Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23411 del 19/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23411
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 27526-2018 proposto da:
GIARDINA CALOGERO difensore di C.O.G., CAPOLINO
LUCIA, CAPOLINO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI,
rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
I.A., I.E., AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 18233/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 11/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO
SCODITTI.
Fatto
RILEVATO
che:
C.P., C.L. e C.O.G. hanno proposto istanza di correzione di errore materiale con riferimento all’ordinanza n. 18233 dell’11 luglio 2018 nel cui dispositivo risulta omessa l’indicazione dell’ammontare delle spese liquidate.
Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
a fronte della mancata liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 c.p.c. e ss., per ottenerne la quantificazione (Cass. Sez. U. 21 giugno 2108, n. 16145).
L’ordinanza di cui sopra va pertanto corretta in relazione al denunciato errore materiale nei termini di cui in dispositivo.
Non è ammessa nel presente procedimento la condanna al pagamento delle spese processuali in quanto non è possibile individuare una parte vittoriosa ed una parte soccombente (Cass. n. 23578 del 2016).
P.Q.M.
Dispone che nell’ordinanza n. 18233 dell’11 luglio 2018 laddove è scritto:
“Condanna i ricorrenti e Amissima Assicurazioni s.p.a. in solido fra di loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore e che liquida in Euro per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge” deve leggersi e intendersi:
“Condanna i ricorrenti e Amissima Assicurazioni s.p.a. in solido fra di loro al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore e che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge”.
Dispone l’annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019