Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23412 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 24/08/2021), n.23412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6785-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso da SE MEDESIMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2465/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.

DIST. di LECCE, depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2021 dal Consigliere Dott. MARINA CIRESE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La CTP di Lecce con sentenza in data 12.7.2013 accoglieva il ricorso proposto da B.R. avverso l’avviso di accertamento con cui, in applicazione della disciplina prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’Agenzia del Territorio, su richiesta del Comune di (OMISSIS), aveva provveduto alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali con la conseguente attribuzione della classe di merito immediatamente superiore.

Proposto appello avverso detta pronuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, la CTR della Puglia, con sentenza in data 19 luglio 2017, rigettava il gravame sostenendo, con riguardo alle doglianze sollevate, che la motivazione degli atti di classamento deve dare conto delle ragioni per cui i fattori considerati avessero determinato il raggiungimento della soglia di significatività degli scostamenti valoriali.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione articolato in tre motivi cui resisteva con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39”, parte ricorrente deduceva che sussiste una causa di pregiudizialità tra il giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato avente ad oggetto la legittimità della delibera generale di revisione del classamento delle unità immobiliari ricadenti nelle microzone 1 e 2 del Comune di (OMISSIS) ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonché degli atti di suddivisione del territorio in microzone catastali ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, ed il giudizio di cui si tratta allora pendente dinanzi alla CTR della Puglia.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7”, parte ricorrente deduceva l’erroneità della sentenza impugnata, laddove ha inteso l’avviso di accertamento carente di motivazione benché lo stesso richiami in parte motiva il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale nonché le ragioni che hanno giustificato il riclassamento effettuato.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335”, parte ricorrente deduceva che la norma de qua consente una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà, sicché la motivazione non va individuata in relazione al singolo atto di classamento.

Il primo motivo è infondato.

Ed invero nel contenzioso tributario è ipotizzabile la sospensione necessaria del processo per la pendenza, davanti al giudice amministrativo, di un giudizio riguardante gli atti amministrativi presupposti dal provvedimento impositivo impugnato soltanto quando il giudice amministrativo debba decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico con efficacia di giudicato, essendo la stessa volta ad evitare il conflitto di giudicati, mentre deve essere esclusa nel caso in cui la considerazione di tali atti risulti irrilevante ai fini della decisione (vedi da ultimo Sez. 5, n. 31112 del 28/11/2019).

Nella specie, va condivisa la mancata sospensione del giudizio d’impugnazione del provvedimento di revisione del classamento per microzone, nell’attesa della definizione di quello amministrativo riguardante gli atti amministrativi generali di individuazione delle microzone interessate, tenuto conto dei motivi di ricorso e del potere-dovere di incidentalmente disapplicare tali atti.

I motivi secondo e terzo del ricorso, da valutarsi congiuntamente, sono del pari infondati.

Ed invero, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento ai suddetti parametri di legge ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso” (vedi, anche con riguardo ad unità immobiliari in Lecce, Cass., Sez. 6-5, n. 23129/18; Cass., Sez. 5, n. 31112/19; Cass. Sez. 5, n. 29988/19).

Il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Cass., Sez. 6-5, n. 4712/2015).

Nella specie, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, l’atto di classamento impugnato non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche determinanti la decisione dell’amministrazione finanziaria di modificare il valore del singolo immobile insistente nella microzona comunale, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi del medesimo, della qualità urbana ed ambientale.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

In ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate, si ritiene di compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

 

 

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