Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23415 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/11/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 17/11/2016), n.23415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.G., P.G., P.V.,

P.F., P.M. e R.A., rappresentati e difesi,

in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Olinto

Raffaele Valentini, con domicilio eletto nello studio dell’Avv.

Gemma Paternostro in Roma, via della Libertà, n. 7;

– ricorrenti –

contro

M.L. e PE.Pi., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Antonio

Guantario, con domicilio eletto nel suo studio in Roma (studio Avv.

G. De Simone),via Augusto Bevignani, n. 9;

– controricorrenti –

e sul ricorso proposto da:

M.L. e PE.Pi., rappresentati e difesi, in forza di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Antonio

Guantario, con domicilio eletto nel suo studio in Roma (studio Avv.

G. De Simone), via Augusto Bevignani, n. 9;

– ricorrenti in via incidentale condizionata –

contro

R.G., P.G., P.V.,

P.F., P.M. e R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari in data 5 aprile

2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Olinto Raffaele Valentini e Antonio Guantario;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale

condizionato;

lette le osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico

Ministero presentate dall’Avv. Olinto Raffaele Valentini.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza in data 18 ottobre 2006, il Tribunale di Trani ordinava ai resistenti R.G., P.G., P.V., P.F., P.M. ed R.A. di reintegrare i ricorrenti M.L. e Pe.Pi. nel possesso del viale di accesso dalla via (OMISSIS), al lotto riportato in catasto al foglio (OMISSIS), ed agli altri lotti e ville confinanti e/o vicine, mantenendo ai resistenti la sola facoltà di passaggio in transito; condannava i resistenti alla rimozione del cancello, dei pilastri, dei lampioni di illuminazione ad esso vicini ed ogni altra opera accessoria al cancello che restringesse il passaggio; autorizzava i ricorrenti, in caso di inadempimento, all’esecuzione delle opere di rimozione a propria cura ed a spese dei resistenti; rigettava la domanda di risarcimento del danno; condannava i resistenti al pagamento delle spese processuali.

2. – Avverso detta sentenza proponevano appello R.G. e gli altri litisconsorti sulla base di tre motivi: con il primo insistevano nella descrizione dello stato dei luoghi e del regime giuridico applicabile; con il secondo deducevano l’applicabilità delle norme previste in materia di comunione, piuttosto che quelle in materia di servitù; con il terzo attribuivano alla scrittura privata sottoscritta in data (OMISSIS) il valore di atto costitutivo di un condominio, con conseguente validità delle deliberazioni assunte con la necessaria maggioranza.

Si costituivano gli appellati M. e Pe., resistendo.

3. – Con sentenza pubblicata il 5 aprile 2012 la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello e confermato la pronuncia impugnata.

3.1. – La Corte di Bari ha rilevato che i ricorrenti coniugi M. e Pe. hanno fatto valere in primo grado solo la situazione di possesso da essi vantata, in quanto proprietari di un lotto edificabile avente accesso da via (OMISSIS), attraverso un tratto di strada privata di proprietà M.-Nigri, strada privata di penetrazione risultante dall’arretramento dei fondi frontisti, di modo che il confine degli stessi fondi insisteva sino all’ipotetica linea di mezzeria della strada medesima; ciò nel tratto rettilineo, mentre nella parte curva, proprio lì dove i resistenti avevano tentato di porre il cancello di ferro, il tratto carrabile ricadeva interamente nella proprietà M.- Pe..

La caratteristica possessoria dell’azione esercitata è stata riconosciuta – ha sottolineato la Corte distrettuale – sia nei provvedimenti cautelari, sia nei provvedimenti confermativi adottati dal Tribunale in sede di reclamo. L’aspetto petitorio della vicenda, come già evidenziato dal Tribunale, risulta estraneo al giudizio che deve basarsi sulla sola situazione di fatto di possesso; ed in ordine allo stato di fatto, è emerso che la stradina in questione era utilizzata da ciascuno dei proprietari delle abitazioni-villette che sulla stessa si affacciavano proprio per accedere dalla proprietà di ciascuno alla via pubblica, di modo che si è verificata una situazione riconducibile o alla servitù reciproca, laddove ciascuno è al tempo stesso fondo dominante e servente, o al compossesso. In entrambi i casi, l’apposizione del cancello, pur con la consegna delle chiavi, configura uno spoglio che merita reintegrazione.

Ha precisato quindi la Corte territoriale che, a fronte della accertata situazione di possesso vantata dai ricorrenti, non contestata dagli appellanti, nessun rilievo ha l’accertamento del regime giuridico della striscia di terreno nata dall’arretramento dei frontisti, nè l’invocata applicazione del regime della comunione e delle norme che regolano il condominio.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello R.G. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con atto notificato il 17 settembre 2012, sulla base di tre motivi.

Gli intimati M. e Pe. hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato, affidato ad un mezzo.

I ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.

All’esito della discussione, il difensore dei ricorrenti ha presentato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione ed errata applicazione dell’art. 705 c.p.c.) i ricorrenti in via principale premettono che la domanda proposta dai coniugi M.- Pe. aveva ad oggetto la tutela di un loro possesso, assunto come esclusivo, relativo ad un tracciato stradale sul quale assumevano che i fondi appartenenti al R., ai P. e alla R. avessero solo un diritto di servitù e denunziavano uno spoglio avvenuto attraverso la realizzazione di un cancello, di pilastri, lampioni di illuminazione ed ogni altra opera accessoria. I ricorrenti deducono inoltre che avverso detta domanda si opponeva che le opere realizzate erano legittime in quanto: (a) il transito da parte di tutti i proprietari dei fondi latistanti e consecutivi (in essi compresi i coniugi M.- Pe.) avveniva uti domini in quanto il viale doveva considerarsi di proprietà comune; (b) del bene comune qualsiasi decisione riguardo l’utilizzo e l’innovazione va assunta secondo le norme dettate in tema di comunione; (c) la installazione dei manufatti di cui è stato ordinata la demolizione era stata deliberata con le maggioranze previste dalla legge. Ad avviso dei ricorrenti in via principale, avrebbe errato la Corte d’appello ad affermare che nel giudizio possessorio non era possibile introdurre questioni relative alla esistenza e alla estensione di diritti reali. Infatti, nel giudizio non era in contestazione il fatto che il possesso venisse o meno esercitato nel tratto di strada in questione da tutti i partecipanti al giudizio, ma solo se il bene oggetto di tutela fosse nella proprietà esclusiva della M. e del Pe. con un mero diritto di servitù a favore dei resistenti o ricorresse una comunione incidentale anche su detto tratto di strada. Sostengono i ricorrenti che il giudice del gravame aveva il dovere di indagare sulla relazione di fatto esistente tra i soggetti del processo e la cosa, giacchè l’eccezione feci sed iure feci è ammissibile nel giudizio possessorio se diretta a qualificare il possesso della parte che la prospetta.

1.1. – Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha accertato in capo ai ricorrenti M. e Pe. una situazione di possesso ad immagine di proprietà nella parte curva della strada dove i resistenti R., P. e R. hanno tentato di porre il cancello in ferro, riconoscendo in capo a costoro una situazione possessoria riconducibile al diritto di servitù di passaggio o ad un compossesso circoscritto al coesercizio del diritto di servitù.

La Corte d’appello, dopo aver dato atto che nella parte curva, proprio lì dove i resistenti avevano tentato di porre il cancello di ferro, il tratto carrabile ricade interamente nella proprietà M.- Pe., riporta la motivazione della sentenza del Tribunale secondo cui:

“in ordine allo stato di fatto, è emerso che la stradina in questione fosse utilizzata da ciascuno dei proprietari delle abitazioni villette che sulla stessa si affacciavano per accedere dalla proprietà di ciascuno alla via pubblica, di modo che si è verificata una situazione riconducibile o alla servitù reciproca, laddove ciascuno è al tempo stesso fondo dominante e servente, o al compossesso”;

– “tutte le considerazioni dei resistenti relative alla sussistenza di un accordo che avrebbe fatto sorgere una sorta di comunione, cedono il passo di fronte alla circostanza che, per un verso, l’accordo era stato assunto da un soggetto diverso, sebbene dante causa dei ricorrrenti, e non vi è la prova di una specifica adesione allo stesso da parte dei coniugi M.- Pe., e, per l’altro verso, le ragioni di diritto non possono giustificare lo spoglio di un possesso conseguito per il tramite di una situazione di fatto”.

