Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23412 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2017, (ud. 27/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17386-2013 proposto da:

R.E.S.A.I.S. – RISANAMENTO E SVILUPPO ATTIVITA’ INDUSTRIALI SICILIANE

– S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MESSINA 30, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICA MANTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORIS LUCA MANTIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA TERESA PARRINO, giusta

delega in atti;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, ANTONINO SGROI, SERGIO PREDEN, giusta delega

in atti;

– ASSESSORATO INDUSTRIA DELLA REGIONE SICILIANA, C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 128/2013 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/04/2013 R.G.N. 698/2011.

Fatto

RILEVATO

che con verbale di conciliazione la società Resais s.p.a. (Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane), subentrata all’Assessorato Regionale Industria nella gestione del personale, si impegnava a calcolare in favore di P.G., già dipendente della Italkali s.p.a. posto in prepensionamento ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, l’incremento dovuto sull’indennità di prepensionamento su base determinata in relazione alle buste paga;

che la Resais corrispondeva gli arretrati sull’indennità di prepensionamento per effetto del suddetto incremento senza, però, versare all’Inps i relativi contributi previdenziali, assumendo che si trattava di contribuzione su base volontaria; che il giudice del lavoro del Tribunale di Enna accoglieva la domanda del P. nei confronti della Resais s.p.a., dopo aver ritenuto il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale all’Industria e dopo aver rigettato la domanda posta nei confronti dell’Inps, precisando che l’obbligo di corrispondere le prestazioni previdenziali da parte di quest’ultimo ente operava solo in relazione ai contributi obbligatori e che la rinuncia del lavoratore, in sede di accordo conciliativo, a qualsivoglia pretesa nei riguardi della Resais non aveva avuto ad oggetto anche i contributi previdenziali dovuti in forza delle maggiori somme riconosciute dal datore di lavoro;

che il giudicante specificava che la contribuzione volontaria, posta a carico della Resais in base alla L.R. Sicilia n. 4 del 2003, art. 119 necessaria per raggiungere l’età pensionabile e dovuta ai dipendenti dell’Italkali che fossero stati licenziati, avrebbe dovuto essere computata su tutte le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di indennità di prepensionamento L.R. n. 42 del 1975, ex art. 6;

che la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato l’impugnazione della Resais dopo aver osservato che la transazione in esame aveva riguardato solo i criteri per la quantificazione delle indennità istat in relazione all’indennità di prepensionamento, mentre nulla aveva previsto per la contribuzione e che le dichiarazioni rese dal lavoratore in quella circostanza non potevano equivalere ad una volontà dispositiva di rinunzia alla regolarizzazione contributiva che era rimasta fuori dall’accordo; che era, pertanto, da considerare nulla ogni pattuizione escludente l’obbligazione contributiva, sussistendo in maniera incondizionata il diritto del lavoratore all’integrità della posizione assicurativa; che per la cassazione della sentenza ricorre la Resais s.p.a. con sei motivi; che resistono con controricorso P.G., l’Inps e l’Assessorato Industria della Regione Siciliana;

che il P. deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2113,1962,1362,1363 e 2115 c.c. e per vizio di motivazione, la ricorrente contesta la parte della decisione in cui si afferma che la circostanza per la quale l’omesso versamento dei contributi era rimasto estraneo alle pattuizioni transattive era confermata dalla considerazione che la possibilità per i lavoratori della Italkali s.p.a. di vedersi rapportata la base di calcolo della contribuzione all’indennità di prepensionamento effettivamente liquidata, anzichè alle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, era stata introdotta solo dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 268, cioè in un momento in cui i singoli lavoratori interessati non avrebbero potuto avere consapevolezza della titolarità del diritto alla regolarizzazione della posizione previdenziale e, quindi, a disporne;

