Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23410 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 26/10/2020), n.23410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31045/2019 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato presso Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. FEDERICO CARLINI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 809/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, P.E., è cittadino delle (OMISSIS).

Racconta di aver lasciato il suo paese per ragioni economiche, e di essere arrivato in Italia dopo alcuni soggiorni in altri paesi, da ultimo in Libia, dove per un anno ha lavorato come falegname, prima di fuggire da quel paese a causa di un bombardamento.

Ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, ma la Commissione territoriale ha negato entrambe non ritenendo che sussistessero pericoli per i diritti acquisiti e per la persona del ricorrente in caso di rimpatrio.

P.E. ha proposto ricorso al Tribunale mettendo in evidenza la situazione del paese di transito (la Libia) e le sue condizioni economiche.

La domanda è stata però respinta sulla base del rilievo che la protezione non può essere accordata per ragioni economiche e che, quanto a quella umanitaria, non v’erano gli estremi della vulnerabilità.

Il giudizio del giudice di primo grado è stato confermato in appello.

Ricorre P.E. con due motivi. Non v’è costituzione con controricorso del Ministero Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata. La corte di appello osserva che, quanto alla protezione internazionale, il ricorrente invoca motivi economici che non giustificano la tutela, anche in ragione del fatto che il suo paese di origine sono le Filippine e non la Libia, e che la situazione delle Filippine non è di quelle che inducano a violazione di diritti fondamentali; quanto alla protezione umanitaria che, parimenti, irrilevante è al suo fine la condizione economica, unico motivo addotto dal ricorrente.

2. P.E. ricorre con due motivi.

p..1.- Con il primo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel senso che la corte di merito non avrebbe affatto considerato il rilievo della Libia quale paese di transito, ossia avrebbe omesso ogni considerazione della situazione in Libia, e di quanto possa avere inciso sul ricorrente il periodo ivi trascorso.

Il motivo è del tutto infondato, per una serie di ragioni.

Intanto, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transito potrà tuttavia rilevare (dir. UE n. 115 del 2008, art. 3) nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale paese (Cass. 31676/2018).

E’ vero che, ai fini della protezione umanitaria, per valutare le condizioni di vulnerabilità si può e si deve considerare anche il vissuto del richiedente nel paese di transito, le violenze o le vessazioni subite in quella fase (Cass. 13092/2019), e tuttavia il ricorrente deve avere allegato il tipo di vessazione subita, deve indicare in che modo il periodo trascorso nel paese di transito ha inciso sulla sua situazione personale rendendolo vulnerabile e meritevole di protezione (Cass. 2355/2020), circostanze del tutto omesse nel caso presente.

In sostanza, accertato, come correttamente ha fatto la corte di appello, che il paese di rientro, quello rispetto a cui valutare la situazione, sono le Filippine e non la Libia, e che quest’ultimo è solo il paese di transito, ne deriva che la valutazione della situazione libica è irrilevante, proprio perchè non v’è prospettiva di ritornarvi.

La situazione libica poteva avere un rilievo ai fini della protezione umanitaria onde valutare se, in quel paese, il ricorrente potesse aver acquisito una vulnerabilità (per esempio per violenze ivi subite) che richiede di essere eliminata da una protezione in Italia.

Ma il ricorrente non allega alcunchè, ossia non prospetta di violenze, vessazioni, violazioni di diritti fondamentali che, subiti in Libia, lo abbiano reso vulnerabile e bisognoso di protezione.

p.- 2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 20.

L’articolo in questione prevede che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’art. 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea”.

Il ricorrente, pur ritenendo che la norma non si applichi direttamente alla sua vicenda, assume che possa però farsene applicazione analogica o estensiva.

Inoltre, lamenta erronea valutazione degli elementi di fatto e delle norme relative alla protezione umanitaria.

Anche questo motivo è infondato.

Quanto alla sua prima parte, è evidente che si tratta di una norma che autorizza l’Amministrazione ad adottare provvedimento in deroga per ragioni eccezionali, e dunque non costitutivo di diritti a favore degli stranieri, e comunque una interpretazione estensiva non potrebbe riguardare il ricorrente che non fugge a calamità o a situazioni eccezionali che giustificano l’abbandono della patria per cercare rifugio altrove.

Quanto alla seconda parte del motivo, il ricorrente non smentisce che le ragioni della sua partenza sono state di carattere economico, ossia tali, di per sè, da non giustificare una situazione di vulnerabilità come quella richiesta dalla norma.

Ai fini della vulnerabilità occorre invece da un lato che il ricorrente abbia acquisito in Italia un certo livello di integrazione, che potrebbe pure assumersi rispetto al

ricorrente, per altro verso però che rischi di perderlo in caso di rimpatrio; circostanza questa invece non dimostrata ed anzi esclusa dall’accertamento in fatto da parte della corte di appello, quanto alla situazione delle Filippine.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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