Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23414 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 26/10/2020), n.23414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31538/2019 proposto da:

I.U., M.V.;

– ricorrenti –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE VERONA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 1037/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, I.U., è nigeriano, della regione dell'(OMISSIS).

Racconta di essere fuggito dal suo paese per evitare di fare la stessa sorte dei genitori e del fratello, ucciso quest’ultimo, ed aggrediti quelli, dai membri della setta (OMISSIS), avversa alla setta (OMISSIS) di cui faceva parte il fratello.

Ha chiesto dunque il riconoscimento dello status di rifugiato, o la protezione internazionale, o in subordine, quella umanitaria.

La Commissione Territoriale non ha creduto al suo racconto ed ha respinto le sue richieste.

I. ha fatto ricorso al Tribunale di Venezia che ha confermato il giudizio di inattendibilità del racconto relativo alla fuga, ed inoltre ha escluso pericoli, in generale dovuti al rientro in Nigeria. Questa decisione è stata poi integralmente confermata dalla corte di appello di Venezia.

Avverso quest’ultima sentenza il ricorrente propone tre motivi di ricorso. Non v’è costituzione con controricorso del Ministero dell’Interno. Il PM ha chiesto il rigetto del ricrso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata. La corte di appello ritiene non credibile la versione fornita dal ricorrente, non solo intrinsecamente, ma anche per via di riscontri esterni che la smentiscono. Ritiene peraltro che la situazione in Nigeria non sia di conflitto armato generalizzato, e tale da far prevedere rischi per i civili in quanto tali.

Stesse conclusioni assume la corte quanto alla protezione umanitaria.

2. Il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Il ricorrente, a dimostrazione della veridicità del suo racconto e soprattutto dell’episodio della uccisione del fratello, ha allegato un articolo del quotidiano (OMISSIS), che, per l’appunto, dava conto dell’episodio.

La corte ha effettuato verifiche attraverso il motore di ricerca Google, risalendo alla edizione del (OMISSIS), ossia il giorno di pubblicazione della copia cartacea depositata, ed ha riscontrato che invece la notizia non c’era, deducendo dunque la falsità del documento prodotto, ossia della copia cartacea del giornale.

Ritiene il ricorrente che, cosi facendo, la corte ha esercitato poteri officiosi contra legem, acquisendo d’ufficio una prova che invece era nella disponibilità della parte.

p..2.2.2.- Il motivo è infondato.

La corte di merito non ha esercitato poteri officiosi, che pure nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, sono, come è noto, riconosciuti, e ciò in quanto non ha affatto acquisito d’ufficio una prova che non poteva acquisire; piuttosto ha cercato un riscontro esterno alla prova fornita dal ricorrente. E’ stato quest’ultimo a depositare il quotidiano, essendosi la corte invece limitata a verificarne l’autenticità. Nè si può dire che vi stata d’ufficio, come pure adombra il ricorrente, una dichiarazione di falso, che come noto presuppone un procedimento apposito, e che ha ad oggetto documenti altrimenti facenti fede, non le copie dei giornali. Si è trattato piuttosto di un giudizio di inattendibilità della prova, che è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito.

p..2.3.- Il secondo motivo contiene denuncia di omesso esame di un fatto controverso e rilevante in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ritiene il ricorrente di avere depositato alcuni documenti, per lo più resoconti di stampa, copie di quotidiani ed una sentenza della corte di appello de l’Aquila, di cui il giudice di secondo grado avrebbe omesso ogni esame.

p..2.3.1- Il motivo è inammissibile.

Intanto la decisione della corte di appello è in tutto conforme a quella di primo grado, con la conseguenza che non può farsi questione di omesso esame, vista la preclusione dell’art. 348 ter c.p.c..

In secondo luogo, non di un fatto controverso e decisivo si avrebbe omissione, bensì di prove documentali.

Infine, non è detto perchè quelle prove documentali integrano un fatto decisivo e controverso, ossia quale fatto miravano a dimostrare che non sia stato dunque preso in considerazione e perchè fosse cosi decisivo.

p..2.4.- Il terzo motivo denuncia motivazione apparente quanto alle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Ritiene il ricorrente che la corte non abbia considerato la situazione della regione di provenienza, l’EDO State, essendosi limitata invece ad un quadro generale della Nigeria.

p..3.- Anche questo motivo è infondato. Va premesso che entrambe le corti hanno ritenuto poco credibile il racconto del ricorrente. Va ribadito che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 28862/2018; Cass. 33858/2019). Questa regola trae argomento dal fatto che la credibilità del racconto serve poter effettuare una individualizzazione dell’accertamento, ossia ad accertare le condizioni del diritto alla protezione non in astratto, ricavandole semplicemente dalla situazione del paese di origine, bensì in concreto, ossia tenendo conto della condizione personale del ricorrente, vale a dire di quanto costui rischia come individuo, per la sua personale situazione.

Il giudizio di credibilità è un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione, se non per difetto di motivazione (Cass. 3340/2019).

L’accertamento della situazione del paese di origine va compiuto comunque, anche in caso di non credibilità del racconto del ricorrente, per accertare se vi sia una situazione di generalizzato conflitto armato, tanto grave e diffusa da creare pericolo per la incolumità del cittadino, in caso di rimpatrio, a prescindere dalla sua soggettiva situazione, in quanto semplicemente membro della comunità. L’accertamento di questa situazione, l’unico consentito, considerata la inverosimiglianza del racconto del ricorrente, è stato adeguatamente motivato dalla corte di merito facendo riferimento a fonti internazionali attendibili e dando conto delle situazioni descritte da tali fonti (pp. 10-16).

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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