Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23414 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 15/02/2019, dep. 19/09/2019), n.23414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26450/2015 proposto da:

G.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA, 48, presso NATALI STUDIO PROFESSIONALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO FAZI;

– ricorrente –

contro

GI.PA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE, 71, presso lo studio dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO CHIARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 866/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/02/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Fatto

PREMESSO

che:

1. In data 9/7/2005 G.C.V., in qualità di titolare della ditta MI.DA., notificava a Gi.Pa., titolare dell’omonima ditta individuale, il decreto ingiuntivo n. 331/05 reso dal Tribunale di Macerata per un importo pari ad Euro 95.507,45, quale prezzo residuo per forniture di vini.

Avverso tale decreto proponeva opposizione Gi.Pa., deducendo di nulla dovere a G., essendo il prezzo convenuto tra le parti – già corrisposto – inferiore a quello ingiunto.

Il Tribunale di Macerata, con sentenza n. 142/2013, rigettava l’opposizione.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello Gi.Pa., lamentando l’erronea ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure.

Con sentenza 4 agosto 2015, n. 866, la Corte d’appello di Ancona – dato atto che l’unico elemento portato da G. a sostegno della propria domanda era costituito dalle fatture allegate al ricorso monitorio, che le risultanze delle prove testimoniali avevano consentito di appurare l’esistenza di un accordo verbale inter partes per il pagamento da parte di Gi. di un prezzo inferiore, pari circa il 50%, di quello indicato in tali fatture e che sussistevano elementi di prova per ritenere che detto inferiore prezzo fosse stato interamente pagato – in accoglimento del gravame accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto.

3. Contro la sentenza ricorre in cassazione G.C.V.. Resiste con controricorso Gi.Pa..

Hanno depositato memoria sia il ricorrente che il controricorrente (quest’ultimo decorso il termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.

a) Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza per omessa motivazione, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4”: il giudice d’appello, in relazione alle ragioni di fatto (valore probatorio delle fatture prodotte in giudizio, non contestate espressamente, nonchè delle testimonianze), avrebbe addotto “argomentazioni estranee o inconsistenti o illogiche o di significato opposto”, così che la motivazione della sentenza sarebbe “semplicemente apparente e come tale nulla, non idonea a soddisfare il precetto di cui all’art. 132 c.p.c.”.

Il motivo è inammissibile in quanto formalmente denuncia mancanza di motivazione (motivazione che invece è stata data dal giudice d’appello nel rispetto del canone costituzionale di cui all’art. 111 Cost., cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 8053/2014), ma in realtà contesta la valutazione degli elementi di prova da parte del giudice di merito, valutazione che in particolare per quanto concerne il peso probatorio delle fatture è stata condotta considerando l’orientamento di questa Corte. Si veda, ex multis, Cass. 15383/2010, secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti – contestazione che senza dubbio vi è stata nel caso di specie, avendo Gi.Pa. proposto opposizione – “la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite”.

b) Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni di inammissibilità dell’atto di gravame, relative al mancato rispetto dei requisiti di cui al comma 1, nn. 1 e 2, dell’art. 342 c.p.c., e all’art. 348-bis c.p.c., comma 1.

Il motivo è infondato: nel ritenere fondati i motivi d’appello, la Corte ha ritenuto l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., dell’atto introduttivo del gravame, così implicitamente rigettando l’eccezione di inammissibilità del medesimo; quanto all’art. 348-bis c.p.c., la Corte, accogliendo l’impugnazione, ha evidentemente ritenuto che non ricorresse il requisito della non ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello.

c) Il terzo motivo riporta in rubrica “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione di legge. Violazione art. 115 c.p.c., per non avere il giudice d’appello posto a fondamento della decisione le prove in atti”.

Il motivo è inammissibile, in quanto il giudice d’appello ha basato la propria decisione sulle prove in atti (in particolare le fatture e le prove orali assunte in primo grado, cfr. le pp. 3-5 del provvedimento impugnato), ma non ha ad esse riconosciuto il valore di dimostrazione del credito vantato dal ricorrente.

d) Con il quarto motivo – che reca in rubrica “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione di legge. Violazione art. 2702 c.c. – Efficacia probatoria della scrittura privata riconosciuta” si fa valere che le scritture private prodotte sin dal giudizio monitorio, le fatture, non sono state disconosciute e “debbono quindi considerarsi riconosciute e fanno piena prova fino a querela di falso”.

Il motivo non può essere accolto: parlando di scrittura privata riconosciuta, il ricorrente non considera che la fattura è documento che egli stesso ha formato e che la controparte non poteva certo disconoscere e che, in ogni caso, l’efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della scrittura privata riconosciuta è limitata alla sola provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta.

e) Con il quinto motivo – che riporta in rubrica “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione di legge. Prova testi contraria a documento scritto – art. 2722 c.c.” – il ricorrente sostiene l’inammissibilità della prova per testimoni, esperita in primo grado, circa la pattuizione del prezzo, che sarebbe di alcuni mesi antecedente l’emissione delle fatture, trattandosi di prova avente ad oggetto un patto contrario al contenuto di un documento.

Il motivo non può essere accolto: “il divieto di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, previsto dall’art. 2722 c.c., si riferisce al documento contrattuale, formato con l’intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione” (così Cass. 5417/2014) e non può quindi operare riguardo alla fattura, che è atto contenente una dichiarazione unilaterale.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 15 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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