Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23413 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33819/2018 R.G. proposto da:

C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. Pimpini

Antonio e Marramiero Pierluigi, con domicilio eletto in Roma, via

Savoia, n. 80, presso lo studio dell’Avv. Bianchi Elettra;

– ricorrente –

contro

APLEONA HSG S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

Borgatta Andrea, rappresentata e difesa dall’Avv. Maschera Giorgia,

con domicilio eletto in Roma, via Caio Mario, n. 7, presso lo studio

dell’Avv. Barbantini Luigi Fedeli;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di

Modena depositata il 3 ottobre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2019 dal Consigliere Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Apleona HSG S.p.a. ha convenuto in giudizio il C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 288/18, emesso il 27 gennaio 2018, con cui il Tribunale di Modena le ha ingiunto il pagamento della somma da essa riscossa nel mese di maggio 2017, in qualità di mandataria dell’associazione temporanea d’imprese costituita con il Consorzio e la D.C. Costruzioni S.a.s., a titolo di corrispettivo liquidato con il terzo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione commissionati dall’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna con atto del 19 giugno 2015.

A sostegno della domanda, l’attrice ha eccepito la compensazione del credito fatto valere nel procedimento monitorio con un proprio credito relativo a lavori di ripristino effettuati su opere non eseguite correttamente dalle mandanti, a migliorie realizzate per conto delle stesse, a prestazioni sismiche ed energetiche non rese dalle mandanti e al pagamento dei fornitori. Ha aggiunto che l’accertamento di detto credito costituisce oggetto di un distinto giudizio da essa precedentemente promosso e pendente dinanzi al Tribunale di Venezia.

1.1. Con ordinanza del 3 ottobre 2018, il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio, in attesa della decisione di quello pendente tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Venezia, ritenendo che quest’ultimo, avente il medesimo oggetto, abbia carattere pregiudiziale rispetto alla definizione della controversia in esame, e ravvisando altresì l’opportunità di evitare un contrasto tra giudicati.

2. Avverso la predetta ordinanza il Consorzio ha proposto istanza di regolamento di competenza, affidata ad un solo motivo. L’Apleona ha resistito con memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità dell’impugnazione sollevata dalla difesa della resistente, secondo cui la notificazione del ricorso, effettuata il 12 novembre 2018, ha avuto luogo dopo la scadenza del termine di cui all’art. 47 c.p.c., comma 2, decorrente nella specie non già dalla data di comunicazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta il 12 ottobre 2018, ma da quella del 9 ottobre 2018, in cui la difesa della ricorrente ha avuto conoscenza dell’ordinanza impugnata, per effetto della produzione della stessa in un altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra le stesse parti.

Tale produzione non può ritenersi infatti sufficiente ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la quale presuppone la conoscenza legale del provvedimento impugnato, derivante dal compimento degli atti ai quali la legge assegna tipicamente tale funzione, e quindi, nel caso del regolamento di competenza, dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 134 c.p.c., comma 2, alla quale può considerarsi equipollente soltanto la notificazione eseguita ad istanza della controparte, non assumendo invece alcun rilievo la conoscenza di fatto del provvedimento, acquisita aliunde dal ricorrente (cfr. Cass., Sez. VI, 16/07/2013, n. 17386; 18/02/2011, n. 3989; Cass., Sez. III, 6/08/2002, n. 11758).

2. Premesso che la pendenza dinanzi a giudici diversi di due giudizi vertenti tra le medesime parti ed aventi il medesimo oggetto non comporta la pregiudizialità del primo rispetto al secondo, ma dà luogo ad un’ipotesi di litispendenza, da risolversi conformemente a quanto previsto dall’art. 39 c.p.c., il Consorzio contesta anche la configurabilità di tale rapporto, osservando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’attrice si è limitata ad eccepire la compensazione tra il credito azionato con il ricorso ed il proprio controcredito, senza proporre domanda di accertamento di questo ultimo, avanzata invece dinanzi al Tribunale di Venezia.

Ciò consente, ad avviso del ricorrente, di escludere anche l’eventualità di un contrasto tra giudicati, dal momento che il Tribunale di Modena non è chiamato a compiere alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata dall’opponente, ma deve limitarsi ad accertare la sussistenza del credito fatto valere da esso ricorrente e la possibilità di compensarlo con quello opposto dall’attrice, peraltro privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Aggiunge il Consorzio che, anche a voler ritenere sussistente un rapporto di litispendenza, il provvedimento di sospensione risulterebbe comunque illegittimo, dovendo il Giudice limitarsi a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, la quale comporterebbe la definitività del decreto ingiuntivo, ferma restando per l’Apleona la possibilità di tutelare i propri diritti in sede di accertamento del credito. In ogni caso, poichè nel procedimento monitorio la prevenzione è determinata dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il provvedimento di cancellazione non avrebbe dovuto essere adottato dal Tribunale di Modena, adito per primo.

2.1. Il ricorso è fondato.

La domanda proposta nel presente giudizio ha infatti ad oggetto la condanna dell’Apleona al pagamento della somma riscossa, in qualità di mandataria dell’associazione temporanea d’imprese costituita con il CME e la D.C. Costruzioni, a titolo di corrispettivo per i lavori commissionati dalla Ausl della Romagna; ad essa l’intimata ha opposto l’estinzione del credito azionato, per compensazione con il controcredito da essa vantato per lavori eseguiti in luogo delle mandanti, ai fini dell’esatto adempimento del contratto di appalto, nonchè per migliorie, prestazioni ulteriori, corrispettivi pagati ai fornitori e risarcimento dei danni subìti; l’accertamento di tale controcre-dito costituisce peraltro oggetto di un diverso giudizio, promosso dall’Apleona dinanzi al Tribunale di Venezia, che l’ordinanza impugnata ha ritenuto legato da un rapporto di pregiudizialità con quello in esame, tale da giustificare la sospensione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

In tema di compensazione, le Sezioni Unite di questa Corte hanno peraltro negato l’applicabilità della predetta disposizione, in considerazione del carattere speciale della disciplina dettata dall’art. 1243 c.c., la quale consente di escludere la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del controcredito fatto valere dal debitore e quello in cui è sollevata la relativa eccezione: è stato infatti affermato che, ove sia controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare l’estinzione reciproca dei crediti, neppure ai sensi dell’art. 1243 c.c., comma 2, dal momento che tanto la compensazione legale quanto quella giudiziale richiedono la certezza dei crediti, esclusa per definizione nel caso in cui uno degli stessi sia contestato, mentre la facoltà di sospendere la condanna del credito liquido fino all’accertamento di quello opposto in compensazione presuppone l’accertamento di quest’ultimo da parte del giudice dinanzi al quale è fatto valere, e non può quindi fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo (cfr. Cass., Sez. Un., 15/11/2016, n. 23225; Cass., Sez. III, 4/12/2018, n. 31359; Cass., Sez. lav., 29/01/2015, n. 1695).

3. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Modena, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del processo, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA