Salerno, sezione di Campobasso, al fine di domandare il riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e s.s. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale rilevava che i motivi di allontanamento prospettati dal migrante erano di carattere puramente economico, inattuali, riferendosi a fatti risalenti al 2015, ed estranei ai presupposti da apprezzare per il riconoscimento della protezione internazionale;

il collegio di merito riteneva inoltre che il migrante, in caso di rimpatrio, non sarebbe stato soggetto a un pericolo grave per la propria incolumità personale, tenuto conto vuoi della situazione non allarmante esistente in Bangladesh, dove non operavano gruppi terroristici armati nè sussisteva una situazione di violenza indiscriminata, vuoi della sua specifica condizione personale, che, a prescindere dall’inattendibilità del racconto, non lo esponeva comunque ad alcun peculiare rischio;

il Tribunale da ultimo constatava come il richiedente asilo non avesse neppure allegato evenienze tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia S.M. al fine di far valere un unico motivo di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita;

Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017 ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;

la mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura;

4. il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, del motivo di ricorso presentato;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 febbraio 2020

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