Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23418 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23418

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 827/2010 proposto da:

SOCIETA’ ROMEO ANTONINO S.R.L., (già ROMEO ANTONINO & C.

S.A.S.), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE trionfale 77, presso lo studio

dell’avvocato GUGLIOTTA ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

SORBELLO Gaetano, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA

121, presso lo studio dell’avvocato PANUCCIO Alberto, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1225/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/12/2008 r.g.n. 343/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato PANUCCIO ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.11 – 29.12.2008 la Corte d’Appello di Reggio Calabria rigettò il gravame proposto dalla Romeo Antonino & C. sas (oggi Romeo Antonino srl) avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 21.6.2006 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato, per superamento del periodo di comporto, a D.L.G..

A sostegno del decisum, per quanto ancora qui rileva, la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– la mancata contestazione degli accertamenti eseguiti dal primo Giudice in ordine alle circostanze che la Società datrice di lavoro sapeva, quantomeno dal novembre del 2003, dei problemi di allergia alla polvere ed agli acari del D.L. e che il medico fiduciario della Società, incaricato dei necessari accertamenti e a seguito di visita effettuata il (OMISSIS), aveva verificato l’idoneità del lavoratore alle mansioni di addetto alla vendita, ma prescrivendo esplicitamente che lo stesso doveva evitare “ambienti ad elevata polverosità e/o con presenza di lana”, rendeva evidente che, già dai primi giorni del mese di novembre del 2003 (poco dopo l’inizio del periodo considerato ai fini del computo del comporto – ottobre 2003), il datore di lavoro era certamente nelle condizioni di prendere ogni opportuna iniziativa in ordine alla posizione lavorativa del D.L.;

– il primo Giudice, preso atto della circostanza che non risultava contestato dal datore di lavoro che le assenze per le quali il dipendente aveva superato il periodo di comporto fossero state determinate dalla suddetta patologia (ipersensibilità allergica) e che l’accertamento giudiziale da eseguire era, di conseguenza, solo quello relativo alla possibilità o meno di considerare le assenze per malattia effettivamente causate dalla condotta datoriale, aveva correttamente posto in rilievo, sulla base dell’eseguita istruzione, che il reparto “illuminotecnica” non era in realtà separato dal reparto tappeti, notoriamente ricettacolo di polveri ed acari, da alcuna divisione ermetica, ma solo, e parzialmente, da pannelli di cartongesso;

– contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, dall’istruzione eseguita era indiscutibilmente emerso che le peculiari condizioni in cui si trovava ad operare in concreto il D.L. erano causa di malesseri e malattie e, conseguentemente, delle sue assenze;

pertanto risultava evidentemente insufficiente, con specifico riferimento alla posizione del lavoratore, ogni misura adottata dalla società datrice di lavoro (nell’ambito dell’attività manutentiva e di pulizia dei locali di vendita e delle apparecchiature in essi installate) per ottemperare a quanto prescritto dall’art. 2087 c.c.;

– la censura secondo cui le condizioni del D.L. avrebbero costituito, semmai, giustificato motivo del suo licenziamento, non avendo la società datrice di lavoro alcun obbligo di adibire il medesimo dipendente a mansioni diverse, appariva infondata, poichè, quando la morbilità del lavoratore è direttamente correlata alla condotta del datore di lavoro, consistente nell’averlo esposto a rischi che erano noti ed evitabili (come di fatto era avvenuto nel caso di specie), le assenze per malattia in cui eventualmente il medesimo lavoratore sia incorso non possono per alcun verso costituire giustificazione del licenziamento;

– era altresì infondata la censura attinente al fatto che il D. L. avrebbe potuto raggiungere la sede di (OMISSIS), dove era stato trasferito mentre era in malattia, senza far decorrere il periodo di comporto, atteso che, una volta ammalatosi, e per causa ascrivibile al datore di lavoro, avrebbe dovuto, in tutti i casi, attendere di guarire prima di ritornare in servizio a (OMISSIS) o raggiungere (OMISSIS).

Avverso la suddetta sentenza la Romeo Antonino srl ha proposto ricorso per cassazione assistito da due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, eccependo altresì l’inammissibilità del ricorso per essere passata in giudicato la sentenza che aveva condannato la parte datoriale al pagamento di quanto dovuto a seguito dell’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegra.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di inammissibilità de ricorso svolta dal controricorrente è infondata.

Infatti la sentenza relativa al pagamento dell’indennità non costituisce un precedente logico-giuridico della decisione del presente giudizio, dovendo ritenersi invece il contrario, dal momento che, essendo stata la richiesta dell’indennità sostitutiva basata sulla sentenza del primo giudice di illegittimità del licenziamento, la successiva pronuncia sull’indennità sostitutiva costituisce un provvedimento dipendente da quella resa nel presente processo (della quale, tra l’altro, come si legge nella motivazione della sentenza sull’indennità sostitutiva, era stato erroneamente ritenuto il passaggio in giudicato).

Ne deriva l’immediato riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 336 c.p.c., comma 2, in forza del quale la riforma o la cassazione della sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti che dipendono dalla parte riformata o cassata; con l’ulteriore conseguenza che la sentenza relativa all’indennità sostitutiva perderebbe automaticamente efficacia, nonostante il formale passaggio in giudicato, ove all’esito del presente giudizio dovesse essere rigettata l’impugnazione del licenziamento (cfr., con riferimento a provvedimenti emessi in separati processi, Cass., nn. 3724/1997;

12364/2003; 23483/2007; gli ultimi due relativi a fattispecie nelle quali uno dei provvedimenti concerneva proprio l’indennità sostitutiva della reintegra; in generale, sul carattere apparente del giudicato formatosi sul quantum, ove sia ancora pendente il giudizio sull’an debeatur, cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 14060/2004; Cass., nn. 5006/2002; 1072/2007); è dunque di piana evidenza la sussistenza dell’interesse alla proposizione del ricorso all’esame e, quindi, della sua ammissibilità.

2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di plurime norme di diritto (artt. 2087 e 2697 c.c.; art. 112 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), deducendo che la Corte territoriale aveva omesso di verificare se e in che misura le condizioni di lavoro avevano influito sulla patologia del D.L., tanto da costringerlo ad assentarsi per un lasso di tempo superiore al periodo di comporto, e che, in mancanza di una rigorosa prova sulla sussistenza del nesso eziologico, che avrebbe dovuto essere fornita mediante CTU medico legale, la domanda avrebbe dovuto esser rigettata.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “Incombe al lavoratore, che abbia impugnato il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, l’onere di provare, oltre alla nocività dell’ambiente di lavoro, anche il nesso di causalità tra le condizioni di tale ambiente lavorativo e la patologia che lo ha costretto ad assentarsi fino al superamento del periodo di comporto?”.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di plurime norme di diritto (artt. 2087 e 2110 c.c.; L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3; L. n. 300 del 1970, art. 18), nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), deducendo che la Corte territoriale aveva omesso di verificare se le condizioni dell’ambiente di lavoro in cui il D.L. operava fossero da considerarsi “oggettivamente morbigene”; nella specie la relativa prova non era stata data dal lavoratore, su cui incombeva il relativo onere, ed era stata invece essa ricorrente a provare il contrario;

inoltre essa ricorrente non solo aveva posto in essere ogni comportamento utile e necessario per garantire la sicurezza e la salubrità dell’ambiente di lavoro, ma aveva anche offerto al D. L. la possibilità di svolgere la propria attività in altro ambiente.

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:

1- “E’ legittimo il licenziamento per superamento del periodo di comporto del dipendente che abbia svolto attività lavorativa in un ambiente pregiudizievole per la sua salute, ma oggettivamente non morbigeno?”;

2- “Incombe sul lavoratore, che abbia impugnato il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto, l’onere di provare che l’ambiente di lavoro era caratterizzato da condizioni oggettivamente morbigene?”.

3. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr., D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29.12.2008.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007), mentre la censura concernente l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007).

In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame dei giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr., ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).

Nel caso che ne occupa i quesitì di diritto formulati a conclusione di entrambi i motivi di ricorso sono del tutto generici, non contenendo alcuno specifico richiamo alla fattispecie a cui dovrebbero riferirsi, cosicchè, in definitiva, quale che fosse la risposta data a detti quesiti, la stessa non consentirebbe, proprio per la loro genericità, di riconoscere la fondatezza o meno delle censure svolte.

Del resto l’aspetto più rilevante delle doglianze prospettate inerisce ai pretesi vizi di motivazione in cui la sentenza impugnata sarebbe incorsa, ma al riguardo entrambi i mezzi non rispettano quanto stabilito dall’art. 366 bis c.p.c., non contenendo il richiesto momento di sintesi diretto a circoscrivere i limiti delle censure inerenti ai lamentati vizi motivazionali.

Ne discende l’inammissibilità di ambedue i motivi e, con ciò stesso, del ricorso.

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 50,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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