In questo contesto, correttamente la Corte d’appello ha ritenuto di “nessun rilievo”, perchè miranti a “spostare l’oggetto di indagine sull’aspetto petitorio e sul regime giuridico” assuntivamente “applicabile alla striscia di terreno realizzata a seguito dell’arretramento dei frontisti”, le censure rivolte a ricondurre l’intervenuta realizzazione della strada privata in un’ipotesi di comunione ordinaria o ad invocare l’applicabilità delle norme sul condominio.

Infatti, detti motivi di gravame, con il dispiegamento dell’eccezione feci sed iure feci, erano rivolti, non già a qualificare il possesso dei resistenti e a contestare la sfera del possesso dei ricorrenti in possessorio, ma a far valere il diritto dei medesimi resistenti sul bene e la legittimità delle opere e delle innovazioni dagli stessi deliberate.

Pertanto, nessuna violazione di legge per errata applicazione dell’art. 705 c.p.c. è configurabile nella sentenza della Corte d’appello, la quale, proprio tenendo conto dei limiti dell’indagine possessoria, ha escluso che potessero avere ingresso ragioni dirette a far derivare l’esito del giudizio possessorio dal regime legale o convenzionale della comunione. E tale conclusione è conforme all’orientamento di questa Corte (Sez. 2, 29 gennaio 2007, n. 1795; Sez. 2, 29 dicembre 2011, n. 29766).

2. – Il secondo mezzo del medesimo ricorso denuncia errata applicazione degli artt. 1066 e 1067 c.c. anzichè degli artt. 1102, 1108 e 1120 c.c., nonchè mancata applicazione degli artt. 922 e 939 c.c.. Avrebbe errato la Corte di Bari a ritenere la situazione “riconducibile o alla servitù reciproca o al compossesso” anzichè ad una vera e propria comunione, in quanto il compossesso derivante dalla comunione caratterizza diversamente il compossesso derivante da una servitù. Ad avviso dei ricorrenti in via principale, la diversità del regime applicabile inciderebbe “profondamente sui limiti e le facoltà del possessore per cui il proprietario del fondo dominante non può apportare alcuna innovazione sul fondo servente senza il consenso del proprietario a norma dell’art. 1067 c.c., ma questo divieto non esiste per il comproprietario che, con le maggioranze di legge, può regolamentarne l’uso e apportare innovazioni che non ledano il diritto degli altri comproprietari-compossessori, dissenzienti e non, a norma degli artt. 1102, 1108 e 1120 c.c.”. La qualificazione giuridica del fatto in una o nell’altra fattispecie normativa – si afferma – “rafforza o affievolisce la relazione di fatto con la cosa e ne fa scaturire conseguenze diverse”. D’altra parte – affermano conclusivamente i ricorrenti – non è mai stato assunto che la scrittura privata avrebbe fatto sorgere la comunione incidentale sul viale in questione, ma solo che con la scrittura privata erano state decise delle innovazioni da realizzare sul viale comune.

2.1. – La censura articolata con il motivo muove da un presupposto di fatto – la riconducibilità della fattispecie nel compossesso ad immagine di communio incidens o di condominio – che non trova riscontro negli accertamenti compiuti, con Corte d’appello ha infatti sottolineato che la parte curva della strada, lì dove i resistenti avevano tentato di porre il cancello di ferro, il tratto carrabile ricade nella proprietà M.- Pe., e ha confermato che la situazione che si è verificata è quella della servitù reciproca o del compossesso di servitù.

Essa è pertanto infondata.

3. – Il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 841 c.c.) lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che l’apposizione del cancello, pur con la consegna delle chiavi, configuri uno spoglio che merita reintegrazione. Al contrario, secondo i ricorrenti, se l’esercizio della facoltà di chiudere il fondo in qualunque tempo si attua in maniera tale da consentire agli altri aventi diritto il libero passaggio, non può parlarsi di spoglio o turbativa, nè esservi materia per rimedi possessori.

3.1. – Il motivo è infondato, perchè la facoltà di chiudere il fondo con un cancello, pur con la consegna delle chiavi, non può essere esercitata dal possessore o dal compossessore ad immagine del diritto di servitù a danno di chi, proprietario del fondo, vi abbia manifestato un potere di fatto corrispondente all’esercizio del proprio diritto.

4. – Resta assorbito l’esame del ricorso incidentale in via condizionata.

5. – Il ricorso è rigettato.

Il ricorso incidentale subordinato è dichiarato assorbito. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale in via condizionata e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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