Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23412 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 17/11/2016), n.23412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5961/2012 proposto da:

Ca.Ma.Pi. (OMISSIS), D.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA presso la CORTE di CASSAZIONE rappresentati e

difesi dall’avvocato OSCAR MUROLO LANDI;

– ricorrenti –

contro

D.P.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCRINO 5,

presso lo studio dell’avvocato LUCIO TAMBURRO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

C.C., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3329/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato MUROLO LANDI Oscar, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato TAMBURRO Lucio, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in sub

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 1987 la signora D.P.I. convenne davanti al tribunale di Napoli la signora Ca.Ma.Pi. per sentir dichiarare risolto, ai sensi dell’articolo 1526 c.c., il contratto 28/2/84 con cui essa D.P. aveva venduto alla convenuta un immobile sito in (OMISSIS), il cui prezzo non era stato interamente saldato; l’attrice chiedeva altresì la condanna della convenuta al rilascio di detto immobile, nonchè la liquidazione dell’indennità spettantele per l’occupazione del medesimo. La domanda dell’attrice veniva accolta dal tribunale di Napoli con sentenza del 1990, ma la corte di appello di Napoli annullava tale sentenza rilevando la mancata partecipazione al giudizio del marito della signora Ca., signor D.L., litisconsorte necessario in quanto in comunione dei beni con la moglie. La signora D.P. riassumeva il giudizio davanti al tribunale di Napoli nei confronti della signora Ca. e del signor D., reiterando nei confronti di entrambi le domande originariamente spiegate nei confronti della sola signora Ca., e in questo secondo giudizio il tribunale rigettava la domanda dell’attrice e le riconvenzionali dei convenuti, dichiarava simulato il prezzo e le modalità di pagamento enunciate nel rogito e dichiarava nulla la clausola di riservato dominio sul cespite compravenduto.

La corte di appello di Napoli, adita dalla D.P., riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando il contratto dedotto in giudizio risolto per inadempimento dei signori D. e Ca., che condannava al rilascio dell’immobile.

Avverso tale sentenza signori D. e Ca. hanno interposto ricorso per cassazione su nove motivi. Il ricorso è stato proposto, oltre che nei confronti della signora D.P., anche nei confronti degli avvocati C.C. e R., difensori della signora D.P. del giudizio di secondo grado, qualificati dei ricorrenti come “litisconsorti perchè quali attributari delle spese di giustizia e legali liquidate della sentenza di appello” (ultimo capoverso dell’epigrafe del ricorso per cassazione).

La signora D.P. ha resistito con controricorso.

Gli avvocati Claudio e C.R. non hanno svolto attività difensiva.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 12.7.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di nullità della notifica del controricorso, solleva in udienza dalla difesa dei ricorrenti. Il controricorso, infatti, è stato notificato ai ricorrenti presso la cancelleria di questa Corte, ai sensi del secondo comma dell’articolo 366 c.p.c., non avendo i ricorrenti eletto domicilio in (OMISSIS). Nè ha pregio l’assunto della difesa dei ricorrenti secondo cui, poichè nell’epigrafe del ricorso per cassazione era indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata del procuratore ad litem dei ricorrenti medesimi, avv. Murolo Landi Oscar, il controricorso avrebbe dovuto essere notificato al tale indirizzo di posta elettronica certificata, e non presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

Nell’epigrafe del ricorso per cassazione, infatti, dopo l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, si legge, tra parentesi, la seguente annotazione: “indirizzo di posta elettronica certificata a cui trasmettere e notificare biglietti ed avvisi di cancelleria”. Nella specie trova dunque applicazione il principio, già espresso da questa Corte con la sentenza n. 15215/14, che nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 366 c.p.c., introdotte dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, è valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione, perchè, mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria.

Tanto premesso, va, ancora in via preliminare, dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti degli avvocati Claudio e C.R., procuratori della signora D.P. del giudizio di secondo grado, non risultando depositati in atti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali con cui la relativa notifica è stata effettuata (ai sensi della L. n. 53 del 1994).

Per esigenze di nomofliachia può peraltro aggiungersi, quale ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso avverso gli avvocati C.C. e R., che questi ultimi non hanno mai assunto la qualità di parte del presente giudizio. Osserva al riguardo il Collegio che la corte d’appello non ha disposto la distrazione in favore degli avvocati C.C. e R. delle spese dalla stessa liquidate, a carico degli odierni ricorrenti, in favore della signora D.P.; cosicchè non può nemmeno astrattamente ipotizzarsi un titolo giuridico che giustifichi la partecipazione dei suddetti avvocati al presente giudizio di legittimità. Titolo che peraltro, può aggiungersi, non sussisterebbe nemmeno se la suddetta distrazione fosse stata disposta, in quanto col ricorso per cassazione sono stati impugnati solo capi di merito della sentenza della corte d’appello e, secondo il costante indirizzo di questa Corte (tra le varie, vedi sent. n. 4792/06), il procuratore distrattario è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si contesti il capo della pronuncia concernente la distrazione.

Passando all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

Con il primo ed il secondo motivo di ricorso – rispettivamente declinati come errore in procedendo e come errore in judicando ed entrambi promiscuamente riferiti al vizio di motivazione ed alla violazione dell’art. 164 c.p.c., – si censura la sentenza gravata per non aver dichiarato la inammissibilità dell’appello per nullità della relativa citazione, conseguente all’inosservanza del termine minimo al comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c.. Deducono i ricorrenti che la citazione in appello era stata loro notificata il 23 marzo 2006 e la data di comparizione risultava fissata al 10 giugno 2006, con un termine per comparire inferiore a quello di 90 giorni prescritto dall’art. 163 bis c.p.c., nel testo risultante dalla modifica recata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1.

