Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23412 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23686/2010 proposto da:

G.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato CUTELLE’

Andrea, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 759&2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA

del

18/02/2010, depositata il 21/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. G.B. ha proposto ricorso per cassazione contro F.V. avverso la sentenza del 21 aprile 2010 resa inter partes in grado di appello dalla Corte d’Appello di Roma su una controversia in materia locativa.

L’intimata non ha resistito.

p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (che si riproduce con la sola aggiunta del numero di una sentenza delle Sezioni Unite, della quale era stata citata solo la data) sono state esposte le seguenti considerazioni:

“(…) 2. Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c..

p.3. Esso, infatti, appare inammissibile per l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

La struttura del ricorso si articola attraverso la riproduzione integrale del ricorso introduttivo della lite da parte del G. dalla pagina 2 all’inizio della pagina 5, della memoria di costituzione della F. dalla stessa pagina fino alla 17, della sentenza di primo grado del Tribunale di Roma nelle pagine 18 e 19, dell’atto di appello dalla pagina 20 alla pagina 29 e della memoria di costituzione della F. fino all’inizio della pagina 52, dopo di che viene riprodotto il dispositivo della sentenza impugnata ed inizia l’esposizione dei motivi.

p.4. Ora, siffatta tecnica di redazione del ricorso per cassazione appare assolutamente inidonea, per evidente eccessività, ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, alla lettura in pratica di buona parte degli atti di causa, ivi compresi profili, eventualmente anche meramente ordinatori del tutto ininfluenti allo scopo, di modo che la Corte è sostanzialmente costretta ad un dispendio di energie del tutto inutile e superfluo, anche nell’ottica pur sempre vigente della direzione del ricorso di legittimità anche a tutela del jus litigatoris.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso (nel quale l’assemblaggio risulta realizzato attraverso combinazione di utilizzo della forma di riproduzione indiretta e di quella diretta) Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica; Cass. sez. un. (ord.) n. (19255 del 2010) 9.9.2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica; Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza;

Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora: Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010).

p.2. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Non è luogo a provvedere sulle del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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