Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23413 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/11/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 17/11/2016), n.23413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Antonello Podda e Barbara

Saba, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Gianluca Marucchi,

via di Porta Pinciana, n. 4 (studio Perno & Cremonese – Radice

& Cereda);

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 38/2011

pubblicata in data 3 febbraio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Antonello Podda;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.M., con ricorso in data 27 ottobre 1998, chiese al Pretore di Cagliari di essere reintegrata nel possesso di un terreno in (OMISSIS), di cui lamentava lo spoglio operato da P.A. ed attuato mediante lavori di sbancamento e installazione di una recinzione.

Il P. resistette, assumendo di essere nel legittimo possesso del bene, in forza di acquisto per atto pubblico del (OMISSIS) da B.I., dichiaratasi proprietaria del medesimo per intervenuta usucapione.

Con ordinanza in data 20 luglio 1999 venne disposta la reintegra.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza in data 16 novembre 2005, accolse la domanda e confermò il provvedimento interdittale.

Il primo giudice considerò che l’acquisto del terreno oggetto della controversia da parte del convenuto, seppure perfezionato nella forma dell’atto pubblico, non poteva essere considerato in buona fede, in quanto non basato su di una sentenza di accertamento dell’usucapione in capo alla venditrice, ma solo sulla affermazione di valido possesso resa da quest’ultima.

Il Tribunale ritenne le prove testimoniali a sostegno della tesi del convenuto inattendibili e contraddittorie, in palese contrasto con quelle rese da testi sicuramente disinteressati e con risultanze oggettive, quali le fotografie aero-fotogrammetriche ritualmente prodotte.

2. – Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 3 febbraio 2011, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto il gravame del P..

2.1. – La Corte territoriale ha escluso l’attendibilità delle deposizioni resa dalla venditrice, dai suoi familiari e dai suoi collaboratori, dato “l’evidentissimo forte interesse all’esito della causa a favore del convenuto”: “infatti, la vittoria della attrice comporterebbe lo spossessamento dell’odierno appellante ed una sua azione di regresso per evizione, a seguito della quale B.I. potrebbe vedersi costretta alla restituzione del prezzo a suo tempo ricevuto come corrispettivo della compravendita”.

La Corte di Cagliari ha considerato determinante la deposizione resa da Ma.Fr. (non imparentato con le parti e non avente interessi economici con alcuna di esse, ed inoltre consigliere di amministrazione di società avente il proprio stabilimento industriale sul terreno adiacente a quello in contestazione, dove egli si reca quotidianamente sin dal 1987, ossia dall’epoca in cui la B. avrebbe iniziato il suo asserito possesso con l’allevamento del bestiame ovino). Il teste ha riferito di non avere mai visto sul terreno nè bestiame al pascolo, nè pastori nè tanto meno il ricovero per animali di cui hanno riferito i testi di parte attrice. Il teste – prosegue la Corte d’appello – ha riferito un’altra circostanza molto importante ai fini della decisione, cioè che, intorno al 1994-1995, egli vide dei tecnici eseguire dei rilievi del terreno: il che – osserva la sentenza – consente di ritenere attendibile anche la deposizione resa da S.F., figlio dell’attrice, che ha affermato di avere appunto incaricato dei tecnici di effettuare il rilievo del terreno per la predisposizione di un piano di lottizzazione.

Secondo la Corte di Cagliari, le aerofotogrammetrie scattate negli anni evidenziano la presenza di piante fitte, e ciò conferma le deposizioni di tutti quei testi di parte attrice che riferiscono dell’esistenza di un vigneto ed esclude l’assunto del P. che il terreno fosse adibito a pascolo di bestiame ovino. Inoltre, in nessuna delle immagini è individuabile il capanno per il ricovero degli animali di cui parlano i testi di parte convenuta.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 21 marzo 2012, sulla base di un motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, occorre rilevare che l’Avv. Curreli Francesca – alla quale, in qualità di procuratore domiciliatario di M.M., è stato notificato il ricorso per cassazione – ha depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, in data 11 luglio 2012, il certificato di morte, avvenuta il (OMISSIS), di M.M..

Lo stesso Avv. Curreli ha rappresentato che, poichè il procedimento in appello si è concluso in data 3 febbraio 2011 con la pubblicazione della sentenza, il mandato a suo tempo ad esso conferito sarebbe venuto meno prima della notifica del ricorso.

Il Collegio, al riguardo, rileva che la notificazione del ricorso per cassazione al suddetto difensore è valida, in base al principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 4 luglio 2014, n. 15295. Con la citata sentenza si è infatti stabilito che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante.

