Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23415 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 19/09/2019), n.23415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7957/2015 proposto da:

B.S., rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO

FOGLIA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della Corte;

– ricorrente –

contro

V.M., F.M., F.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, V. ALBENGA 45, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

COLINI, rappresentati e difesi dall’avvocato TONINO CELLINI;

– controricorrenti –

nonchè

B.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 724/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.L., F.M. e V.M. citavano in giudizio B.S. e B.A. a tutela di un terreno sito nel territorio di (OMISSIS) confinante con la proprietà delle convenute, in relazione al quale quest’ultime avevano realizzato una recinzione che sconfinava sulla proprietà degli attori, rivendicando in ogni caso l’acquisto dell’area per usucapione e chiedendo che le convenute provvedessero all’eliminazione del contatore del gas posto a distanza non legale.

2. Si costituivano B.S. e B.A., chiedendo il rigetto delle domande ed eccependo in via riconvenzionale l’usucapione del diritto a mantenere i contatori a distanza illegale.

3. Il Tribunale di Teramo rigettava le domande e, per quel che ancora rileva, qualificava quella degli attori come azione di regolamento di confini, ritenendo che non era stato provato il preteso sconfinamento anche per l’inattendibilità dei testi.

4. Avverso la sentenza proponevano appello gli originari attori e appello in via incidentale B.S. limitatamente alla regolamentazione delle spese.

5. La Corte d’Appello accoglieva il mezzo di impugnazione principale e, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Teramo, accertava che il confine tra le due proprietà era quello perpendicolare alla strada denominata via Roma, ordinando la demolizione di un muretto.

Secondo la Corte d’Appello vi era la prova in atti dell’avvenuto sconfinamento, in quanto la linea di confine della proprietà B. fino al 1989 era perpendicolare alla via (OMISSIS), mentre dopo aveva assunto un andamento spezzato a dimostrazione dell’avvenuto sconfinamento. Ciò risultava anche dal contratto di compravendita degli appellanti nel 1951, titolo di acquisto che deve costituire la base primaria dell’indagine del giudice per l’individuazione della linea di separazione tra i fondi limitrofi. In ogni caso come prove del suddetto sconfinamento vi erano anche una foto aerea e le deposizioni dei testi.

La Corte d’Appello rigettava, invece, il motivo diretto ad accertare l’erroneità della prima decisione sul rigetto della domanda diretta alla rimozione dei contatori.

6. B.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.

7. F.L., F.M. e V.M. hanno resistito con controricorso.

8. B.A. non ha svolto difese neppure in questa sede.

9. Con memoria depositata in prossimità dell’udienza la ricorrente ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso e ha chiesto lo stralcio di alcune frasi ritenute offensive riportate nel controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve esaminarsi la domanda della ricorrente ex art. 89 c.p.c., di stralcio di quanto riportato a pagina 15 del controricorso “manipolazione argonnentative”, pagina 16 “poco nobili intenti” e pagina 18 “spudoratamente, beffardamente”.

1.1 Osserva la Corte che giusta la testuale previsione di cui all’art. 89 c.p.c., “negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive” (comma 1) e che “il giudice, in ogni stato dell’istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive” (comma 2, prima parte). In conformità a costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, si osserva, al riguardo che la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi può essere disposta, ex art. 89 c.p.c., anche nel giudizio di legittimità, con riferimento alle frasi contenute negli scritti depositati davanti alla Corte di Cassazione, rientrando essa nei poteri officiosi del giudice (Cass. 16 marzo 2005 n. 5677; Cass. 20 gennaio 2004, n. 805; Cass. 27 febbraio 2003, n. 2954).

La Corte ritiene che le prime due espressioni delle quali il ricorrente chiede la cancellazione: “manipolazione argomentative” a pagina 15 del controricorso, e “poco nobili intenti” a pagina 16 non presentano quel carattere gratuito e dispregiativo tale da determinare la necessità della loro cancellazione ex art. 89 c.p.c..

In proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto: “In tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo ben possibile che nell’esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte.

Ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell’altrui reputazione le suddette parole riportate nel controricorso che, si iscrivono nella normale dialettica difensiva essendo riferite alle tesi della controparte, per rafforzarne l’infondatezza che, seppure in modo sicuramente poco elegante e piuttosto graffiante devono comunque farsi rientrare nell’esercizio del diritto di difesa, non rivelandosi lesive della dignità umana e professionale dell’avversario.

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alle parole “spudoratamente e beffardamente” contenute a pag. 18 del controricorso che sono espressioni non solo “sconvenienti”, in quanto in contrasto con le esigenze dell’ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito essere vengono formulate (Cass. 18 novembre 2000, n. 14942), ma anche offensive, per essere lesive della persona del ricorrente e del suo difensore.

Deve, per l’effetto, ordinarsi la cancellazione dal controricorso delle espressioni sopra trascritte.

1.1 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia in ordine alla sussistenza dei presupposti nell’azione di regolamento di confini, violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4.

A parere della ricorrente non vi erano i presupposti per qualificare l’azione come regolamento di confini, non emergendo alcuna incertezza del confine che era certo e non contestato.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa valutazione di un fatto non contestato in causa decisivo per la risoluzione della controversia, art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente ritiene che si era formato il giudicato sul punto della sentenza di primo grado che aveva accertato l’esistenza di un accordo tra le parti per collocare il muretto sul confine, in quanto gli allora appellanti non avevano contestato la sentenza di primo grado sull’esistenza di tale accordo.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: travisamento ed erronea valutazione del titolo di acquisto della proprietà F. del 1951, errore in procedendo che si sostanza nell’errore di attività del giudice che inficia la correttezza della sua valutazione e dell’iter logico seguito – violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

La ricorrente lamenta l’erroneità della decisione del giudice basata su una erronea valutazione del titolo di acquisto della proprietà F. del 1951 dal quale non emergeva in alcun modo quale dovesse essere il confine contestato. In particolare, l’errore sarebbe consistito nel confondere il lato ovest con il lato est.

Tale errore di attività del giudice, che ha condizionato tutto il ragionamento, imporrebbe, pertanto, una rivalutazione della vicenda mancando la prova cardine in ordine alla perpendicolarità del confine oggetto di causa.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli artt. 112 e 99 c.p.c., per aver qualificato la domanda in modo diverso e per aver superato i limiti della richiesta degli attori – superamento del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del potere dispositivo delle parti – art. 360 c.p.c., n. 4.

A parere della ricorrente la domanda degli attori doveva essere qualificata come richiesta di accertamento della proprietà e non azione di regolamento di confini, avendo questi inteso solo ed esclusivamente porre un problema di rispetto del contenuto dell’atto di acquisto della proprietà sulla base dell’atto pubblico notarile del 1951 prodotto in atti. La sentenza, dunque, sarebbe viziata da ultra petizione.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione della norma in tema di condanna alle spese violazione principio di soccombenza in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo i ricorrenti la corte d’appello avrebbe fatto un erroneo governo delle spese processuali in quanto vi era stata una soccombenza reciproca e le spese della consulenza tecnica dovevano essere interamente addebitate agli attori, poi appellanti, in quanto erano tutte state utilizzate in favore dei convenuti appellati.

6. Il primo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono infondati.

In primo luogo deve osservarsi che la ricorrente solleva la prima censura con riferimento al vizio di omessa pronuncia mentre, al contrario, la Corte d’Appello si è positivamente pronunciata sulla qualificazione giuridica della domanda nel senso di azione di regolamento di confini, sussistendone tutti i presupposti. Tale qualificazione, peraltro, è conforme alla giurisprudenza di legittimità circa la distinzione tra azione di rivendica (già esclusa in primo grado) e azione di regolamento di confini.

