Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23418 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 07/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8055/2016 proposto da:

S.M.L., rappresentato e difeso da se medesima ex art. 86

c.p.c., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE, 91 C/O

BANCA D’ITALIA, presso il suo studio;

– ricorrenti –

contro

P.E., rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO

MASSA;

SA.LA., rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO IVALDI;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 2653/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2019 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato S.M.L., in proprio ex art. 86 c.p.c., ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FERABECOLI Gabriele, con delega depositata in

udienza dell’avvocato Enrico IVALDI, difensore della resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M.L. propone ricorso per cassazione contro Sa.La. e nei confronti di P.E., che resistono con distinti controricorsi avverso l’ordinanza del Tribunale di Genova del 28.9.2015, emessa in sede di reclamo avverso il decreto di liquidazione della parcella del ctu in procedimento per atp contro l’ing. P., con la quale, in parziale accoglimento del reclamo, è stata liquidata la somma di Euro 3254,02 a titolo di onorario, rigettando il resto con condanna alle spese nei confronti della resistente ing. Sa. nella misura di 2/3.

La reclamante aveva chiesto la liquidazione nei minimi tariffari, la riduzione degli onorari computati a vacazione nella misura ritenuta di giustizia, l’esclusione dell’aumento sancito dal D.P.R. n. 115 del 1982, art. 52, comma 1, nella misura chiesta e concessa del 30% per carenza assoluta dell’eccezionale difficoltà e financo della mera difficoltà, la riduzione del compenso di Euro 120 per l’estrazione della planimetria e la riduzione del rimborso alle spese documentate.

L’ordinanza ha ritenuto fondato il reclamo solo in relazione alla maggiorazione di cui all’art. 52, trattandosi di accertamento di routine, e non fondato su tutti gli altri punti riguardanti le conclusioni adottate dal ctu, i compensi liquidati a vacazioni e non, sia in termini di tempo che di redazione dell’elaborato, la lamentata omissione del tentativo di conciliazione e la contestazione delle rimanenti voci.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente denunzia: 1) violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51, comma 1, perchè aveva lamentato che la risposta ai quesiti del Giudice era il risultato di un sommario esame dello stato dei luoghi condotto in unico breve sopralluogo, mancavano la descrizione delle opere eseguite ed ogni ulteriore indagine e la liquidazione era eccessiva; 2) violazione della L. n. 319 del 1980, art. 4, comma 7, per la liquidazione in aggiunta agli onorari a percentuale di compensi per vacazioni in numero ingiustificatamente elevato; 3) violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 55, comma 2 e art. 56, commi 1 e 2, sulla congruità delle ulteriori voci per costi e rimborsi; 4) violazione degli artt. 91 e 92, in ordine alle spese liquidate.

Ciò premesso, si osserva:

Il primo motivo trascura che l’ordinanza ha parzialmente accolto il reclamo riconoscendo che l’atp non presentava i caratteri di eccezionale complessità e difficoltà ma non potevano trovare cittadinanza le critiche alle valutazioni e conclusioni del ctu (Cass. nn. 3024/2011, 7174/2010, etc.).

Il secondo motivo ripropone il generico motivo di reclamo sulla riduzione degli onorari computati a vacazioni trascurando che sfugge al sindacato di legittimità la delibazione che non involga il superamento dei limiti tabellari ma riguardi la valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito.

Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., contro l’ordinanza di liquidazione di spese, onorari e diritti è ammesso solo per violazione di legge o per radicale mancanza o mera apparenza della motivazione (Cass. 18.5.2005 n. 10428).

Questa Corte Suprema ha statuito che va applicato il criterio delle vacazioni anzicchè quello a percentuale non solo quando manca una specifica previsione della tariffa ma anche quando, in relazione alla natura dell’incarico ed al tipo di accertamento richiesti, non sia logicamente giustificata e possibile una estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale. La liquidazione a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata (Cass. 28.7.2010 n. 17685, Cass. 19.7.1999 n. 7687) anche se un diverso orientamento sembra emergere da Cass. 21.10.1998 n. 10443 secondo la quale il compenso al ctu è liquidabile col criterio delle vacazioni anzicchè a percentuale solo se il valore della controversia non è determinabile e da Cass. 9.4.1998 n. 3687 secondo la quale il criterio del valore della controversia è inapplicabile solo in caso di controversia di valore indeterminabile mentre è applicabile quando il valore sia determinabile.

Nella fattispecie la complessiva ratio decidendi del provvedimento impugnato, sia pure sintetica, non viene complessivamente impugnata e non si dimostra che, col diverso criterio genericamente proposto, si siano violati i limiti tariffari, unica doglianza prospettabile in questa sede, tanto più che la censura riguarda il numero eccessivamente elevato delle vacazioni.

Analoghe considerazioni vanno fatte per il terzo motivo con l’ulteriore rilievo che non riguarda tariffe ma costi per rimborsi sui quali la sentenza ha statuito trattarsi di voci congrue non essendo stata dimostrata l’estraibilità gratuita per via telematica ed essendo pacifico che il luogo delle operazioni era a notevole distanza dallo studio professionale del ctu.

La condanna alle spese conseguiva alla soccombenza e non si dimostra il superamento dei massimi tabellari.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2200 per Sa. ed in Euro 1700 per P., di cui 200 per esborsi oltre accessori e spese forfettarie nel 15%, in favore di ciascun controricorrente, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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