Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23419 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17398/2015 proposto da:

GRUPPO PIOTTO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE B. BUOZZI 77, presso lo

studio dell’avvocato FILIPPO TORNABUONI, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIA LAZZARA;

– ricorrente –

contro

R.M., C.G., C.R., C.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO PARVIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 632/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato TORNABUONI Filippo, con delega orale, dell’Avvocato

LAZZARA Stefania, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PARVIS Carlo, difensore dei resistenti, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Gruppo Piotto srl (già G.P. srl) propone ricorso per cassazione contro R.M. e C.G., R. e M., che resistono con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 31.3.2015, che ha respinto il suo appello confermando la sentenza del Tribunale di Torino che, in accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., l’ha condannato quale parte convenuta al pagamento di Euro 205.000 oltre rivalutazione ed interessi e, subordinatamente a detto pagamento, ha trasferito l’immobile in (OMISSIS) in c.t. fol. (OMISSIS) mappale (OMISSIS) di mq. 507.

La Corte di appello ha rigettato il gravame richiamando la statuizione del primo giudice circa la previsione di una attivazione di parte venditrice che non si traduceva in una obbligazione di risultato ma di collaborazione avente il contenuto di sottoscrivere i documenti necessari per ottenere il permesso di costruire, ha disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione attiva, ha affermato che l’edificabilità del terreno era estranea alle pattuizioni delle parti facendo riferimento il preliminare all’area “nel preciso stato di diritto” rilevando che solo in appello era stata dedotta un’inedificabilità di fatto mentre il terreno era edificabile e la sua utilizzazione edificatoria richiedeva il piano particolareggiato approvato.

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione degli artt. 99,112,113 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4, art. 345 c.p.c., sulla inedificabilità di fatto sostenuta solo in appello con deduzioni sulla interpretazione della domanda, sulla presunta novità delle eccezioni relative ai vizi del consenso e di annullabilità del contratti, sul dolo determinante delle controparti e l’errore della ricorrente; 2) violazione degli artt. 115,116 c.p.c., artt. 1428,1429,2697,2727 c.c. e segg., sulla conoscenza dello stato dei luoghi; 3) violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e artt. 1353 c.c. e segg.; 4) violazione degli artt. 99,112, c.p.c., art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1421,1325 c.c., nel riferimento alla edificabilità estranea alle pattuizioni tra le parti dovendosi considerare dedotta la presupposizione con conseguente nullità originaria; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 6) violazione degli artt. 132 e 342 c.p.c.: 7) violazione di norme di diritto: rilevabilità di ufficio della congruità del prezzo e dell’equità correttiva.

Ciò premesso, si osserva:

Il primo motivo trascura che l’interpretazione della domanda è prerogativa del giudice di merito e pur contestando la novità in appello della eccezione contiene parziali ammissioni nel riferimento alla comparsa di costituzione in primo grado in cui si deduceva che gli attori erano a conoscenza che il terreno, pur avendo un indice di edificazione, in realtà non era edificabile.

Il secondo motivo contiene censure promiscue di violazione di legge processuale e sostanziale in contrasto con la necessaria specificità della impugnazione e, nel riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., si converte in denunzia di vizi di motivazione.

A seguito della riformulazione della norma di cui all’art. 360 c.c., n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 8 ottobre 2014, n. 21257, Rv. 632914).

Il vizio motivazionale previsto dell’art. 360 c.p.c., n. 5), pertanto, presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico.

Sotto altro profilo, come precisato dalle Sezioni Unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (S.U. n. 8053/2014).

Può essere pertanto denunciata in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie non si ravvisano nè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nè un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

La Corte d’appello, infatti, ha deciso la controversia sulla base delle risultanze, congruamente delibate.

Il terzo motivo, nel denunziare la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e artt. 1353 c.c. e segg., non tiene conto che l’attività ermeneutica è prerogativa del giudice di merito in ordine al contenuto sostanziale dei patti nè riporta compiutamente il documento.

L’opera dell’interprete è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).

Consegue il rigetto del quarto che prospetta la questione nuova della presupposizione che costituisce eccezione in senso proprio, come eccepito dalle controparti sia in controricorso che in memoria, e non può essere rilevata di ufficio, come anche dedotto dal Procuratore Generale (Cass. nn. 3908/2000, 4449/96) mentre in ordine al quinto valgono le considerazioni relative al secondo.

Il sesto motivo è solo enunciato nel riferimento alla carente esposizione del fatto della sentenza di primo grado mentre il settimo è assorbito dal rigetto dei precedenti e non supera l’affermazione che il prezzo era stato liberamente pattuito e l’acquirente era soggetto imprenditore nel settore ed in grado di valutare l’appropriatezza della cifra.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7500, di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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