Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2342 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato PANUCCIO GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ GESTIONE CREDITI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 26/11/07, depositata il 03/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito l’Avvocato Panuccio Giuseppe, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso 10 settembre 2002 L.D. ha proposto – innanzi al tribunale di Reggio Calabria – opposizione, ex art. 615 c.p.c. alla esecuzione promossa nei suoi confronti dalla Banca Nazionale del Lavoro – Credito fondiario s.p.a. con atto pignoramento notificato il 14 febbraio 1994 che aveva intimato a esso ricorrente il pagamento della somma di L. 356.391.008 (oltre interessi moratori fino al saldo e spese della procedura esecutiva) e, successivamente, con atto (OMISSIS) che aveva sottoposto a pignoramento due appartamenti di sua proprieta’ con usufrutto in favore dei propri genitori e sui quali era stata iscritta ipoteca.

Ha chiesto l’opponente fosse accertata la nullita’, per simulazione assoluta, del contratto di mutuo fondiario stipulato tra esso ricorrente le sezione autonoma del credito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro e la conseguente nullita’ delle ipoteche iscritte sugli immobili a garanzia del credito e, quindi, del pignoramento immobiliare eseguito il (OMISSIS), con declaratoria di nullita’ della procedura per carenza di titolo esecutivo.

Costituitasi in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro ha eccepito la infondatezza delle avverse domande.

Svoltasi l’istruttoria del caso l’adito tribunale ha rigettato la opposizione.

Gravata tale pronunzia dal soccombente L. la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza 26 novembre 2007 pubblicata l’8 gennaio 2008 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale ultima sentenza, non notificata, ha proposto ricorso L.D., affidato a tre motivi e illustrato da memoria.

Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede la Societa’ Gestione Crediti s.p.a..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione cosi’ come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – e’ stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.) perche’ il ricorso sia deciso in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. Hanno osservato i giudici del merito che i documenti prodotti sono inidonei a fornire sia la prova della stipulazione di contratto di mutuo edilizio (o di un mutuo di scopo) che quella della simulazione assoluta o relativa del contratto di mutuo fondiario.

3. Il ricorrente censura la sentenza impugnata con tre motivi, denunziando, in particolare:

– da un lato, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per errata applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1362, 1363, 1364 e 1813 c.c. con riferimento alla effettiva interpretazione del contratto posto in essere dalle parti, per avere i giudici di appello qualificato il contratto inter partes non quale (mutuo edilizio ma mutuo fondiario. In margine a tale motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorrente formula il seguente quesito di diritto; l’art. 1362 c.c. e segg. in tema di interpretazione di contratti possono essere applicati anche per la valutazione di un contratto quale quello di mutuo che si assume essere tipizzato? primo motivo;

– dall’altro, violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per omessa e contraddittoria motivazione con riferimento alla produzione di precedente sentenza e con riferimento alle norme del contratto e del capitolato su fatti decisivi della controversia quali quelli relativi alla esistenza del contratto di mutuo, alla sua validita’ ed efficacia, in particolare omessa valutazione sentenza tribunale di Reggio Calabria n. 74/05 art. 1 del preliminare, art. 1, 2 e 3 del capitolato, documentazione contabile esibita. Trattandosi di violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – assume il ricorrente – non e’ previsto il quesito di diritto, i documenti richiamati e sui quali e’ incentrato il presente motivo di ricorso sono: contratto sentenza tribunale di Reggio Calabria n. 74/05 prodotta nel fascicolo di parte del giudizio di appello, contratto preliminare prodotto nel fascicolo di primo grado sub c) con allegato capitolato; copia estratto libro personale sub g) fascicolo di primo grado secondo motivo;

– da ultimo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell’art. 210 c.p.c. con riferimento al rigetto della richiesta di esibizione documenti, per avere i giudici del merito affermato che l’acquisizione dei documenti di cui era stata chiesta l’esibizione “dopo le esaurienti argomentazioni sopra prospettate e’ certamente irrilevante e non idonea a fornire prova della simulazione di un mutuo edilizio o quella della esistenza di un accordo simulatorio. In margine tale motivo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: la richiesta di acquisizione documentale per il tramite dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in presenza di affermazione del giudice che affermi che la domanda e’ sfornita di prova, puo’ essere legittimamente rigettata senza incorrere in violazione di legge ed in contraddizione terzo motivo.

4. Il ricorso pare inammissibile, stante la inammissibilita’ dei vari motivi nei quali lo stesso si articola.

Alla luce dei rilievi che seguono.

4. 1. Come noto, i quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c. rispondono alla esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con piu’ ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie.

Il quesito di diritto costituisce pertanto il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimita’.

Deriva da quanto precede, pertanto, che ognuno dei quesiti formulati per ciascun motivo di ricorso deve consentire l’individuazione del principio di diritto che e’ alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera di questa Corte di Cassazione possa condurre ad una decisione di segno diverso.

Il quesito deve poi costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Non possono, quindi, proporsi motivi che si concludano con un quesito che non permetta di riferirlo in modo chiaro ed univoco ad uno di essi e che non evidenzi l’elemento strutturale della norma che si assume violata, non consistendo in una chiara sintesi logico – giuridica della questione sottoposta, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa o affermativa – che a esso si dia, discenda un modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame (Tra le altre, ad esempio, Cass. 23 luglio 2008, n. 20360).

