Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23411 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20576/2010 proposto da:

L.G. (OMISSIS), NEW AGRI-CAL DI FILIPPELLI

MARIALAURA, LOREDANA & C. SAS (OMISSIS), in persona delle socie

accomandatarie, legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DIEGO ANGELI 95, presso lo studio

dell’avvocato LABONIA LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato

MINNICELLI Amerigo giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TIBURTINA 228, presso lo studio dell’avvocato MARIALUCIA SERAFINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CALICIURI Tommaso giusta procura

a margine del ricorso;

– controricorrente –

e contro

A.A., A.L.A., AU.AN.,

A.C., A.L., P.G., a.

a.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 1074/08 del TRIBUNALE di ROSSANO,

depositato il 06/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. L.G. e la New Agrical s.a.s. di Filippelli Marialaura, Loredano & C. hanno proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 6 luglio 2010, con la quale il Tribunale di Rossano, Sezione Specializzata Agraria ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio di rilascio da essi istanti introdotto nel giugno del 2008 contro P. F. relativamente a tre fondi oggetto di affittanza agraria ad uso esclusivo di pascolo di animali bovini, per intervenuta scadenza rispettivamente alle date del 31 agosto 2003, del 31 agosto 2004 e del 31 agosto del 2005.

La sospensione è stata disposta in ragione dell’asserita pregiudizialità del giudizio di riscatto agrario introdotto invece dalla P. nel 2007 presso lo stesso Tribunale in via ordinaria nei confronti degli istanti, resisi acquirenti dei tre fondi con atto notarile del 27 marzo 2006 dai precedenti proprietari ed affittuari.

Nel giudizio di rilascio la P. ha svolto domanda riconvenzionale ed ha chiamato in causa i venditori e già concedenti signori A.A., A.C., A.L. A., P.L., P.G., Au.

A., a.a. e A.A. (a quel che sembra persona diversa dall’altro).

I terzi chiamati – ad eccezione di a.a. – si sono costituiti ed hanno contestato la prospettazione della resistente.

p.2. L’istanza di regolamento è stata proposta sia nei confronti della P., sia nei riguardi dei terzi chiamati.

p.3. La P. ha depositato memoria.

p.4. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4, in quanto appare manifestamente fondato.

p.3.1. Queste le ragioni.

La Sezione Specializzata ha disposto la sospensione facendo applicazione erronea della giurisprudenza di questa Corte in tema di rapporto di pregiudizialità fra il giudizio di riscatto agrario ed il giudizio di rilascio del fondo. Ha, infatti, richiamato a giustificazione della disposta sospensione Cass. n. 8778 del 2003, ma lo ha fatto dando rilievo per applicarne il principio di diritto ad una situazione che ha erroneamente apprezzato come giustificativa della pregiudizialità.

Il principio di diritto che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte regola la possibile pregiudizialità fra i detti giudizi è quello espresso in epoca ormai non recente dalle stesse Sezioni Unite della Corte nei seguenti termini: “La controversia promossa dall’affittuario di fondo rustico, per far valere il diritto di riscatto, è rivolta all’accertamento della sostituzione dell’affittuario medesimo nella posizione del terzo acquirente a partire dalla data della stipulazione della compravendita fra il concedente e detto terzo, e, pertanto, ha carattere pregiudiziale, agli effetti dell’art. 295 cod. proc. civ., rispetto alla causa che lo stesso terzo acquirente instauri per il rilascio del bene, sulla base di fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto, ovvero per il pagamento di canoni patimenti maturati in epoca successiva.

(Enunciando il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che, rispetto ad azione di risoluzione del contratto agrario introdotta dal proprietario alienante prima della vendita e basata su inadempimenti pregressi, la relativa causa assume natura pregiudiziale, in considerazione dell’efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, con il consequenziale venir meno dei presupposti del diritto di riscatto)”. (Cass. sez. un. n. 3730 del 1992).

Successivamente il principio di diritto si trova costantemente ribadito: si vedano, ex multisi Cass. n. 21870 del 2004; n. 8778 del 2003; n. 4359 del 2000; n. 1341 del 2000).

Ai fini della sospensione dell’azione di rilascio rileva l’essere quest’ultimo basato su fatti giuridici verificatisi successivamente all’azione di riscatto e ciò si spiega perchè dovendo la pronuncia sul rilascio determinare i suoi effetti di accertamento della cessazione del rapporto in un momento successivo a quello dell’azione di riscatto risulta evidente che, ove l’azione di riscatto dell’affittuario venga accolta e, quindi, venga riconosciuta la sua qualità di acquirente in vece del terzo acquirente, nel giudizio di rilascio risulta automaticamente esclusa la qualità di costui di titolare del rapporto obbligatorio agrario, perchè egli non l’ha mai acquistata, essendosi risolto il suo acquisto.

Ora, nel caso di specie i qui ricorrenti hanno agito per il rilascio deducendo che i contratti agrari relativi a ciascuno dei terreni sarebbero scaduti in date che si collocano tutte anteriormente alla data dell’acquisto da parte loro. Se effettivamente le tre scadenze dedotte si fossero verificate, sarebbe palese che la loro posizione di acquirenti dei fondi non potrebbe in alcun modo subire conseguenze negative dalla decisione sull’azione di riscatto, perchè il fatto costitutivo di quest’ultima, cioè l’essere al momento dell’acquisto dei fondi, la P. ancora affìttuaria risulterebbe escluso, atteso che i contratti a quella data sarebbero scaduti: infatti, la P. al momento dell’acquisto si sarebbe trovata nella posizione di soggetto obbligato al rilascio per essere i contratti già scaduti e, quindi, in una posizione di inadempienza all’obbligo di rilascio per essere i contratti cessati e, dunque, non più di affittuaria.

Ora, la Sezione Specializzata, per giustificare la pregiudizialità del giudizio di riscatto rispetto a quello di rilascio ha dato rilievo ad una situazione meramente fattuale successiva all’esercizio del riscatto e costituita dal compimento di “una nuova occupazione del fondo Ronza tra l’altro uno solo dei fondi da parte della P. dopo che lo stesso era stato liberato sin dal giugno 2005″. Senonchè, tale situazione, che si sarebbe verificata appunto dopo il sorgere del diritto di riscatto, cioè dopo la compravendita dei fondi, non è quella posta a base dell’azione di rilascio dai qui istanti, atteso che essi hanno agito invece per ottenere l’accertamento della scadenza contrattuale in date tutte anteriori a detta compravendita. Onde non è dato comprendere come la Sezione Specializzata abbia potuto affermare che detta situazione fattuale integrava fatti successivi al riscatto rilevanti per determinare la pregiudizialità dell’azione intesa a farlo valere. Indipendentemente dal loro apprezzamento, trattandosi di fatti estranei ai fatti costitutivi dell’azione di rilascio, essi non sono oggetto dell’accertamento richiesto con detta azione, che ha natura contrattuale.

La giurisprudenza consolidata della Corte appare, dunque, male applicata e dovrebbe essere, pertanto, disposta la prosecuzione del giudizio”.

p.2. Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

E’, pertanto, disposta la prosecuzione del giudizio.

Le spese del giudizio di regolamento di competenza sono poste a carico della resistente e si liquidano in dispositivo, mentre si compensano nei rapporti con le parti qui non costituite, atteso che esse non hanno svolto attività di resistenza in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna la resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in Euro millecinquecento, di cui Euro duecento per esborsi. Compensa le spese del regolamenti di competenza nei rapporti fra ricorrente e altre parti intimate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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