Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23414 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 10/11/2011), n.23414

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12125/2007 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della Società di Cartolarizzazione dei crediti INPS, S.C.CI. S.p.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 01 17, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati COSSU Benedetta, CORETTI ANTONIETTA, MARITATO LELIO, CORRERA

FABRIZIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGEA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata, in ROMA, VIA TINA MODOTTI N. 90,

presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO MICHELA, rappresentata e

difesa dall’avvocato FANELLI Maria, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2006 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 21/04/2006 R.G.N. 422/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO per delega CORETTI ANTONIETTA;

udito l’Avvocato LUCILLA FORTE per delega FANELLI MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Agea Costruzioni s.r.l., esercente attività edilizia artigiana, conveniva dinanzi al Tribunale di Isernia l’I.N.P.S. al fine di ottenere l’annullamento del verbale di accertamento ispettivo del 16 maggio 2001, con cui le venne contestato di avere indebitamente usufruito dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, per aver riassunto, prima del decorso di un anno dal licenziamento intimato per fine lavori, sette dipendenti pacificamente posti in mobilità.

Il Tribunale di Isernia, con sentenza depositata il 16 settembre 2004, accoglieva l’opposizione ed annullava il verbale di accertamento ispettivo, ritenendo che l’obbligo di riassunzione di cui alla L. n. 264 del 1949, art. 15, trovava applicazione solo nell’ipotesi di licenziamenti collettivi per riduzione di personale e non nel caso di licenziamenti plurimi individuali.

Con sentenza depositata il 21 aprile 2006, la corte d’appello di Campobasso respingeva il gravame proposto dall’I.N.P.S., aderendo alle considerazioni svolte dal primo giudice ed osservando altresì che l’obbligo di riassunzione de quo non operava per le imprese edili.

Propone ricorso per cassazione l’Istituto, affidato ad unico motivo.

Resiste la società Agea Costruzioni con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con unico motivo l’Istituto denuncia violazione della L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, della L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 1 e 4, e art. 24, comma 4.

Lamenta l’I.N.P.S. che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni di legge, risultava che per i lavoratori in mobilità riassunti entro un anno dal licenziamento non spettano le agevolazioni contributive di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8.

Che tale disciplina non era derogata dal fatto, pacifico in causa, che i licenziamenti de quibus, operati da impresa edile, non soggiacevano alla procedura prevista per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale.

Il motivo è fondato.

La corte territoriale ha fondato la sua decisione su di un risalente orientamento di questa Corte (Cass. 19 febbraio 2000 n. 1943), secondo cui l’applicabilità delle disposizioni della L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, relative al diritto dei lavoratori licenziati per riduzione del personale alla precedenza entro un anno nella riassunzione presso la medesima azienda, presuppone l’applicabilità delle procedure per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale.

Con la conseguenza che ai lavoratori licenziati per fine lavoro nelle costruzioni edili non competerebbe il suddetto diritto alla riassunzione in quanto la L. n. 223 del 1991, art. 24, espressamente esclude l’applicabilità nei loro confronti delle suddette procedure, così confermando l’art. 6 dell’accordo interconfederale 5 maggio 1965, il quale già aveva previsto l’inapplicabilità, in favore dei suddetti lavoratori, delle norme sulla riassunzione entro l’anno.

Osserva la Corte che tale sentenza non tiene conto del fatto, già evidenziato dal giudice di legittimità (Cass. 24 gennaio 1997 n. 723; Cass. 8 febbraio 2000 n. 1410; Cass. 18 giugno 2003 n. 9785, ed altre), che nell’attuale quadro normativo, caratterizzato dalla eliminazione di differenze ontologiche tra licenziamenti collettivi per riduzione di personale e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (L. n. 223 del 1991 e D.L. n. 148 del 1993, art. 4, convertito in L. n. 236 del 1993), deve ritenersi che la L. n. 264 del 1949, art. 15 (avente ad oggetto la disciplina del collocamento), che riconosce ai lavoratori licenziati per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, trova applicazione, sulla base di un’interpretazione estensiva, in riferimento a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, anche se sottratti alla disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dalla L. n. 223 del 1991, come nel caso dei licenziamenti plurimi per fine lavori nelle costruzioni edili (art. 24, comma 4, legge cit.), pervenendo dunque alla conclusione che la L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, il quale prevede che i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi, richiamato dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 1 e 4, si interpreta nel senso che il diritto di precedenza deve essere riconosciuto anche ai lavoratori licenziati per cessazione di attività (Cass. n. 9785 del 2003).

La soluzione risulta condivisibile ove si rifletta che il diritto di precedenza nella riassunzione è previsto dalla L. n. 223 del 1991, art. 8 (che richiama della L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6 e successive modificazioni ed integrazioni) per i lavoratori in mobilità in generale e non solo per i lavoratori posti in mobilità a seguito della procedura prevista per il licenziamento collettivo per riduzione di personale.

Questa Corte ha infatti parimenti già notato che la disciplina in questione, ed i relativi benefici contributivi (riconoscibili solo alle imprese rispettose della disciplina di cui al menzionato art. 8), si applicano in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 o 24 della citata legge (Cass. 22 gennaio 2004 n. 1112), e dunque sia per i lavoratori licenziati a seguito di licenziamento individuale ancorchè plurimo, sia per i lavoratori licenziati a seguito della specifica procedura prevista per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale.

Nella specie è pacifico che i lavoratori in questione siano stati licenziati da impresa edile, integrante, non applicandosi a tali datori di lavoro la procedura prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 24 (che rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della medesima legge), un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo plurimo (Cass. 23 gennaio 2003 n. 1008; Cass., 22 giugno 2000 n. 8506; Cass.l0 febbraio 2000 n. 1117), con collocazione in mobilità ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 4, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236 e D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 3, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451.

La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altro giudice, in dispositivo indicato, che, nell’ulteriore esame della controversia, dovrà attenersi al principio di diritto che, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, si enuncia nei seguenti termini:

“Nell’attuale quadro normativo, caratterizzato dalla eliminazione di differenze ontologiche tra licenziamenti collettivi per riduzione di personale e licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (L. n. 223 del 1991 e D.L. n. 148 del 1993, art. 4, convertito in L. n. 236 del 1993), deve ritenersi che la L. n. 264 del 1949, art. 15 (avente ad oggetto la disciplina del collocamento), che riconosce ai lavoratori licenziati per riduzione di personale la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno, trova applicazione, sulla base di un’interpretazione estensiva, in riferimento a tutti i licenziamenti intimati per riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, anche se sottratti alla disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dalla L. n. 223 del 1991, come nel caso dei licenziamenti plurimi per fine lavori nelle costruzioni edili (art. 24, comma 4, legge cit.). Ne consegue che la L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, il quale prevede che i lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi, richiamato dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 1 e 4, si interpreta nel senso che il diritto di precedenza deve essere riconosciuto anche ai lavoratori licenziati per cessazione di attività nelle costruzioni edili. Ne consegue che in tal caso non spettano i benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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