Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23412 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 33310/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza in data 24

settembre 2018 nel procedimento vertente tra

A.M., da una parte,

ed il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, dall’altra,

ed iscritto al n. 21163/2017 R.G. di quell’Ufficio.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno

2019 dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Ignazio PATRONE, che ha chiesto la

dichiarazione di competenza del Tribunale di Ferrara.

Fatto

RITENUTO

Che:

con ordinanza del 17 novembre 2016 il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all’impugnazione proposta da A.M. avverso il decreto emesso il 3 novembre 2015, con cui l’Ambasciata italiana ad Islamabad ha negato a A.M., figlia del ricorrente, il visto d’ingresso in Italia richiesto ai fini del ricongiungimento familiare con il padre, nonchè in ordine alla domanda di risarcimento dei danni cagionati dall’impossibilità di ricostituire l’unità familiare;

che, a seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Roma, dichiarato competente dalla predetta ordinanza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 24 settembre 2018, richiamando il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 20, il quale attribuisce la competenza al tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, e rilevando che nella specie la domanda di concessione del nulla osta al ricongiungimento familiare, a seguito della quale è stato emesso il decreto impugnato, è stata presentata dinanzi alla Prefettura di Ferrara, luogo di residenza del ricorrente;

che, a fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che il rilascio del visto da parte dell’autorità diplomatica o consolare rappresenta soltanto una fase del procedimento disciplinato dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 29 e 30 e dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, artt. 6 e 6-bis, avente carattere unitario e finalizzato all’emissione di un provvedimento imputabile alla prefettura del luogo di residenza del richiedente;

che rispetto al provvedimento finale quello impugnato rappresenta soltanto un indispensabile presupposto, in quanto, pur essendo adottato in base alla valutazione di elementi ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dalla prefettura ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento, non implica la sostituzione dell’autorità diplomatica o consolare a quella cui è demandata la concessione del permesso di soggiorno;

che nella specie, ad avviso del Tribunale, la competenza del giudice del luogo in cui ha sede la Prefettura dinanzi alla quale è stata presentata la richiesta di rilascio del nulla osta non è esclusa neppure dalla contestuale proposizione della domanda di risarcimento dei danni, avente carattere meramente accessorio e quindi non incidente sulla determinazione della competenza;

che le parti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che

il giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Ferrara, e riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, ha ad oggetto l’impugnazione del decreto emesso il 3 novembre 2005, con cui l’Ambasciata italiana ad Islamabad ha negato a A.M., figlia di A.M., il visto d’ingresso nel territorio nazionale, richiesto nell’ambito del procedimento finalizzato al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare;

che la domanda, proposta con ricorso depositato il 20 marzo 2017, è assoggettata, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6, e del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 21, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20, comma 2, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal D.L. n. 13 cit., art. 7, il quale attribuisce la competenza al “tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza”;

che la predetta disposizione, dettata in riferimento all’impugnazione del diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè degli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, si applica anche al diniego del visto d’ingresso;

che l’autonoma impugnabilità di tale diniego è infatti prevista espressamente dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 6-bis, indipendentemente dalla configurabilità del visto d’ingresso come atto presupposto del nulla osta al ricongiungimento familiare, peraltro da escludersi alla stregua della disciplina dettata dal D.P.R. cit., art. 6, la quale prevede che il nulla osta sia rilasciato anteriormente al visto d’ingresso, in tal modo escludendo qualsiasi rapporto di strumentalità tra quest’ultimo ed il primo;

che la mancanza nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, comma 6, di uno specifico riferimento al provvedimento in questione, comunque annoverabile tra quelli in materia di diritto all’unità familiare, trova giustificazione nella circostanza che ordinariamente la relativa impugnazione è devoluta alla giurisdizione amministrativa, in considerazione dell’ampia e specifica discrezionalità di cui gode l’autorità amministrativa nel rilascio del visto (cfr. Cass., Sez. Un., 25/03/2005, n. 6426; 27/01/2004, n. 1417);

che ove peraltro, come nella specie, la richiesta di rilascio del visto d’ingresso sia collegata al ricongiungimento familiare o al permesso di soggiorno per motivi familiari, la posizione del richiedente è qualificabile come diritto soggettivo, con la conseguente spettanza all’Autorità giudiziaria ordinaria della giurisdizione in ordine all’impugnazione del provvedimento di diniego (cfr. Cass., Sez. VI, 23/12/2011, n. 28775; Cass., Sez. I, 14/11/2008, n. 27224);

che nella specie, risultando pacifica la residenza del richiedente in Ferrara, alla cui Prefettura è stata anche presentata la richiesta del nulla osta, va dunque dichiarata la competenza del Tribunale di Ferrara in ordine alla impugnazione del provvedimento di diniego del visto d’ingresso;

che il rapporto di connessione esistente tra la predetta domanda e quella di risarcimento dei danni cagionati dalla lesione del diritto all’unità familiare, posto anche in relazione con la derogabilità della competenza relativa a quest’ultima, riconducibile agli artt. 19 e 20 c.p.c., consente di ritenerne ammissibile la proposizione cumulativa dinanzi al Giudice esclusivamente ed inderogabilmente competente in ordine alla prima, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 20, comma 2;

che la proposizione d’ufficio del regolamento di competenza e la mancata costituzione delle parti escludono la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali

P.Q.M.

dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA