Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23416 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9753/2015 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ANNARUMMA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BARBARO;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 43,

presso lo studio dell’avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentata

e difesa dall’avvocato PIETRO SIRENA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 21/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LEMBO Alessandro, con delega orale dell’Avvocato

SIRENA Pietro difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel ricorso per cassazione la esposizione dei fatti di causa è operata in questo modo “Con atto di citazione del 18.04.2003, T.M. interponeva opposizione avverso il Decreto n. 293 del 2003 del 23.01.2003, provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., comma 2, con il quale il Tribunale di Brescia ingiungeva al medesimo opponente il pagamento delle seguenti somme: Euro 14.350,00 quali onorari di avvocato, oltre IVA e CPA; Euro 3.301,10 comprensivi di spese borsuali e tasse di liquidazione; oltre interessi di legge dall’intimazione del 10.12.2002 al saldo; oltre spese di procedura liquidate in complessivi Euro 708,07, oltre IVA e CPA e spese successive occorrende. Nello stesso atto veniva esposti i motivi di opposizione e le correlative conclusioni per la revoca del decreto opposto ed il rigetto della domanda avversaria.

Con comparsa del 23.05.2003, si costituiva in giudizio anche la ricorrente Avv. P.A., contestando i motivi dell’opposizione e svolgendo le proprie conclusioni come in atti.

All’udienza del 05.06.2003, la causa veniva trattenuta ad ordinanza sulla richiesta di sospensione della provvisoria. esecuzione, concessi i termini per il deposito delle correlative memorie alle parti: e così fino al 30.07.2003 per l’opponente e fino al 09.10.2003 per l’opposta.

L’istanza di sospensione veniva poi rigettata, rilevandosi l’insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per la sospensione della esecuzione provvisoria.

Entro i successivi termini di rito venivano depositate la memoria ex art. 180 c.p.c., nell’interesse del convenuto sostanziale, nonchè le memorie ex art. 183 c.p.c., del 23.04.2004 di parte opponente e del 20.05.2004 di parte opposta.

Venivano altresì concessi e anticipati i termini per il deposito delle rispettive memorie istruttorie e delle correlative memorie di replica.

Ritenuta la causa matura per la decisione, senza l’espletamento dell’istruttoria richiesta (inizialmente) da entrambe le parti, veniva fissata l’udienza del 02.03.2006 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.; assegnato termine fino al 16.02.2006 per il deposito di memorie conclusive e fino alla medesima udienza per il deposito di eventuali repliche.

La discussione della causa avveniva in due fasi e così: effettivamente ed in forma orale all’udienza all’uopo fissata del 02.03.2006 da parte dei difensori dell’opponente; e nella successiva udienza del 16.03.2006 a tal fine fissata per la difesa dell’opposta e per le repliche orali da parte di entrambe le parti.

Con ordinanza del 20.04.2006, la causa veniva rimessa in istruttoria per il solo interrogatorio formale dell’opposta, disposta inoltre la cancellazione delle frasi offensive scritte dall’Avv. Bertoli.

All’udienza 21.06.2006 l’opposta si presentava personalmente a rendere l’interrogatorio formale e, respinta ogni altra istanza istruttoria, veniva fissata l’udienza del 15.03.2007 per la precisazione delle conclusioni, con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con sentenza n. 2177/07 del 19.06.2007, pubblicata il 25.06.2007, il Tribunale di Brescia – Sezione Prima Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. D.L.A., così statuiva sulle domande delle parti:

– revoca il decreto ingiuntivo n. 293/03 depositato il 24/01/2003 a seguito di ricorso proposto da P.A.;

– condanna l’opponente a pagare in favore di P.A. la somma di Euro 15.937,97 oltre Iva e Cpa ed oltre interessi di legge dal 10/12/2002 al saldo;

– dispone che l’opposta P.A. restituisca all’opponente T. la differenza tra quanto incassato a titolo di capitale e quanto indicato nel punto che precede;

– condanna inoltre l’opponente T.M. a pagare a P.A. la somma di Euro 5.846,03 (oltre spese generali, Iva e Cpa), corrispondente allo 80 % delle spese di lite liquidate in favore della opposta, spese che compensa per il restante 20%.

Avverso tale sentenza, interponeva impugnazione l’appellante T.M. per i motivi e con le conclusioni di cui all’atto di citazione del 05.08.2008.

La controparte P.A. si costituiva anche nel presente grado di giudizio, concludendo come in comparsa del 16.12.2008.

Con ordinanza del 26.11.2008 veniva rigettata la richiesta formulata di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.

La trattazione della causa avveniva all’udienza del 17.12.2008, con rinvio all’udienza del 27.11.2013 ove le parti deducevano e concludevano come in atti allegati e richiamati, concessi i termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; dopodichè veniva pronunciata la sentenza per cui è richiesta di cassazione”.

Per la cassazione della sentenza T.M. ha proposto ricorso affidato a otto motivi.

P.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il medesimo manca di una esposizione dei fatti della causa che consenta alla Corte di comprendere l’oggetto della pretesa e il tenore della sentenza impugnata in coordinamento con i motivi di censura (Cass., Sez. Un., n. 16628 del 17/07/2009; cfr. anche, Sez. Un., n. 5698 del 11/04/2012; Sez. 6-3, n. 22860 del 28/10/2014).

E’ stato chiarito che il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, prescritto dall’art. 366 cit. a pena di inammissibilità, può ritenersi soddisfatto senza necessità che esso dia luogo a una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., SU, 18 maggio 2006, n. 11653; n. 17036/2018).

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha svolto una esposizione sommaria dei fatti del tutto insufficiente, nella quale, dopo aver identificato l’atto iniziale del giudizio in una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di onorari di avvocato, ha omesso del tutto di esporre i motivi di opposizione e quale siano state le ragioni della decisione del giudice di primo grado.

E’ ancora del tutta omessa la esposizione dei motivi d’appello e del contenuto della decisione in secondo grado, di cui il ricorso suppone la conoscenza.

La carenza non è minimamente supplita tramite la esposizione operata nei singoli motivi di ricorso, molti dei quali sono a loro volta autonomamente inammissibili.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la corte d’appello non ha ravvisato nel primo motivo d’appello “una specifica richiesta, nè altra specifica censura”.

Il motivo, nonostante i riferimenti agli atti di causa, non agevola la comprensione della vicenda processuale, neanche in connessione con l’esposizione operata con gli altri motivi.

Esso è poi di per sè inammissibile, perchè la sentenza di primo grado e i motivi d’appello sono riportati in forma narrativa, mentre in tal caso si richiede che il ricorrente trascriva il contenuto degli atti nella misura necessaria ad evidenziare la pretesa specificità dell’impugnazione (Cass. n. 22880/2017; n. 20405/2006)

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2, della tariffa stragiudiziale D.M. n. 127 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza è censurata per avere riconosciuto il diritto al compenso per le prestazioni stragiudiziali, le quali, in quanto connesse con quelle attinenti al procedimento penale, trovavano adeguato compenso nelle corrispondenti voci di tariffa previste per queste ultime.

La censura implica all’evidenza la conoscenza della vicenda, incorrendo in un’autonoma ragione di inammissibilità, in quanto non è svolta in contrapposizione con gli argomenti utilizzati dalla corte d’appello, che non sono neanche individuati in via di sintesi. La critica della decisione è operata attraverso la perentoria affermazione di chiusura: “ritiene il ricorrente che la decisione della Corte d’appello abbia inappropriatamente confermato l’applicazione delle disposizioni in esame (pag. 5-6 sent. 391/2014)”.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

L’opponente aveva contestato la domanda e le prestazioni di cui il professionista aveva preteso il pagamento.

La corte, nel ritenere generiche le contestazioni, aveva attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne risultava gravata.

Il motivo presuppone anch’esso la conoscenza della vicenda e quindi non integra l’esposizione sommaria dei fatti di causa.

Esso inoltre è di per sè inammissibile, perchè denuncia al limite un errore del giudice nell’applicazione del principio di non contestazione, senza tuttavia assolvere agli oneri di specificità imposti a chi intenda proporre in cassazione una simile censura (Cass. n. 20637/2016).

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo censura l’omesso esame di un documento dando per presupposta la cognizione della vicenda, per cui non supera neanche in parte la preliminare carenza di una sommaria esposizione dei fatti di causa.

Il motivo è poi autonomamente inammissibile in quanto non precisa se e in che termini la circostanza “circa il fatto che detto documento “fosse accompagnato da altro foglio sottoscritto in bianco dall’opponente”” fu sottoposta all’esame della corte d’appello (Cass., S.U., n. 8053/2014).

Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c..

La sentenza è censurata laddove la corte di merito ha ritenuto parzialmente inammissibile il motivo dedotto sub II, D) dell’atto di appello, assumendo che l’appellante non avesse mosso specifiche censure contro il ragionamento del primo giudice in ordine alla tariffa panale e senza alcuna deduzione in punto di adeguato compenso. Inoltre per non avere specificato le ragioni per la produzione documentale operata dal professionista doveva ritenersi irrilevante.

Il motivo contiene taluni riferimenti ai fatti di causa, ma in modo frammentario in funzione della censura, in guisa che il suo svolgimento, neanche in connessione con l’esposizione operata con gli altri motivi, vale a integrare il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il motivo, inoltre, è a sua volta di per sè inammissibile, perchè la sentenza di primo grado e i motivi d’appello sono riportati in forma narrativa, mentre in tal caso si richiede che il ricorrente trascriva, nelle parti di interesse, il contenuto dei relativi atti in modo da consentire alla corte la verifica della fondatezza della censura, sulla base del solo ricorso (vale quanto già rilevato nell’esame del primo motivo).

Il sesto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 (Tabella C) della tariffa penale, nonchè art. 1 (e tabella D) della tariffa stragiudiziale D.M. n. 127 del 2004.

La sentenza è oggetto di censura nella parte è stata confermata la decisione del primo giudice anche in ordine alla quantificazione delle prestazioni professionali richieste.

Si assume che la corretta applicazione della tariffa avrebbe giustificato una liquidazione di importo inferiore.

Il motivo, così come formulato, non agevola la comprensione della vicenda giudiziale per le fasi pregresse, nè consente di identificare le ragioni della decisione impugnata in rapporto alle censure mosse in grado d’appello. Invero tanto in ordine alle censure, quanto in ordine alle ragioni della decisione il ricorrente rinvia ai relativi atti, ma è chiaro che tale modo di procedere non soddisfa il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, inteso nei termini chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 4, della tariffa penale e dell’art. 8 della tariffa stragiudiziale.

La sentenza è oggetto di censura là dove la corte di merito ha ritenuta congrua la pretesa del professionista per le spese vive, richieste e riconosciute nell’importo di Euro 3.014,10, pur in presenza di una specifica censura sul mancato assolvimento dell’onere della prova.

L’esposizione operata nel motivo, consistente nella trascrizione delle norme violate seguita dall’affermazione che la corte di merito è incorsa nella loro violazione, non consente di avere alcuna cognizione di quali fossero i termini della lite sul punto, in rapporto alle vicende pregresse e allo stesso contenuto della sentenza impugnata.

In verità sembra che il ricorrente si dolga del fatto che la pretesa sia stata riconosciuta fondata in assenza di prova. Ma una simile censura non ha niente a che vedere con la violazione della tariffa, ma riguarda semmai la ricostruzione del fatto e andava censurata diversamente, fermo restando che la ammissibilità della censura implicava a monte che il ricorrente avesse assolto all’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 3.

L’ottavo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..

Il motivo si apre con la enunciazione secondo cui la corte aveva ritenuto ininfluente ai fini della prova del pagamento le riposte date da controparte in sede di interrogatorio formale; si trascrivono di seguito le relative dichiarazioni e si richiama un documento prodotto da parte opponente destinato a comprovare il versamento in favore del legale di Lire 3.000.000; si propone poi una riflessione logica intesa nelle intenzioni a evidenziare la violazione delle regole di valutazione probatoria.

Ancora una volta manca qualsiasi indicazione della iniziale ragione di opposizione riguardo a questo aspetto, non sono indicate le ragioni della decisione di primo grado, nè si comprende quale sia stata la ragione per cui la corte d’appello ha ritenuto infondata la relativa censura.

Il motivo poi incorre autonomamente in una ragione di inammissibilità.

Si sostiene che le risposte date dal legale in sede di interrogatorio, valutate in connessione con il documento, avrebbero dovuto indurre la corte d’appello a ritenere provata l’eccezione di pagamento.

Una simile censura, infatti, riguardando la valutazione delle prove è inammissibile in questa sede.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con addebito delle spese.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettaria nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;

dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA