Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23415 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 26/10/2020), n.23415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32388/2019 proposto da:

W.A., rappresentata e difesa dall’avv. CATERINA BOZZOLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1639/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICETI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, W.A., è cittadino (OMISSIS) della regione dell'(OMISSIS). Racconta di essere fuggito dalla Nigeria per timore di ripercussioni violente da parte di una setta cristiana, denominata (OMISSIS), seguito del suo rifiuto di affiliazione.

Ha dunque chiesto sia la protezione internazionale, nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia infine il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Commissione territoriale non ha creduto al suo racconto ed ha rigettato la domanda.

W. ha fatto ricorso al Tribunale, che, confermando il giudizio di inattendibilità, ha ritenuto altresì non sussistere le ragioni di protezione in relazione alla situazione politica della Nigeria, non cosi grave da presentare conflitti armati generalizzati.

Questo giudizio è stato confermato dalla corte di appello.

Z.A. ricorre con tre motivi. Non v’è costituzione con controricorso del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata. La corte di appello conferma il giudizio di inattendibilità del racconto del ricorrente e ne ricava dunque la preclusione ad ulteriori indagini sulla situazione personale di W..

Poichè tuttavia egli ha chiesto anche la protezione sussidiaria, che, secondo certi orientamenti giurisprudenziali non necessariamente richiede la individualizzazione delle ragioni di protezione, la corte svolge una indagine anche sulla generale situazione della Nigeria, escludendo che sia uno Stato avvinto da un conflitto generalizzato tale da costituire minaccia per i civili in quanto tali. La corte poi effettua una astratta ricognizione dei presupposti per il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2.- Il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

2.1- Con il primo motivo denuncia, quanto al mancato riconoscimento dello status di rifugiato politico, ed alla protezione sussidiaria, sia violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, che del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8.

Secondo il ricorrente, la corte non ha adeguatamente considerato i presupposti per riconoscere il diritto alla protezione, ritenendo necessaria una individualizzazione del pericolo di minaccia grave alla persona, quando invece, per regola giurisprudenziale iniziata da Corte Giust. C-465/07, è necessario dimostrare che nel paese di origine esiste una situazione di generalizzato conflitto armato tale da mettere in pericolo i civili, di per sè, a prescindere da motivi soggettivi di maggiore esposizione a minacce o concreti pericoli.

Il motivo è infondato.

La corte, infatti, pur avendo ritenuto non credibile il racconto del ricorrente, aspetto sul quale non v’è motivo di ricorso, neppure nei limiti in cui era prospettabile, pur avendo dunque ritenuto inverosimile la versione dei fatti, svolge un accertamento sulla situazione generale della Nigeria, e della regione di provenienza del ricorrente (pp. 7-15) giungendo alla conclusone che, pur essendo la Nigeria un paese afflitto da terrorismo e da violazione di diritti umani, non è però pervaso da un conflitto armato generalizzato tale che possa ritenersi pericolosa la situazione per i civili in quanto tali.

Si tratta di un accertamento in fatto non censurabile in sede di legittimità, se non per difetto di motivazione o per errore percettivo.

Il ricorrente propone una sua versione di questo fatto (situazione politica e sociale della Nigeria) ma senza contestare la motivazione fornita dalla corte di merito, nè quanto alle fonti di conoscenza da questa prescelte, nè quanto alla loro valutazione.

2.2.- Il secondo ed il terzo motivo vertono invece sul diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008.

Ritiene il ricorrente che si debba applicare alla sua fattispecie la abrogata legge sul permesso di soggiorno per motivi umanitari, ossia la L. n. 286 del 1998, ratione temporis, anzichè la L. n. 132 del 2018.

Questo motivo è inammissibile perchè, in realtà, la corte di appello, applica al ricorrente proprio la L. n. 286 del 1998 (“si ritiene applicabile l’art. 5 coma VI, nella versione precedente alle modifiche applicate dal D.L. n. 113 del 2018”, p. 15).

Esclude, ossia, che possa applicarsi la disciplina sopravvenuta.

Invece con il terzo motivo, e sempre in relazione al permesso per ragioni umanitarie, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto rilevante e controverso: quello della sua avvenuta integrazione in Italia, attestata altresì dal lavoro di magazziniere, e della mancata comparazione con la situazione del paese di origine, dunque con quella in cui si verrebbe a trovare il ricorrente se dovesse essere rimpatriato.

Si tratta, nonostante la rubrica, di una denuncia di motivazione apparente, che è di fatto fondata.

La corte di merito spende quattro pagine (pp. 15-18) ad illustrare in astratto presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma non dice alcunchè sul perchè il diritto vada negato al ricorrente.

La motivazione è dunque apparente, in quanto non è rivolta a giustificare la decisione presa, ma ad illustrare in astratto la fattispecie, senza alcun riferimento al caso concreto, ossia alla situazione personale del ricorrente.

Il ricorrente peraltro aveva evidenziato un suo livello di integrazione In Italia, ed il pericolo di perdere dunque il livello di godimento dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

La valutazione del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari va condotta, come è stabilito da questa corte, comparando il livello di integrazione raggiunto dal ricorrente in Italia con la situazione oggettiva del paese di origine (Cass. Sez. un. N. 29459/2019).

Il ricorso va pertanto accolto nei termini suddetti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta primo e secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

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