Inoltre, la doglianza è del tutto generica e la deduzione che i confini erano certi e la demarcazione tra i fondi non recava alcuna incertezza attiene ad una valutazione di merito sottratta al sindacato di legittimità. Peraltro, la qualificazione come azione di regolamento di confini era stata già operata dal Tribunale (v. pag. 2 sentenza impugnata), per cui si era anche formato il giudicato interno in mancanza di specifico appello incidentale da parte della B. che in appello si era doluta solo pronuncia sulle spese.

Deve infine rilevarsi, quanto alla qualificazione della domanda fatta valere anche con il quarto motivo, che l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e, nella specie, nessun vizio di ultra petizione è riscontrabile a fronte della suddetta qualificazione operata in concreto dalla Corte d’Appello e, prima ancora, dal Tribunale.

7. Il secondo motivo è infondato.

In disparte l’inammissibilità del motivo per avere la ricorrente riportato solo una parziale estrapolazione della sentenza di primo grado dalla quale pretende di far discendere un giudicato interno per non essere stata impugnata la sentenza su tale specifico aspetto, deve darsi continuità alla giurisprudenza di legittimità che ha affermato il principio di diritto secondo il quale: “Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall’effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l’esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l’impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull’intera statuizione (Sez. 6-L, Ord. n. 24783 del 2018).

Nello stesso senso si è detto che: “Il giudicato non si determina sul fatto ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicchè l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Sez. 6-3, Ord. n. 12202 del 2017).

Nella specie gli allora appellanti, oggi contro ricorrenti, avevano eccepito che la prova dello sconfinamento emergeva dal contenuto del contratto di compravendita dell’aria edificabile da parte degli attori nel 1951 e che il confine della proprietà B. era sempre stato perpendicolare alla via (OMISSIS) e dal 1989 nel realizzare la nuova recinzione era stato operato lo sconfinamento. Risulta del tutto evidente, pertanto, che l’appello aveva riguardo allo sconfinamento senza alcuna possibilità di passaggio in giudicato di singoli aspetti della vicenda.

8. Il terzo motivo è inammissibile.

Il motivo incentrato sulla illogicità della motivazione resa dalla Corte d’appello è inammissibile per non essere riconducibile al modello proposto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nella nuova formulazione prevista dal D.L. n. 83 del 2012, convetito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche a quella oggetto del ricorso in esame.

Prevede il nuovo testo che la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Orbene è noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Viceversa, nella specie la ricorrente sostanzialmente deduce l’erronea valutazione del titolo di acquisto del 1951. Tale vizio – alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale relativo alla più stretta latitudine della configurazione del vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo – risulta all’evidenza inammissibile in riferimento al parametro di cui dell’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, risolvendosi nella richiesta di una inammissibile (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, con particolare riguardo alla valutazione del suddetto titolo di acquisto, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dalla Corte d’appello (Cass. n. 1885 del 2018) e senza tener conto peraltro del complessivo contesto delle ulteriori risultanze probatorie acquisite.

9. Il quinto motivo è infondato.

La soccombenza rispetto alle spese si determina rispetto alla decisione nel merito della causa e non può in alcun modo assumere rilevanza l’uso che della consulenza tecnica sia stato fatto nel corso del giudizio.

La liquidazione delle spese di consulenza tecnica d’ufficio può tener conto dell’interesse processuale a chiedere l’atto solo in riferimento al momento anticipatorio ex. art. 90 c.p.c., e successivamente il relativo onere, è regolato dal principio della soccombenza nell’intera controversia, salva la compensazione di cui all’art. 92 c.p.c. (Sez. 1, Sent. n. 1753 del 1984).

Ne consegue che la Corte d’Appello, nella regolamentazione delle spese del giudizio, non è incorsa in alcuna violazione delle norme invocate dal ricorrente.

5. Il ricorso è rigettato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte ordina la cancellazione dal controricorso delle parole indicate in motivazione, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1200 più 200 per esborsi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Secomda Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA