Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23411 del 17/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 17/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 17/11/2016), n.23411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6480-2012 proposto da:

P.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MATRONOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MENGUCCI;

– ricorrente –

contro

IMPRESA COSTRUZIONI EDIL 2 SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/2011 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in sub

ordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 11/9/97 la società Impresa di costruzioni EDIL 2 srl conveniva la signora P.S. davanti al tribunale di Pesaro per ottenere una sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare stipulato tra le parti in data (OMISSIS), che trasferisse alla convenuta l’immobile dedotto in contratto sotto condizione sospensiva dell’integrale pagamento del prezzo pattuito, con condanna della stessa convenuta al risarcimento del danno.

Il tribunale di Pesaro, nel contraddittorio della signora P., accoglieva le domande di parte attrice e, per l’effetto, trasferiva alla P. l’immobile de quo, sotto condizione sospensiva del pagamento del residuo corrispettivo di Euro 46.481,12, oltre interessi legali dal dicembre 1996, e condannava la stessa P. a pagare alla promettente venditrice EDIL 2 srl la somma di Euro 8.000, oltre interessi legali dal dì della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento danni.

La corte di appello di Ancona, adita dalla P. riformava la sentenza solo in relazione alla quantificazione del credito risarcitorio della EDIL 2 srl, confermando la statuizione relativa al trasferimento dell’immobile condizionato al veramente del saldo del prezzo.

Avverso detta sentenza ricorre la P. con tre motivi, lamentando:

con il primo motivo, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e il vizio di violazione o falsa applicazione dell’art. 1370 c.c., con riferimento alla statuizione della corte di appello sulla validità ed interpretazione di una clausola del contratto inter partes;

– con il secondo motivo, il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non tenendo conto dei fatti denunciati a sostegno della gravità dell’inadempimento di controparte;

– con il terzo motivo, il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di motivare in ordine alla richiesta della stessa sig.ra P. di risarcimento del danno per ritardo nella consegna del bene.

La società Impresa di costruzioni EDIL 2 non si è costituita.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 12.7.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, in quanto non risulta essere stato notificato alla intimata.

Dall’esame della relazione di notifica posta in calce al ricorso si rileva, infatti, che la notifica del detto ricorso venne tentata, ai sensi della L. n. 53 del 1994, presso il domicilio eletto dal liquidatore della società Impresa di costruzioni EDIL 2 srl, ing. G.G., in (OMISSIS), nello studio dell’avv. B.M., procuratore dell’intimata nel giudizio di appello.

Tale tentativo di notifica, tuttavia, non è andato a buon fine, perchè, come risulta dalle annotazioni leggibili sul piego raccomandato contenente l’atto da notificare, il destinatario risultò sconosciuto all’indirizzo.

Non risultando documentata in atti alcuna ulteriore attività notificatoria del ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica alla controparte.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non essendosi l’intimata costituita.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA