Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23416 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2017, (ud. 28/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23416

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28427-2011 proposto da:

A.S., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA IN

LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona dei Liquidatori pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. MORGAGNI 22,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE SANDULLI, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MANUELA MARIA GRASSI, PIETRO

ICHINO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

C.R., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 8485/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/11/2010 R.G.N. 2064/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza pubblicata il 16/11/2010, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da A.S. e dagli altri odierni ricorrenti, tutti dipendenti della Banca Commerciale Italiana e iscritti al Fondo pensioni per il personale della Banca Commerciale italiana s.p.a. (d’ora in poi solo Fondo), contro la sentenza di rigetto delle loro domande resa dal Tribunale;

2. le domande avevano ad oggetto, per quanto qui ancora interessa, 1) la declaratoria di nullità e comunque l’illegittimità della delibera del consiglio di amministrazione del Fondo del 28/6/1999, con cui erano stati ridotti del 25,7% i coefficienti utilizzati per il calcolo delle pensioni dirette; 2) la declaratoria di nullità o l’illegittimità del verbale di accordo del 16/12/1999, clausola 2.3, con cui era stata disposta una ulteriore riduzione dell’importo residuo e dell’importo originariamente spettante; 3) la declaratoria del diritto di ciascuno dei ricorrenti al trattamento pensionistico senza alcuna riduzione, ovvero secondo le regole precedenti alla deliberazione del 28/6/1999 e all’accordo del 16/12/1999, con la condanna del Fondo al pagamento in favore di ciascun ricorrente delle relative differenze rispetto al trattamento pensionistico originario, detratto il contributo straordinario versato dalla Banca; 4) la declaratoria di illegittimità dei criteri di ripartizione delle plusvalenze derivanti dalla vendita del comparto immobiliare avvenuta nel 2006; 5) la declaratoria del diritto dei ricorrenti alla ripartizione delle plusvalenze immobiliari nella stessa misura percentuale dei lavoratori in servizio all’1/1/2000, e di quelli che avevano scelto di conseguire la prestazione previdenziale in forma periodica, con la condanna del fondo ad erogare i relativi importi;

3. contro la sentenza i lavoratori propongono ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, cui resiste il Fondo;

4. è stata fissata adunanza in camera di consiglio e del relativo provvedimento è stata data comunicazione alle parti, le quali hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

A. deve darsi atto della tardività della memoria dei ricorrenti, depositata ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, dall’art. 1 bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197, e applicabile ratione temporis al ricorso in esame, in quanto l’adunanza in camera di consiglio è stata fissata successivamente alla data di entrata in vigore della legge;

a1. la norma, infatti, consente il deposito di memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza, fissata per il 28/4/2017; la memoria dei ricorrenti è stata depositata presso la cancelleria di questa Corte il 19/4/2017, ossia il nono giorno precedente;

a2. non può tenersi conto del dies a quo, costituito dal giorno dell’udienza, nè della disposizione dell’art. 155 c.p.c., comma trattandosi di un termine a ritroso (Cass. 20/10/2015, 21273; 30/06/2014, n.14767);

a3. la memoria è dunque inammissibile;

B. sempre via preliminare, il Fondo ha eccepito nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 l’improcedibilità del giudizio sul presupposto della pendenza della procedura di liquidazione del Fondo ex art. 16 disp. att. c.c. e della necessaria concentrazione di tutte le azioni rivolte a far valere diritti sul patrimonio dell’ente davanti all’organo della procedura concorsuale, in applicazione analogica delle norme di cui alla L. Fall., artt. 207 e 209;

l’eccezione è infondata per un duplice ordine di ragioni;

b1. in primo luogo, questa Corte ha ripetutamente statuito – con orientamento cui va data continuità – che in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa (cui deve ritenersi equiparabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 16 disp. att. c.c., la procedura di liquidazione avente ad oggetto il patrimonio del Fondo Pensioni odierno intimato: cfr. pure, Cass. 27/11/2012, n. 21015; Cass. 12/11/2012, n. 19659, e Cass. 22/2/2013, n. 4540), deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale);

per le prime va riconosciuta, così come avviene in caso di fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa (Cass., 20 agosto 2013, n. 19271; Cass., 23 luglio 2004, n. 13877);