che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dal tenore letterale dell’accordo non residuava alcun dubbio sulla volontà del lavoratore di formulare una rinunzia comprensiva anche dei diritti contributivi; che la stessa Corte aveva errato nel non considerare l’accordo di conciliazione come novativo, ritenendo che le somme ivi contemplate avessero natura retributiva, come tali computabili nell’imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali;

che col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 2115 c.c., della L.R. Siciliana n. 42 del 1975, artt. 6 e 9 nonchè per vizio di motivazione, si contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui si afferma che se anche l’accordo avesse avuto ad oggetto la rinuncia al versamento dei contributi previdenziali lo stesso sarebbe stato nullo, atteso l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi all’Inps, obbligo non derogabile per effetto di pattuizioni intercorse tra datore di lavoro e lavoratore;

che al contrario si obietta che una tale rinuncia era, invece, possibile in considerazione del carattere novativo dell’accordo stesso che era disancorato dal preesistente rapporto di lavoro, ormai estinto;

che col terzo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione della L. n. 105 del 1991, della L.n. 27 del 2006, art. 1, comma 268, e dell’art. 115 c.p.c., la difesa della Resais sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto rigettare la domanda del ricorrente in quanto il medesimo non aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare che il percepimento, in virtù dell’accordo conciliativo, dell’indennità Istat aveva comportato effettivamente una elevazione della base di calcolo rispetto al contributo determinato in applicazione del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 8;

che col quarto motivo, avente ad oggetto la denunzia del vizio di motivazione e della violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente contesta il rigetto dell’eccezione del difetto di interesse ad agire del lavoratore sul presupposto che il sistema contributivo a classe da quest’ultimo prescelto non comportava alcun concreto riflusso ai fini pensionistici;

che col quinto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. n. 105 del 1991, la ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello in ordine alla considerazione che – anche a voler ritenere che il sistema a classe prescelto dal lavoratore non avrebbe avuto alcuna influenza ai fini della rideterminazione dell’indennità di prepensionamento – restava comunque il fatto che sussisteva l’obbligo contributivo a carico della società appellante in forza del principio generale secondo cui il lavoratore era titolare di un incondizionato diritto all’integrità della sua posizione assicurativa;

che, secondo la ricorrente, tale conclusione era errata in quanto poteva valere solo per le ipotesi di contribuzione obbligatoria e non anche per quelle di contribuzione volontaria, come la fattispecie in esame, rimesse unicamente alla libera decisione del lavoratore, rispetto alle quali non sussisteva un diritto ad agire assoluto dell’Inps per il recupero contributivo;

che col sesto motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ci si duole della disposta compensazione delle spese del giudizio d’appello e della mancata riforma delle spese giudiziali di primo grado liquidate in favore dell’ex lavoratore;

che i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo sostanzialmente unitaria la questione ad essi sottesa, vale a dire la mancata regolarizzazione degli oneri contributivi sulla quota di indennità di prepensionamento incrementata a seguito del riconoscimento in sede transattiva dei benefici economici previsti dalla L.R. della Sicilia 15 maggio 1991, n. 23, art. 6 (interventi straordinari per l’industria);

che tale norma stabilisce al primo comma che “l’indennità prevista dalla L.R. 6 giugno 1975, n. 42, art. 6 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata in misura percentuale pari all’incremento dell’indice Istat, relativo all’aumento del costo della vita verificatosi nell’anno precedente, a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge e successivamente dal 1 gennaio di ogni anno e per un massimo di tre anni”;

che la L.R. n. 42 del 1975 (Provvedimenti per la ripresa economica delle zone ricadenti nei bacini minerari zolfiferi siciliani) prevedeva all’art. 6, tra l’altro, che ai dipendenti individuati dalla stessa normativa veniva corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell’età pensionabile, un’indennità mensile peri all’80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

che la Corte d’appello di Messina ha chiarito che la transazione successivamente intervenuta tra le parti in causa aveva riguardato esclusivamente i criteri seguiti per la quantificazione dell’indennità Istat e nulla aveva stabilito sui connessi oneri previdenziali;