2. – Passando al merito, con l’unico mezzo, il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ignorato l’insegnamento secondo il quale, nel caso di trasferimento della proprietà a titolo particolare con contestuale immissione nel possesso del bene compravenduto prima del lamentato spoglio, è presunta la buona fede dell’avente causa e, sostanzialmente, si determina un’inversione dell’onere della prova, poichè spetta al ricorrente in possessorio provare la conoscenza del preteso spoglio in capo all’avente causa. Inoltre, non sarebbe dato comprendere in quali atti del processo si attesterebbe l’asserito rapporto tra la venditrice B.I. con i testi Bo.An., Pi.Da., C.G., L.O., soggetti pacificamente del tutto estranei ad alcun rapporto di collaborazione con costei e tantomeno con suoi familiari. Si tratterebbe di dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado decisive e del tutto ignorate dalla Corte d’appello. Quanto, poi, al teste ritenuto decisivo dalla Corte d’appello, Ma.Fr., perchè non avrebbe visto sul terreno per cui è causa bestiame al pascolo nè pastori, tanto meno alcun ricovero per animali, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata continui a leggere e ad interpretare questa deposizione in modo da non coglierne appieno il significato in relazione alla posizione del teste S., imparentato con la M., laddove il Ma. dichiara di non averlo mai visto sul terreno per cui è causa. Nè verrebbe operato alcun raffronto con le dichiarazioni dell’altro teste, Ma.Pi.. La Corte d’appello avrebbe del tutto ignorato le evidenti contraddizioni, in tema di prova del possesso in capo alla M., che è dato rilevare analizzando le dichiarazioni della parte e confrontandole con le deposizioni dei testi S.F., Ca.An., S.G., Ca.Ef. e Mu.Ma.. Avrebbe inoltre errato il giudice a desumere altro argomento decisivo ai fini della prova dell’animus rem sibi habendi dalla circostanza che M.M. avrebbe dimostrare di effettuare i pagamenti alla Compagnia Barracellare relativamente proprio al terreno per cui è causa.

3. – Il motivo è infondato.

Quanto al profilo concernente la corretta ripartizione dell’onere della prova, la doglianza non coglie nel segno. La Corte d’appello, dopo avere rilevato che in sede di procedimento possessorio la prova del possesso non può essere desunta dal regime legale o convenzionale del corrispondente diritto reale, essendo necessario dimostrare l’esercizio di fatto del possesso, indipendentemente dal titolo, ha correttamente affermato che – non avendo il convenuto mai negato di avere realizzato i lavori di sbancamento e di installazione della recinzione, ma avendo giustificato tale attività sulla base dell’acquisto del bene – incombeva su di lui l’onere di dimostrare l’esistenza di una effettiva situazione di possesso del bene.

La statuizione del giudice del merito è, con riguardo alla ricostruzione della posizione difensiva spiegata nel processo dal P., contestata in maniera generica e non circostanziata dal ricorrente, il quale si limita ad asserire che non “è dato rilevare agli atti del processo alcuna dichiarazione” del P. “ove avrebbe giustificato la sua attività di spoglio sulla base dell’acquisto del bene, a non domino”.

D’altra parte, la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è corretta anche in punto di diritto, posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, 9 giugno 2009, n. 13270), è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell’art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, l’animus spoliandi in re ipsa, e non potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera soltanto in continenti, vale a dire nell’immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso. Pertanto, il fatto di ritenersi legittimo proprietario del terreno in forza dell’acquisto in buona fede dalla B., non esclude che l’attuale ricorrente debba subire la tutela possessoria azionata dalla M., la quale nel corso del giudizio ha fornito la prova del suo possesso al momento dello spoglio.

Quanto, poi, alle censure alla motivazione proprio in ordine alla contraddittoria valutazione delle prove circa il possesso della M., con esse il ricorrente sollecita questa Corte ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di tendere ad una trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella risultanza processuale, quanto ancora le opinioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alla propria impostazione difensiva.

Si deve qui ribadire il limite del giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, 19 gennaio 2006, n. 1014): il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo ratione temporis applicabile, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Il ricorso in esame appare in sostanza finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle prove già vagliate dalla Corte d’appello con motivazione esauriente e priva di contraddizioni logico-giuridiche. Il giudice del merito ha infatti spiegato, con argomentazione incisiva, le ragioni per cui non possono essere considerate attendibili le deposizioni rese dalla venditrice, dai suoi familiari e dai suoi collaboratori, e perchè, al contrario, risulta essere “determinante” la deposizione resa da Ma.Fr., la quale ha trovato riscontro e conferma in altre risultanze probatorie.

4. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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