Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2342 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34303/2006 proposto da:

IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. LEONARDO PRESTA DITTA (OMISSIS), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CASSIA 35, presso lo studio dell’avvocato

GALLAS Carlo Francesco, rappresentata e difesa dagli avvocati

CIMINELLI SALVATORE, ACCOTI ANDREA, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, L.GO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA

PATERNOSTRO, rappresentata e difesa dall’avvocato POMPILIO Antonio

Pierpaolo, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 429/2006 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI,

emessa il 7/06/2006, depositata il 07/06/2006, r.g.n. 850/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato SALVATORE CIMINELLI;

udito l’Avvocato ANTONIO PIERPAOLO POMPILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’impresa di Costruzioni Geom. Leonardo Presta otteneva dal Giudice di Pace di Castrovillari, in data 17/11/2000, decreto ingiuntivo nei confronti di G.G. avente ad oggetto il pagamento del residuo importo (L. 4.850.000), dovuto a titolo di prezzo per la costruzione di un box-garage.

La G. proponeva opposizione e, costituitasi la ditta opposta, detto Giudice di Pace, con sentenza n. 85/2001, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava nullo ed improduttivo di effetti detto decreto ingiuntivo.

A seguito degli appelli, in via principale, della ditta, e in via incidentale della G., il Tribunale di Castrovillari, con la decisione in esame, depositata in data 7/6/2008, rigettava il gravame principale e in accoglimento di quello incidentale, riformando in parte la sentenza di primo grado, condannava la ditta, in persona dell’omonimo titolare, al risarcimento del danno in favore della G. nella misura di Euro 2.582,28.

Affermava, in particolare, detto Tribunale che “il creditore opposto non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l’ingiunzione e che allo stesso non è consentito di proporre nuove domande nel segmento processuale di cui all’art. 183 c.p.c., appare evidente l’insussistenza del vulnus lamentato dall’appellante in ordine alla mancata fruizione dei termini di cui all’ultimo comma dell’art. 183 c.p.c., per la modificazione della domanda formulata in sede monitoria “e che” il risarcimento del danno liquidato equitativamente dal giudice di prime cure in favore della G. non appare adeguatamente reintegratorio della sfera giuridica- patrimoniale della stessa, ove si consideri che il P. è risultato inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti e specificati nella scrittura privata del 2/4/1999, provvedendo alla consegna dell’immobile non munito del certificato di abitabilità”.

Ricorre per cassazione la ditta Impresa Costruzioni Geom. Leonardo Presta con sette motivi; resiste con controricorso la G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 183 e 320 c.p.c., nonchè art. 1218 c.c., affermandosi che l’odierno ricorrente non hai mai inteso mutare la propria domanda, soltanto “integrandola” con una subordinata con conseguente ampliamento del petitum.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1193, 1218, 1498 e 2697 c.c., nonchè artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla circostanza, disattesa, che spettava alla parte appellata fornire la prova delle proprie ragioni (si aggiunge che “vi erano tutte le condizioni per considerare quantomeno presumibile che il pagamento in questione fosse stata effettuato per il saldo dell’Iva e non per il box”).

Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 2721, 2724, 2725 e 2726 c.c., in relazione alla dichiarata inammissibilità della prova testimoniale.

Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., in relazione alla produzione di copia dell’assegno tratto per L. 5.000.000, erroneamente ritenuto una nuova produzione.

Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 1199, 2702, 2719 e 2697 c.c., in ordine al disconoscimento della copia della fattura emessa in favore della G..

Con il sesto motivo si deduce ancora violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in ordine all’accoglimento della domanda riconvenzionale.

Con il settimo motivo, infine, si deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in ordine alle spese processuali.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Quanto al primo motivo si osserva: correttamente il Tribunale ha ritenuto, nella vicenda processuale in esame, una non consentita mutatio libelli la riformulazione della domanda da parte della ditta in sede di memoria (all’atto della costituzione in giudizio l’odierno ricorrente assumeva che il pagamento di L. 5.000.000 era in conto Iva, mentre in sede di memoria tale somma veniva imputata eventualmente all’intero pagamento dovuto), anche in considerazione di quanto di recente statuito da questa Corte (tra le altre, Cass. n. 9685/2004), secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale attore in senso formale è l’opponente, che propone le sue domande nella forma dell’atto di citazione (art. 645 c.p.c.), e, quindi, con il rispetto dei requisiti di contenuto indicati nell’art. 163 c.p.c., mentre il creditore, sebbene attore in senso sostanziale, assume la veste di convenuto in senso formale, ed è tenuto ad esporre compiutamente le due difese nella comparsa di risposta (art. 167 c.p.c., comma 1), al creditore opposto non è consentito, nella prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., proporre nuove domande.

Del pari anche il secondo motivo è infondato: a parte che non pertinenti sono i richiami normativi di cui a detta censura, erronea è la deduzione che la G. avrebbe dovuto provare la sua volontà di imputare il pagamento al prezzo del box piuttosto che all’estinzione del debito Iva; già questa Corte ha infatti più volta statuito che (tra le altre, 3941/2002) qualora il debitore abbia dato la prova del pagamento avente efficacia estintiva, eseguito con riferimento ad un determinato credito, spetta al creditore di dimostrare sia l’esistenza di più debiti del convenuto scaduti, sia la sussistenza del presupposto per l’applicazione di uno dei criteri sussidiari di imputazione stabiliti dall’art. 1193 c.c..

Inammissibili sono, infine, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo: sia perchè l’ammissione di una prova testimoniale rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e perchè la ditta ricorrente non ha indicato la decisività di detta prova (terzo motivo), sia perchè si tende ad un non consentito riesame di prove documentali (quarto, quinto e sesto motivo), sia perchè la liquidazione delle spese ed i relativi criteri rientrano nel potere discrezionale del giudice del merito (settimo motivo).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ditta ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 1.400,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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