nel caso in esame, l’autonomia delle domande volte ad ottenere la declaratoria della nullità o illegittimità della delibera del consiglio di amministrazione del giugno 1999 e dell’accordo del dicembre del 1999, rispetto alle domande di condanna, rende proseguibile l’azione, riguardando l’eventuale improcedibilità le sole domande condannatorie (nn. 3 e 5 punto 2);

b2. sotto altro profilo, non può non rilevarsi che la messa in liquidazione del Fondo è stata disposta, come si legge nel controricorso ed è incontestato dalle parti, con provvedimento prefettizio del 20/12/2006 e la nomina dei liquidatori, avvenuta con decreto del Presidente del tribunale di Milano del 27/12/2006, ossia, ben prima della pronuncia della sentenza di primo grado e di quella d’appello;

ciò nonostante e fino al giudizio di cassazione, la questione non è mai stata sottoposta ai giudici del merito e anche nel presente giudizio il Fondo si è costituito con controricorso senza nulla eccepire in ordine all’ammissibilità o alla procedibilità dell’impugnazione, affidando tale questione solo alla memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1;

ora, la regola della improcedibilità del giudizio a causa della pendenza della procedura di liquidazione deve essere letta e coordinata con la L. Fall., art. 96, comma 2, n. 3, nel testo introdotto dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, e ulteriormente modificato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, a norma del quale se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l’impugnazione se non si vuole ammettere il credito;

da tale disposizione, nella sua formulazione originaria ed in quella novellata secondo la interpretazione della giurisprudenza di legittimità, risulta che il giudizio di impugnazione può proseguire (Cass. sez. Un. 6/3/2009, n. 5454; v. pure Cass. 27/08/2007, n. 18088; Cass. 27/2/2008, n. 5113);

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1321 c.c., art. 1362 c.c. e ss., art. 2117 c.c., D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, artt. 3 e 18: sostengono che nel richiamarsi alla sentenza di questa Corte n. 21234 del 2007, la Corte territoriale non ha considerato la diversità della fattispecie, costituita dal fatto che la Delib. 28 giugno 1999 non costituiva un atto di rinegoziazione da parte dei soggetti corrispondenti alle fonti istitutive, ma un mero atto unilaterale di un organo interno, palesemente contrario allo statuto all’epoca vigente;

1.1. il motivo non è redatto nel rispetto dei requisiti di specificità e autosufficienza, dal momento che la parte non trascrive neppure per stralcio il contenuto della deliberazione nè riporta lo statuto vigente al momento dell’adozione della stessa, quantomeno nella parte in cui esso sarebbe stato violato dalla deliberazione indicata; gli atti non risultano neppure depositati unitamente al ricorso per cassazione e la parte non specifica con sufficiente chiarezza dove essi sarebbero attualmente rinvenibili;

1.2. ora, qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito per rispettare i suddetti principi di specificità e autosufficienza, egli ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo, così, il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);

1.3. deve altresì aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, sicchè la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità, a parte l’ipotesi in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all’atto negoziale un determinato contenuto, è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche, violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poichè, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un’interpretazione diversa (cfr, ex plurimis, da ultimo, Cass., 17 ottobre 2013, n. 23614);

1.4. il ricorso è carente anche sotto questo aspetto, essendosi la parte limitata ad indicare solo genericamente la violazione dell’art. 1362 e seguenti, senza precisare quale dei criteri ermeneutici indicati nelle dette norme sarebbe stato violato e con quale affermazione specifica della corte territoriale la violazione sarebbe stata commessa;

2. con il secondo motivo la parte denuncia la violazione e la falsa applicazione delle stesse norme di cui all’art. 2117 c.c., D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 18, comma 7, degli artt. 3 e 38 Cost., nonchè dei “principi generali del sistema di previdenza complementare”, lamentando l’erroneità del giudizio della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’accordo del 16/12/1999;

2.1. il motivo è infondato;

la Corte romana ha ritenuto legittimo l’accordo sindacale del 16/12/1999, con il quale le parti stipulanti hanno ritenuto di ridurre i coefficienti di calcolo delle pensioni, in assenza di un diritto a formazione progressiva degli iscritti ancora in attività, i quali sono al più titolari di una mera aspettativa e non già di un diritto quesito intangibile, ed in presenza di uno squilibrio finanziario che consente la rideterminazione della disciplina delle prestazioni e del finanziamento delle forme pensionistiche complementari, come dispone l’art. 18 citato, comma 7;

2.2. la sentenza ha altresì accertato, con motivazione certamente sussistente, adeguata e non contraddittoria – al quale i ricorrenti oppongono una diversa valutazione involgente un sindacato di merito non consentito a questa Corte – la sussistenza del presupposto previsto dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18,comma 7, per la rideterminazione della disciplina delle prestazioni e del finanziamento, ossia “la presenza di squilibri finanziari”, in relazione alle “mutate situazioni patrimoniali del fondo”, in considerazione del dato strutturale del “minor subentro di nuovi lavoratori contribuenti, rispetto agli uscenti aventi diritto” alla prestazione pensionistica;

2.3. inoltre la Corte ha escluso che il ridimensionamento dell’aspettativa relativa al segmento di programma previdenziale maturato, per effetto della rideterminazione della disciplina delle prestazioni, sia stato il frutto di una scelta irrazionale del Fondo, essendosi piuttosto resa inevitabile dallo squilibrio finanziario in cui versavano le casse del fondo;

2.4. tale valutazione si sottrae alle critiche mosse ed è in linea con il precedente di questa Corte (Cass., 10/10/2007, n.21234), richiamato nella sentenza impugnata, che, in quanto reso proprio con riguardo all’accordo sindacale del dicembre 1999, è certamente conferente rispetto al caso in esame;

3. il terzo e il quarto motivo di ricorso, svolti sulla violazione dell’art. 1321 c.c., art. 1362 c.c. e ss., art. 2117 c.c., e sulla omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censurano la sentenza nella parte in cui ha negato il diritto dei ricorrenti – sia di quelli che avevano aderito alla riforma del fondo sia di quelli che non vi avevano aderito all’attribuzione delle plusvalenze nel comparto immobiliare, secondo quanto dispone l’art. 27 dello Statuto;

3.1. entrambi i motivi sono infondati;

3.2. è opportuno premettere che l’interpretazione dello statuto di un’associazione, quale atto di autonomia organizzativa contrattuale, al pari di ogni altro atto negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. 3/8/2007, 17067; Cass. 19/5/2006, n. 11756), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (da ultimo, Cass. 15/4/2013, n. 9070);

conseguentemente, come si è già rilevato nell’esame dei motivi precedenti, il sindacato del giudice di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. 27/2/2009, n. 4851; Cass. 9/2/2009, n. 3187; Cass. 10/6/2008, n. 15339);

sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli, da ultimo Cass. 3/6/2014, n. 12360, ed ivi ulteriori richiami di giurisprudenza; v. pure Cass. 13/12/2006, n. 26683; Cass. 21/2/2003, n. 2637);

3.3. nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che l’art. 27 dello Statuto, – nella parte in cui riconosce il diritto ai lavoratori iscritti prima del 28/4/1993 e in servizio alla data del 1 gennaio 2000, nonchè ai differiti di cui all’art. 45, le plusvalenze realizzabili, a partire dal 2000, nel comparto immobiliare del patrimonio del fondo, con accredito nei rispettivi conti individuali, se in attività di servizio o differiti, o mediante rivalutazione della prestazione, nel caso in cui abbiano conseguito il diritto a pensione, mentre le ulteriori eventuali plusvalenze avrebbero dovuto essere ripartite a beneficio di tutti i lavoratori interessati dalla Delib. 28 giugno 1999 – si riferisca alle ipotesi di plusvalenze prodotte durante la vita normale del fondo e non anche durante la fase della liquidazione diretta alla sua estinzione;

3.4. ha fondato tale interpretazione sulla base di due argomenti, il primo costituito dalla collocazione sistematica della norma nel titolo 5^ dello Statuto, relativo alla contabilità e alla gestione delle risorse, non anche alla disciplina della liquidazione e della estinzione; il secondo sul rilievo, non contestato nè adeguatamente censurato, che i ricorrenti avevano già beneficiato delle plusvalenze nei bilanci annuali, in cui sono stati annotati gli aumenti di valore degli immobili prima della loro vendita, con la conseguenza che un eventuale calcolo, anche dopo la vendita, avrebbe comportato una doppia valutazione dell’aumento di valore;

la Corte ha poi utilizzato un terzo argomento, costituito dal rilievo della contraddittorietà della posizione dei ricorrenti che, da un lato, chiedono che sia dichiarato nullo o illegittimo l’accordo del 1999 e, dall’altro, ne chiedono l’applicazione sia pure parziale con riguardo alle plusvalenze;