Contemporaneamente, sempre al riguardo, si osserva che a seguito del D.Lgs. n. 40 del 2006 e’ inammissibile il motivo di ricorso per Cassazione che si concluda con la formulazione di un quesito di diritto in alcun modo riferibile alla fattispecie o che sia comunque assolutamente generico, dovendosi assimilare un quesito inconferente alla mancanza di quesito (in termini, ad esempio, Cass. 3 ottobre 2008, n. 24578, specie in motivazione).

Non controversi i principi che precedono e’ palese la inammissibilita’ del primo motivo per la assoluta non conferenza del quesito, che lo conclude, rispetto alla censura prospettata.

In particolare, deducendo il ricorrente che i giudici del merito avrebbero erroneamente interpretato gli artt. 1362, 1363, 1364 e 1813 c.c. e’ palese – alla luce dei principi ricordati sopra – che era onere del ricorrente, da un lato, indicare quale fosse la interpretazione data da quei giudici alle disposizioni sopra indicate e non limitarsi ad censurare la interpretazione data da quei giudici alle risultanze di causa, dall’altro, precisare quale la corretta lettura di quelle stesse disposizioni – conforme all’insegnamento di questa Corte o alle opinioni espresse al riguardo dalla dottrina – auspicata dal ricorrente.

Certo che al riguardo manca qualsiasi precisazione e’ palese la non conferenza, rispetto al vizio denunziato, del quesito – assolutamente astratto e inidoneo, quale che sia la possibile risposta allo tesso da parte di questa Corte – che conclude il primo motivo.

4.2. Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il secondo motivo, perche’ privo di un quesito di diritto, attesa la testuale formulazione dell’art. 366 bis c.p.c. che prevede a pena di inammissibilita’ la formulazione di un quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4) e, quindi, anche quando il ricorso e’ proposto in applicazione di tale ultima disposizione (art. 360 c.p.c., n. 4) come nella specie.

4.3. La rilevata inammissibilita’ esiste – comunque – e’ opportuno evidenziare a questo punto della esposizione, anche nella eventualita’ si assuma che il motivo non era formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) come in piu’ occasioni scritto nello stesso ricorso, ma a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

A tale riguardo si osserva che qualora si denunzi la sentenza impugnata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il motivo di ricorso per Cassazione e’ inammissibile allorquando il ricorrente non indichi – espressamente e separatamente rispetto alla parte espositiva del motivo – le circostanze rilevanti ai fini della decisione, in relazione al giudizio espresso nella sentenza impugnata (Cass., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11652).

In altri termini, allorche’ nel ricorso per Cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Al riguardo si osserva, altresi’ che e’ incontroverso – presso una piu’ che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice – che non e’ sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che e’ indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso, che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata (tra le tantissime, in questo senso, altresi’, Cass. 18 settembre 2009, n. 20288; Cass. 13 maggio 2009, n. 11094, in motivazione; Cass. 7 aprile 2008, n. 8897).

Conclusivamente, non potendosi dubitare che allorche’ nel ricorso per Cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso e che una diversa lettura della norma positiva in esame si risolve in una disapplicazione della norma (cfr. Cass. 20 giugno 2008, n. 16941; Cass., sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420), non controverso che nella specie il secondo motivo ove si ritenga formulato ex art. 360 c.p.c., n. 5 e’ privo di tale indicazione e’ palese che deve dichiararsene la inammissibilita’.

4.4. Quanto al terzo motivo lo stesso e’ inammissibile sia per la genericita’ del quesito, in alcun modo in relazione con le questioni prospettate con il motivo, sia – comunque – perche’ il motivo stesso non censura la reale ratio decidendi fatta propria dai giudici del merito.

Questi ultimi, in particolare, hanno ritenuto di avere esaurientemente esposto le argomentazioni alla luce delle quali i documenti di cui era chiesta l’esibizione erano irrilevanti al fine del decidere, perche’ non idonei a fornire la prova della stipulazione di un mutuo edilizio ne’ a dare la prova di un accordo simulatorio: e’ palese, pertanto, che era onere del ricorrente in primis, dedurre e dimostrare che dai detti documenti poteva, con certezza, ricavarsi sia la avvenuta stipulazione di un contratto di mutuo edilizio, sia la esistenza di un accordo simulatorio.

Il tutto a prescindere dal considerare che giusta la giurisprudenza prevalente e’ insindacabile, in sede di legittimita’, la circostanza che il giudice del merito non abbia ritenuto di avvalersi del potere di cui all’art. 210 c.p.c. (cfr. ad esempio, Cass. 2 febbraio 2006, n. 2262) e che – comunque – anche volendo aderire al piu’ recente, parzialmente diverso, indirizzo giurisprudenziale l’omesso ordine di esibizione e’ sindacabile non sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 – ma solo sotto quello del vizio della motivazione, nella specie non dedotto – e richiede, altresi’, che l’istanza di esibizione sia pertinente e rilevante (Cfr. Cass. 19 maggio 2009, n. 11603) cioe’ che sia dimostrata la idoneita’ dei documenti di cui e’ chiesta la esibizione a risolvere la controversia (prova nella specie, come notato, totalmente assente).

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le repliche alla stessa, contenute nella memoria ex art. 378 c.p.c. del ricorrente, non giustificano un superamento delle considerazioni svolte nella relazione – sopra trascritte – e della pacifica giurisprudenza ivi ricordata.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimita’ non avendo gli intimati svolto in questa sede attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso;

nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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