Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23417 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23417

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22763/2009 proposto da:

ROMEO ANTONINO & C S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MARATONA N. 81,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO GLANDARELLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato MANCINI Fulvio, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 59, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE SCALI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MELISSARI Pasquale, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 838/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 21/10/2008 R.G.N. 1085/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.G., dipendente della Romeo Antonino & C. srl, venne licenziato in tronco, senza previa contestazione disciplinare, per avere commesso un furto nei locali aziendali fuori dell’orario di lavoro; a seguito di impugnazione, il licenziamento venne dichiarato illegittimo perchè non preceduto dalla contestazione degli addebiti in violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 26.9 – 21.10.2008, per quanto qui ancora rileva, rigettò il gravame della parte datoriale, osservando che anche i fatti privati, in determinate circostanze, possono assumere rilevanza disciplinare e che, nella fattispecie, il furto perpetrato dal dipendente nei locali aziendali non poteva ritenersi attinente esclusivamente alla vita privata del lavoratore solo perchè commesso al di fuori dell’orario di lavoro, integrando la negazione dell’obbligo di fedeltà; conseguiva, pertanto, l’applicabilità al licenziamento della procedura disciplinare.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la Romeo Antonino & C. srl ha proposto ricorso per cassazione assistito da tre motivi.

L’intimato S.G. ha resistito con controricorso.

Dopo la chiusura dell’udienza di discussione, nel corso della quale nessun difensore è comparso, è stato depositata in Cancelleria una comparsa di intervento della Romeo Antonino & C. srl, in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale; la tardività del deposito impedisce di tenere conto di tale intervento in causa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente la Corte che l’art. 366 bis c.p.c., è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore (2.3.2006) del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (cfr., D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) e anteriormente al 4.7.2009 (data di entrata in vigore della L. n. 68 del 2009) e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 21.10.2008.

In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Secondo l’orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007).

In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall’art. 366 bis c.p.c., rispondendo all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regola iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008; 19892/2007).

Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico (cfr., ex plurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit.).

2. Tutti e tre i motivi sono stati svolti denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge (rispettivamente L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e L. n. 300 del 1970, art. 7) e, quindi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce che i comportamenti tenuti dal lavoratore fuori dall’ambito lavorativo possono si incidere sulla valutazione degli obblighi accessori della prestazione, quali il vincolo fiduciario, ed essere così valutati ai fini dei requisiti soggettivi, ma esulano dal potere disciplinare del datore di lavoro, senza che sussista quindi la possibilità di una sanzione disciplinare.

3.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 4823/87, hanno enunciato il principio secondo cui, in relazione al procedimento contemplato, per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari, dall’art. 7 dello statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 30 novembre 1982, ed alla stregua dei principi fissati da tale sentenza, il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra e misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare, e, quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dai commi 2 e 3 della citata norma, circa la contestazione dell’addebito ed il diritto di difesa, nonchè, per il caso in cui le parti si siano avvalse legittimamente della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino l’indicata condotta giustificativa del recesso, anche a quella posta dal comma 1 del medesimo art. 7, circa l’onere della preventiva pubblicità di siffatte previsioni.

Tale orientamento, seguito nel tempo da numerosissime pronunce conformi (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5365/1989; 2414/1995;

9629/1996; 6135/1998; 11986/2000; 12769/2000; 17652/2007; 8642/2010) con la puntualizzazione che la L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, trova applicazione non soltanto quando il licenziamento disciplinare sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva e trovi fondamento nel cosiddetto codice disciplinare, ma anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all’etica comune o concretanti violazione dei doveri accessori, complementari e strumentali al compimento della prestazione principale, tra i quali quelli nascenti dagli obblighi di fedeltà e diligenza (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 13526/2004; 6466/2005) deve considerarsi ormai assolutamente consolidato e ad esso si è conformata anche la sentenza impugnata.

Le censure del ricorrente non offrono argomenti che non siano stati già tenuti presenti dalla surricordata giurisprudenza di legittimità, onde va data continuità al predetto orientamento, con conseguente rigetto del motivo all’esame.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la contestazione, assolvendo un obbligo di garanzia proprio del procedimento disciplinare, non deve ritenersi dovuta in presenza di un provvedimento che disciplinare non sia, se non sotto i profilo meramente ontologico.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “In virtù di quale norma il licenziamento intimato L. n. 604 del 1966, ex artt. 1 e 3, che sia solo ontologicamente (ma non formalmente) disciplinare, deve essere preceduto dal rituale procedimento previsto dalla L. n. 300 del 1970 soltanto per i provvedimenti formalmente ed esplicitamente disciplinari?”.

Il motivo, prima ancora che infondato, siccome contrario ai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte e più sopra ricordati, è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non contenendo il quesito la formulazione di una regula iuris, che dovrebbe invece essere ricavata per via interpretativa dal Giudice sulla base della domanda avanzata.

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce che la “summa divisio” in comportamenti rilevanti o irrilevanti (…) e la conseguente forzata applicazione del rito disciplinare introdotto dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 a qualsiasi licenziamento per giustificato motivo soggettivo, valgono a svuotare completamente di significato e di utilità sul punto la L. n. 604 del 1966″, cosicchè “non residuerebbero ipotesi di recesso per giustificato motivo soggettivo esonerate dal passaggio attraverso il rito della contestazione disciplinare”.

Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “il recesso per giustificato motivo soggettivo previsto dalla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, è stato abrogato dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, come integrato dalla interpretazione della Corte Costituzionale? In caso di risposta negativa, residua ancora il diritto di recesso del datore di lavoro per un giustificato motivo soggettivo che non integri licenziamento disciplinare?”.

Il motivo, prima ancora che infondato (posto che l’assoggettamento alla procedura disciplinare non determina affatto l’inapplicabilità della L. n. 604 del 1966, art. 3, in ordine al licenziamento per giustificato motivo determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro), è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., non contenendo il quesito la formulazione di una regala iuris, che, come già per quello contenuto nel precedente motivo, dovrebbe invece essere ricavata per via interpretativa dal Giudice sulla base delle domande svolte.

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 50,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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