che la stessa Corte ha spiegato, con motivazione adeguata ed esente da vizi di ordine logico-giuridico, che la dichiarazione di rinuncia ad ogni pretesa creditoria avente titolo anche indiretto nel pregresso rapporto di lavoro, così come contenuta nell’accordo transattivo, non comprovava l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato in ordine al suo diritto alla regolarizzazione previdenziale, non essendo stato tale diritto specificamente individuato come oggetto della transazione effettuata e che una inequivocabile volontà abdicativa non poteva desumersi da una enunciazione assimilabile ad una clausola di stile;

che, in effetti, una dichiarazione di rinuncia riferita in termini generici ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto può assumere il valore di rinuncia o di transazione alla condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili “aliunde”, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi, posto che enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sè a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 11536/2006 e n. 18321/2016);

che neppure sono condivisibili le censure attraverso le quali la ricorrente tenta di accreditare il carattere novativo dell’accordo in esame al fine di tenerlo distinto dal pregresso rapporto di lavoro ed avvalorare in tal modo l’efficacia abdicativa del predetto atto di rinunzia, in quanto un accordo transattivo può avere efficacia novativa quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo di guisa che dall’atto sorgano reciproche obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti (v. Cass. sez. 3, n. 15444/2011), con la conseguenza che, al di fuori dell’ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l’originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni (v. Cass. sez. 1 n. 23064 dell’11.11.2016);

che quest’ultima eventualità è stata esclusa dalla Corte territoriale la quale ha posto in rilievo la circostanza che si trattava di accordi aventi tutti una stessa radice riconducibile all’accordo sindacale dell’8.3.2000, integrativo di quello concluso il 5.11.1997, entrambi richiamati nell’atto transattivo, per cui doveva logicamente dedursi che nell’accordo transattivo non avrebbero potuto essere ricompresi aspetti attinenti a vicende successive, di cui le parti contraenti erano in quel momento del tutto inconsapevoli;

che anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati;

che infatti la Corte d’appello ha posto bene in evidenza, con argomentazione logica, che la circostanza, solo allegata dalla Resais s.p.a., dell’asserita ininfluenza dei contributi richiesti per la mancanza di una diretta proporzionalità tra indennità di prepensionamento e contribuzione versata risultava smentita dall’Inps che aveva fatto presente sin dal primo grado che l’appellato aveva avuto l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari e a suo nome erano stati accreditati i relativi importi ai sensi della L. n. 105 del 1991, con il sistema del calcolo a percentuale, in quanto più favorevole all’ex lavoratore, per cui la base di calcolo per la prosecuzione volontaria era determinata dall’importo dell’indennità effettivamente percepita, con la conseguenza che il versamento da parte della Resais s.p.a. dei contributi sulla maggior somma percepita a titolo di indennità di prepensionamento doveva ritenersi produttivo di effetti concreti sul trattamento pensionistico dell’appellato al quale, dunque, non poteva essere negato l’interesse ad agire, che sussisteva anche nell’ipotesi di ritenuta ininfluenza della rideterminazione dell’indennità di prepensionamento, stante il diritto del lavoratore a vedersi riconosciuta l’integrità della sua posizione assicurativa;

che è, altresì, infondato l’ultimo motivo sulla disposta compensazione delle spese d’appello e sulla mancata riforma di quelle di primo grado sfavorevoli alla Resais s.p.a. dal momento che quest’ultima è rimasta soccombente in entrambi i gradi del giudizio di merito, per cui alcuna censura può essere indirizzata all’operato della Corte d’appello che, ad onta della soccombenza dell’appellante, ha ritenuto di compensare interamente le spese di secondo grado per la novità della questione trattata;

che in definitiva il ricorso va rigettato e che la particolarità della questione trattata induce a ritenere sussistenti i giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese anche nel presente giudizio di legittimità; che ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per porre a carico della ricorrente le spese del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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