Entrambi detti motivi vanno disattesi, perchè la modifica del termine fissato dall’art. 163 bis c.p.c., recata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, si applica, per il disposto del quarto comma della L. n. 263 del 2005, stesso art. 2, ai procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006; correttamente, quindi, la corte di appello ha escluso che il termine per comparire 90 giorni si applicasse al presente giudizio, instaurato il 18/3/87.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso – rispettivamente declinati come errore in procedendo e come errore in judicando, entrambi promiscuamente riferiti al vizio di motivazione ed alla violazione dell’art. 342 c.p.c., si censura la sentenza gravata per non aver dichiarato la inammissibilità dell’appello della signora D.P. per genericità dei relativi motivi e per essere incorsa nel vizio di ultra petizione.

I motivi sono entrambi inammissibili, perchè non specificano per quale ragione la formulazione motivi di appello risulterebbe in contrasto col principio di specificità, nè precisano quale sarebbe la domanda su cui la corte territoriale si sarebbe pronunciata ultra petita.

In ogni caso, dall’esame dei motivi di appello, consentito a questa Corte in ragione della natura del vizio denunciato (Cass. 25308/14), può affermarsi che correttamente la corte partenopea ha giudicato i medesimi ammissibili, risultando tale statuizione allineata al principio, da ultimo ribadito nella sentenza di questa Corte n. 2814/16, che, ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’art. 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè – come emerge dall’esame dell’atto di appello della sig.ra d.P. – ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

Il quinto motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo; omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del contratto, in quanto avente ad oggetto immobile abusivo), il sesto motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso decisivo; omessa trasposizione nel dispositivo del rigetto dell’eccezione di simulazione del contratto di trasferimento sollevata dai signori Ca. e D.), il settimo motivo (contraddittorietà manifesta tra motivazione e dispositivo della sentenza, in merito alla simulazione del contratto di trasferimento; omessa correlata declaratoria nel dispositivo) e l’ottavo motivo (contraddittorietà manifesta tra motivazione e dispositivo della sentenza tra il rigetto del motivo sulla simulazione del contratto e la contemporanea dichiarazione di inadempimento contrattuale dei signori Ca. e D.; ultronea dichiarazione di inadempimento contrattuale dei signori Ca. e D.) vanno giudicati inammissibili, perchè il relativo sviluppo argomentativo è presentato con un unico corpo discorsivo che cumula promiscuamente e confusamente le diverse censure, così da risultare in contrasto con il canone di specificità dei mezzi di ricorso per cassazione.

In proposito il Collegio rileva che – come questa Corte ha già chiarito con l’ordinanza n. 19959/14, alla quale si intende dare continuità e seguito – il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito. Il ricorso per cassazione può, dunque, cumulare diversi profili di doglianza, ma, ai fini della relativa ammissibilità, la sua formulazione deve permettere (e, nello sviluppo delle censure cumulativamente proposte con il quinto, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso in esame, ciò non accade) di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (così S.S.U.U. 9100/15).

Con il nono motivo di ricorso i ricorrenti denunciano il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’atto di appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 342 c.p.c., nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di ultrapetizione. Nel motivo in esame i ricorrenti sviluppano un promiscuo cumulo di doglianze, per un verso reiterando la censura, già proposta con il terzo e quarto motivo di ricorso, concernente il presunto errore in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa non dichiarando inammissibile l’appello della signora D.P. per genericità dei relativi motivi e, per altro verso, lamentando il vizio di ultra petizione in cui la corte territoriale sarebbe incorsa esaminando, con riferimento al quinto motivo di appello, una questione (la natura simulata del contratto inter partes) diversa da quella posta dall’appellante in tale motivo (contraddittorietà e illogicità della statuizione del primo giudice in ordine all’asserito condono richiesto dalla signora D.P.).

Il motivo è inammissibile perchè, al pari dei precedenti, risulta formulato:

– senza il rispetto del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, in quanto cumula confusamente censure diverse;

– senza il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto i ricorrenti non riproducono l’esatto tenore del quinto motivo di appello (limitandosi ad accennare ai relativi contenuti nei righi 14 e segg. di pag. 6 del ricorso); si veda, al riguardo, la puntualizzazione recentemente offerta da questa Sezione con la sentenza n. 17049/15: “E’ inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano nuove e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte”. Può comunque aggiungersi che le argomentazioni sviluppate dalla sentenza gravata con riferimento al quinto motivo di appello (pagg. 12 e 13 della sentenza) sfociano in una statuizione – l’accertamento del grave inadempimento degli acquirenti alle obbligazioni derivanti dal contratto relativamente dissimulato e la conseguente pronuncia di risoluzione contrattuale per tale causa – che non può comunque considerarsi ultra petita, in relazione al punto 1) delle conclusioni formulate dalla D.P. nell’atto di appello, come trascritto a pagina 5, ultimo capoverso, della sentenza gravata: “dichiarare risolto ai sensi per l’effetto dell’articolo 1526 c.c., ovvero ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss., il contratto di compravendita intercorso tra la parti in data 28/2/84, per inadempimento del compratore”.

Anche il nono motivo di ricorso va quindi, in definitiva, disatteso.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile nei confronti degli intimati C.C. e R. e va rigettato nei confronti della controricorrente D.P..

Per il principio di soccombenza i ricorrenti devono rifondere le spese del giudizio di cassazione alla controricorrente D.P.; non vi luogo a regolazione di spese nei confronti degli intimati C.C. e R., non avendo costoro svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti degli intimati C.C. e R. e lo rigetta nei confronti della controricorrente D.P. Condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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