Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23411 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2017, (ud. 05/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesco – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19555/2014 proposto da:

ITALIAN HOSPITAL S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE PRAMAGGIORE 16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

COSTANTINO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato MARIO

FARAMONDI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2757/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/02/2014 R.G.N. 7782/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 26/2/2014 confermava la pronuncia resa dal Tribunale di Tivoli laddove aveva accolto la domanda proposta da T.E. nei confronti della s.p.a. Italian Hospital Group volta a conseguire l’accertamento della natura simulata del contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato fra le parti il 6/6/2002, di un successivo contratto di lavoro a progetto definito in data 22/10/2004 e di un ulteriore contratto di collaborazione stipulato il 7/11/2005; l’accertamento dell’intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato e della illegittimità, nullità o inefficacia del licenziamento intimato nel novembre 2007. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, accertava l’inquadramento della lavoratrice nella posizione “D” del c.c.n.l. sanità privata 2002-2005 e condannava la società al pagamento del risarcimento del danno per l’illegittimo licenziamento commisurato alla corrispondente retribuzione globale di fatto, oltre ad ulteriori differenze retributive spettanti a titolo di tredicesima mensilità.

A fondamento del decisum ed in estrema sintesi, la Corte distrettuale argomentava che il quadro probatorio delineato in prime cure deponeva nel senso dello svolgimento da parte della lavoratrice, accanto alla attività di riabilitazione dei pazienti affetti da disagio psicosociale e disabilità psichica oggetto di contratto – che risultava esplicata secondo ben ristretti ambiti di autonomia – anche un’attività non marginale ed episodica, di assistenza, che in realtà eccedeva i compiti riabilitativi assegnati ed attestava il pieno inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale secondo il modulo gerarchico. Diò qui il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con tutti gli effetti in tema di risoluzione e di definizione delle consequenziali competenze retributive.

La cassazione di tale pronuncia è domandata dalla società sulla base di unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo la ricorrente denuncia manifesta illogicità, insufficiente è contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La società si duole essenzialmente del non corretto governo del materiale probatorio disposto dai giudici del gravame, evidenziando che le deposizioni testimoniali raccolte deponevano in senso inequivoco nel definire l’attività di assistenza svolta dalla lavoratrice, quale corollario del più generale obbligo di attendere alla riabilitazione psichiatrica dei pazienti, oggetto precipuo della, attività di collaborazione prestata dalla lavoratrice. Nell’ottica della inscrivibilità della attività svolta nell’ambito della collaborazione autonoma, richiama altresì i dati documentali, che si assume siano stati erroneamente trascurati dalla Corte territoriale, dai quali era evincibile l’iniziativa della lavoratrice in ordine alla indicazione della propria disponibilità alla struttura aziendale, onde consentire la programmazione del calendario delle attività.

2. Il motivo è inammissibile.

Al di là di ogni pur rilevante profilo attinente al difetto di specificità del ricorso, laddove, pur facendo riferimento a dati documentali, non ne riporta il contenuto onde consentire a puesta Corte la verificabilità, ex actis, della fondatezza della censura, non può tralasciarsi di considerare che il motivo tende a conseguire una rivisitazione degli approdi ermeneutici ai quali è pervenuta la Corte, inammissibile in sede di legittimità anche alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione di testo applicabile ratione temporis.

La censura non appare, infatti, rispettosa dei dettami sanciti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134.

Deve al riguardo considerarsi che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile nella fattispecie, introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La parte ricorrente deve dunque indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n.8053). Nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è dunque scomparso ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (seppur cambiato d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà. Ciò a supporto della generale funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non, se non nei limiti della violazione di legge, dello ius litigatoris.

In questa prospettiva, proseguono le Sezioni Unite, la scelta operata dal legislatore è quella di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”.

Pertanto, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità quale violazione di legge costituzionalmente rilevante attiene solo all’esistenza della motivazione in sè, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

3. Nella specie la ricorrente si limita a proporre una diversa lettura ed interpretazione dei dati acquisiti al giudizio, inammissibile nella presente sede, per quanto sinora detto.

Non può sottacersi infatti che la Corte distrettuale, come riferito nello storico di lite, ha elaborato una valutazione globale del compendio probatorio sottoposto al suo scrutinio, secondo la discrezionalità che le compete, formulando un giudizio che si sottrae alla censura all’esame.

L’iter motivazionale che innerva l’impugnata sentenza, non risponde infatti ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità, onde la pronuncia resiste alla censura all’esame.

In definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio si pongono a carico della ricorrente nella misura in dispositivo liquidata, da distrarsi in favore dell’avv.Mario Faramondi.

Si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell’ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge da distrarsi in favore dell’avv.Mario Faramondi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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