3.5. partendo da quest’ultimo argomento, esso appare evidentemente speso ad abundantiam, come emerge dall’uso della locuzione “in ogni caso” che apre il periodo, e, in quanto tale, non scalfisce le precedenti le ragioni, sicchè la censura svolta sul punto dai ricorrenti è evidentemente inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di argomentazione priva di effetti giuridici (Cass. 22/10/2014, n. 22380);

3.6. in ordine alle altre due ragioni, esse sono criticate dai ricorrenti sulla base del rilievo che mancherebbe nello statuto una parte relativa alla disciplina della liquidazione e della estinzione, sicchè la tesi del giudice di merito sarebbe in contrasto con il disposto dell’art. 1363 c.c., che prevede che le clausole di un contratto siano interpretate una per mezzo delle altre;

ma la censura, così come prospettata, non coglie nel segno, giacchè da nessuna parte della sentenza è dato di ricavare che l’opzione interpretativa sia fondata sul criterio cosiddetto “sistematico” previsto dall’art. 1363 c.c., ossia sulla interrelazione tra l’art. 27 e altre clausole contenute nell’accordo, nè la parte specifica quali siano le altre disposizioni dello statuto che non sarebbero state considerate e dalle quali emergerebbe un significato diverso della clausola in esame;

3.7. la violazione dell’art. 1363 c.c. e la sua deduzione come vizio in sede di legittimità richiedono da parte del ricorrente una triplice allegazione, dovendo questo indicare: a) per quale ragione la lettera del contratto non sia sufficiente a comprenderne gli effetti, ma si rende necessaria l’interpretazione c.d. “sistematica” di cui all’art. 1363 c.c.; b) sotto quali profili la volontà delle parti sarebbe stata male interpretata; c) a quali diversi effetti avrebbe condotto l’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali (19982 del 30/09/2011);

3.8. l’osservazione dei ricorrenti che nello statuto non vi è una parte dedicata alla fase della liquidazione del patrimonio in caso di sua estinzione è ai fini sopra indicati del tutto insufficiente, nè è tale da far emergere una contraddittorietà o insufficienza della motivazione;

3.9. in realtà, la Corte territoriale, nella parte in cui non ha indicato altri criteri ermeneutici, ha implicitamente ritenuto che il tenore letterale della clausola – desunto anche dalla sua collocazione nel titolo riguardante la contabilità e alla gestione delle risorse, senza alcun riferimento alla fase liquidatoria – fosse sufficientemente chiaro ed inequivoco, con la conseguenza dell’inutilizzabilità degli altri canoni interpretativi perchè essi comporterebbero una sostituzione della soggettiva opinione del giudice all’effettiva volontà dei contraenti (Cass. n. 12360/2014, cit.; Cass., 29/07/2004, n. 14495; Cass. 30/1/1992, n. 955);

4. non portano ad un diverso risultato gli altri criteri indicati dei ricorrenti, e costituiti da quello teologico e dal comportamento delle parti successivo alla stipulazione dell’accordo: quanto al primo, il rilievo che la norma era stata prevista proprio al fine di compensare i lavoratori per la riduzione subita nella determinazione del loro trattamento pensionistico, la Corte ha implicitamente risposto, ritenendo che di fatto i lavoratori hanno comunque goduto delle plusvalenze maturate durante la vita dell’ente e tale affermazione non è stata affatto censurata; quanto al secondo, fondato sull’accordo ANPEC e UNP del 12/7/2010 in cui sarebbe stata prevista una distribuzione concordata delle disponibilità del fondo, esso è evidentemente inammissibile poichè di tale accordo non vi è traccia nella sentenza impugnata e la parte non deduce in che termini, in quale atto ed in quale fase processuale la questione relativa sarebbe stata sottoposta al giudice del merito, sicchè ne discende la sua inammissibilità per novità (Cass. 18/10/2013, n. 23675);

5. è poi opportuno ricordare che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni;

5.1. sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 2/5/2006, n. 10131);

5.2. il ricorso in sede di legittimità, laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. 23/8/2006, n. 18375);

6. in definitiva, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

PQM

 

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.100,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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