Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23417 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29316/2020 proposto da:

S.F., nato in (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv.to

Marta Di Tullio (martaditullio.ordineavvocatiroma.org), giusta

procura speciale allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma via Faa Di Bruno 15, Roma;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2608/2019 della Corte d’Appello di Roma

depositata il 17.4.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8.7.2020 dal Cons. Dott. Antonella Di Florio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.F., proveniente dal (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza delle Corte d’Appello di Roma che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale con la quale era stata respinta la domanda da lui proposta per ottenere la protezione internazionale attraverso il riconoscimento dello stato di rifugiato e della protezione sussidiaria nonchè, in via subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in ragione del rigetto della relativa istanza avanzata, in via amministrativa, dinanzi alla competente Commissione Territoriale.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, il ricorrente ha narrato di essere fuggito dal Bangladesh in quanto, a seguito di una rissa fra abitanti di villaggi vicini, era rimasto ucciso un ragazzo ed egli era ricercato, ingiustamente, per omicidio.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per la stretta connessione logica, il ricorrente deduce:

a. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, dell’art. 16 direttiva procedure 2013/32 UE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8;

b. la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b) e c).

1.1. Lamenta che la Corte territoriale aveva ritenuto il suo racconto non credibile, non concedendogli l’opportunità di spiegare la vicenda nella quale era stato coinvolto: aveva omesso di rinnovare la sua audizione con ciò non adempiendo al dovere di assumere chiarimenti sulla sua condizione personale e le opportune informazioni sulla totale mancanza di tutele dei diritti fondamentali nel paese di origine.

1.2. Entrambi i motivi sono inammissibili.

1.3. La Corte territoriale, infatti, ha reso una motivazione al di sopra della sufficienza costituzionale, dando conto del fatto che l’audizione era stata eseguita dinanzi alla Commissione territoriale e rinnovata dal Tribunale (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata): in tale situazione, il rinnovo in appello dell’atto istruttorio già espletato in primo grado deve ritenersi, ex art. 356 c.p.c., una facoltà insindacabile del giudice di secondo grado (cfr. ex multis Cass. 11436/2002; Cass. 9322/2010).

1.4. A ciò deve aggiungersi che la censura proposta in ordine alla sussistenza dei presupposti delle due protezioni maggiori invocate è talmente generica da non consentire a questo Collegio di apprezzare l’errore commesso dalla Corte territoriale che, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto che il fatto narrato consistesse in un reato comune, privo di rilevanza politica, posto che lo stesso ricorrente aveva escluso che il fatto potesse essere diversamente qualificato.

1.5. La situazione descritta, pertanto, non risponde Inè ad aspetti riconducibili ad uno stato di persecuzione, nè ad una situazione di violenza generalizzata tale da rappresentare una concreta minaccia per la sua incolumità, posto che la Corte territoriale ha anche evidenziato che non era stato neppure allegato il presunto mandato di arresto per l’omicidio asseritamente pendente a suo carico (cfr. pag. 4 u. cpv sentenza impugnata): nè, infine, risulta presente, nel paese di origine, una situazione di conflitto armato che non è stato neanche specificamente allegato.

1.6. Al riguardo, deve precisarsi che, nonostante la specificità del procedimento di protezione internazionale – caratterizzato dal dovere di cooperazione istruttoria e dall’obbligo del giudice di attenersi alla griglia valutativa prescritta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non può considerarsi del tutto eliso il principio dispositivo in base al quale incombe comunque sul richiedente asilo l’onere di allegare i fatti sui quali si fonda la propria domanda: risulta, pertanto, del tutto erronea l’affermazione volta a rilevare che il “potere ufficioso della Corte di Roma si era limitato alla verifica dell’esistenza del conflitto armato in Bangladesh” in quanto l’accertamento cui il giudice di merito era tenuto in termini di cooperazione officiosa non poteva certamente spingersi, visto che la narrazione riguardava una vicenda priva di rilevanza pubblica o di notorietà ed estranea quindi alle condizioni sociopolitiche del paese, al merito dei fatti dedotti il cui onere di allegazione e prova competeva, sia pur nell’ambito delle previsioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, al ricorrente.

1.7. La censura postula, dunque, una richiesta di rivalutazione di merito della controversia, preclusa in questa sede.

2. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6: lamenta al riguardo che la Corte romana, pur richiamando i principi di legittimità ormai consolidati per la disciplina della specifica fattispecie, li aveva applicati soltanto in parte omettendo di valorizzare la sua vulnerabilità e la sua piena integrazione, “dimostrata attraverso un lavoro solido e ben remunerato con un contratto a tempo indeterminato.” Aggiunge che la mancanza di tutela dei diritti umani che caratterizza il Bangladesh determinerebbe, in caso di rimpatrio la compressione dei diritti che oggi in Italia gli consentono di vivere con dignità.

2.1. In motivo è inammissibile per assoluta mancanza di specificità. 2.2. Deve premettersi, infatti, che la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ha affermato che “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, costituisce una misura atipica e residuale, volta ad abbracciare situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una tutela tipica (“status” di rifugiato o protezione sussidiaria), non può disporsi l’espulsione e deve provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in condizioni di vulnerabilità, da valutare caso per caso, anche considerando le violenze subite nel Paese di transito e di temporanea permanenza del richiedente asilo, potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona.(Cass. 13096/2019); ed è stato altresì chiarito che tale tutela deve essere concessa al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia e che l’accoglimento della domanda “deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (cfr. Cass. 4455/2019; Cass. SUU 29459/2019; Cass. 1104/2020).

2.2. Nel caso in esame, tuttavia, le censure dedotte sono del tutto generiche in quanto, a fronte di una sufficiente motivazione della Corte territoriale che ha escluso la ricorrenza di una condizione di vulnerabilità ed ha valutato la documentazione prodotta a sostegno dell’integrazione, affermando che essa consistesse in un mero contratto di apprendistato del tutto precario ed insufficiente a dimostrare un effettivo inserimento lavorativo (cfr. pag. 6 primo cpv. sentenza impugnata), nulla di specifico è stato allegato a sostegno della condizione di vulnerabilità e della “solida attività lavorativa svolta” che è rimasta una mera enunciazione: rispetto a tali elementi non è stata introdotta nessuna allegazione idonea a contraddire la statuizione della Corte territoriale, e a consentire a questo Collegio di apprezzare l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici d’appello nella valutazione comparativa della quale rimangono sconosciuti, invero, i diversi termini da raffrontare.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio dell’amministrazione.

5. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), se dovuto.

PQM

La Corte,

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’udienza della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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