Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23419 del 17/11/2016

Cassazione civile sez. I, 17/11/2016, (ud. 30/06/2016, dep. 17/11/2016), n.23419

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Kutuzava Yuliya Piatrouna, rappresentata e difesa, giusta procura

speciale in calce al ricorso, dall’avv. Donatella Meleti che indica

per le comunicazioni relative al processo e quale domicilio elettivo

il fax 0763/394532 e la p.e.c. avvdonatellameleti-puntopec.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

K.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 621/14 della Corte d’appello di Perugia emessa

in data 16 ottobre 2014 e depositata il 28 ottobre 2014, R.G. n.

738/2011;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento

per quanto di ragione del quarto motivo di ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte di appello di Bari ha dichiarato l’esecutività in Italia della sentenza del Tribunale di Minsk del 6 settembre 2007 che aveva riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio D. l’obbligo del padre, V.K., di corrispondere alla madre, K.Y.P., una somma pari al 25% dello stipendio o di altro suo reddito.

2. In forza di tale sentenza l’avv. Donatella Meleti, quale procuratrice speciale di K.Y.P., ha chiesto al Tribunale di Orvieto, che lo ha emesso, decreto ingiuntivo per l’importo di 392.206,37 Euro.

3. Ha proposto opposizione al decreto V.K..

4. Il Tribunale di Orvieto ha respinto l’opposizione rilevando il difetto di legittimazione passiva della K. cui era stato notificato l’atto di opposizione senza considerare che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato proposto dall’avv. (OMISSIS), quale procuratrice speciale di K.Y.P..

5. V.K. ha proposto appello contestando il difetto di legittimazione passiva della K. rilevato in primo grado dal Tribunale ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano a pronunciare sulla richiesta di decreto ingiuntivo, non essendo egli residente o domiciliato in Italia, e, subordinatamente, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Orvieto dovendo ritenersi competente il Tribunale di Bari, luogo del suo ultimo domicilio in Italia. Ha dedotto infatti che, ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., doveva ritenersi competente il foro del domicilio del debitore, relativamente a un credito, come quello azionato dalla K., ancora da liquidare attraverso un giudizio ad hoc e sub judice, in sede di legittimità, per quanto riguarda il riconoscimento in Italia della citata sentenza del Tribunale di Minsk.

6. Si è costituita in giudizio K.Y.P. che ha contestato l’appello e ne ha chiesto il rigetto.

7. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 621/14, ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Tribunale di Orvieto per essere competente il Tribunale di Bari e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 104/2011 emesso dal Tribunale di Orvieto in data 3 maggio 2011.

8. Ricorre per cassazione K.Y.P. deducendo: a) nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva dell’avv. Donatella Meleti, quale procuratrice speciale di K.Y.P. nel giudizio incardinato davanti alla Corte di appello di Perugia; b) nullità della sentenza e/o del relativo procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 350 c.p.c., comma 2, artt. 101 e 342, art. 163, comma 3, n. 2, e art. 164 in relazione all’omessa verifica della regolarità del contraddittorio; c) violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 77, 101, 163 n. 2 e 164 c.p.c.; d) violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., comma 3 in relazione alla valutazione circa la facile determinabilità del credito ingiunto.

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

9. Con il primo motivo di ricorso si addebita alla Corte di appello di non aver pronunciato sull’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva in secondo grado dell’avv. Meleti evocata in secondo grado quale procuratrice speciale con l’atto di appello.

10. Con il secondo motivo di ricorso si censura la decisione di appello per essere stata emessa senza alcuna verifica preliminare della corretta instaurazione del contraddittorio in appello.

11. Con il terzo motivo di ricorso si ribadisce l’eccezione di difetto di legittimazione già accolta in primo grado e si contesta la tesi, recepita dalla Corte di appello, della legittimazione non esclusiva dell’avv. Meleti quale procuratrice speciale della K..

12. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano infondati. La citazione nel giudizio di opposizione della K. deve ritenersi valida per le ragioni già espresse dalla Corte di appello in ordine alla legittimazione non esclusiva della rappresentante a contraddire sulla opposizione e perchè non ha impedito la piena esplicazione del contraddittorio, nel giudizio di primo e secondo grado, cui ha partecipato la titolare del diritto fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, difesa dall’avv. Meleti sua procuratrice speciale. Per quanto riguarda specificamente il giudizio di appello, la notifica della citazione in appello all’avv. Meleti quale procuratrice speciale, oltre ad aver determinato la costituzione della stessa K., nei cui confronti è stata emessa la sentenza di appello, appare conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui l’esistenza e la conoscenza da parte di chi agisce in giudizio della procura generale consente di notificare legittimamente la citazione alla persona del rappresentante indicato nella procura, purchè ritualmente prodotta in atti (Cass. civ., sez. 6-1, n. 12202 del 6 gennaio 2013).

13. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., comma 3 che ha portato alla erronea attribuzione della competenza al Tribunale di Bari quale foro del domicilio del debitore e ciò per non aver tenuto conto della facile liquidabilità del credito sulla base della sentenza del Tribunale di Minsk che quantifica nel 25% del reddito del K. l’onere del suo contributo al mantenimento del figlio e del contenuto della richiesta di ingiunzione che ha quantificato la somma dovuta dal debitore sulla base del predetto criterio.

14. Il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e art. 1182 c.c., il forum destinatae solutionis, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall’attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito (Cass. civ. sez. 3 ord. n. 12455 del 21 maggio 2010, sez. 6-1, n. 10837 del 17 maggio 2011 e Cass. civ. Sezioni unite n. 17989 del 13 settembre 2016 secondo cui “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; aì fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38 c.p.c., comma 4”).

15.Va pertanto accolto il quarto motivo di ricorso, e respinti gli altri motivi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Perugia anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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