Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23410 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2837-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MASSIMO PIZZUTI;

– ricorrente –

contro

ENI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL VIMINALE 5, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE GALLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4372/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.P. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli ENI s.p.a. chiedendo l’accertamento della non debenza degli importi richiesti in difetto di prova di somministrazione di fornitura di gas. La convenuta propose domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di Euro 9.222,98. Il Tribunale adito accolse la domanda attorea. Avverso detta sentenza propose appello ENI. Con sentenza di data 3 luglio 2017 la Corte d’appello di Roma accolse l’appello, rigettando la domanda attorea ed accogliendo quella proposta in via riconvenzionale.

Osservò la corte territoriale, premesso che, in base alla giurisprudenza di legittimità, essendo assistita la rilevazione dei consumi mediante contatore da una presunzione semplice di veridicità in caso di contestazione era onere del somministrante provare il perfetto funzionamento del contatore ed onere del somministrato provare l’imputabilità dell’eccessività dei consumi a fattori esterni inevitabili, che la contestazione doveva essere basata su circostanze sintomatiche di malfunzionamento degli strumenti di rilevazione del consumo (quali differenze notevoli rispetto alla media dei consumi precedentemente rilevati tali da evidenziare un dubbio circa la correttezza della rilevazione). Aggiunse che dalla ricorrente, a parte la deduzione del “notorio” problema di malfunzionamento dei contatori (circostanza insufficiente a fondare l’allegazione), nulla era stato allegato sul punto, laddove invece dal verbale del 3 marzo 2011 di sostituzione non erano emerse anomalie di funzionamento del contatore sostituito (nè l’avvenuta sostituzione in assenza del titolare dell’utenza poteva indurre a ritenere inattendibili i consumi rilevati in quel momento e riprodotti con documentazione fotografica, evidenziante il numero di matricola del contatore dell’abitazione della C. – sicchè irrilevante era l’errata indicazione dell’indirizzo dell’appellata nel verbale di sostituzione). Osservò inoltre che i dati relativi ai consumi non erano mai stati specificatamente contestati in quanto i rilievi della C. avevano avuto ad oggetto esclusivamente le modalità di sostituzione del contatore le quali, nonostante l’errore di indicazione dell’indirizzo, non consentivano di mettere in dubbio l’identità dello strumento di misurazione (identificato con il numero di matricola) con quello dell’abitazione dell’appellata.

Ha proposto ricorso per cassazione C.P. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 2700 e 2712 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Osserva la ricorrente, premesso che era onere di ENI provare il corretto funzionamento del contatore e che evidente era l’anomalia dei consumi fatturati in relazione a quelli fatturati nei periodi precedenti, che il giudice di appello, rilevando la carenza di una specifica contestazione in ordine al malfunzionamento del contatore nonchè l’esistenza di allegazioni solo in relazione alle modalità di sostituzione del contatore, ha in realtà omesso di esaminare la lettera raccomandata avente ad oggetto la contestazione dell’eccessività dei consumi e che Eni aveva omesso di produrre le fatture del suo distributore (Italgas) allo scopo di provare la quantità di gas erogato. Aggiunge che la corte territoriale ha ritenuto che la sostituzione del contatore, in assenza dell’utente, non potesse ritenere inattendibili i consumi rilevati con la fotografia, e indicati nel verbale, in violazione di specifiche disposizioni, ed in particolare: i dati risultanti dalla foto sono stati contestati agli effetti dell’art. 2712 c.c.; gli operai ENI non sono pubblici ufficiali e le loro operazioni non producono gli effetti previsti dall’art. 2700 c.c.; i dati dei consumi forniti da ENI si riferiscono a contatore solo apparentemente uguale o con riferita matricola uguale, ma sostituito in altra utenza e non in quella della ricorrente. Osserva inoltre che il calcolo dei consumi da parte del somministrante era avvenuto sulla base di un contatore sostituito senza il contraddittorio con l’utente e che, essendosi ENI disfatta del contatore, impedendo così ogni indagine tecnica sul medesimo, non si poteva addebitare all’utente la mancata dimostrazione dell’inesattezza del consumo addebitato.

I motivi, trattati unitariamente in ricorso, sono inammissibili. In primo luogo si denuncia l’erronea percezione da parte del giudice di merito delle allegazioni processuali per avere costui affermato l’esistenza di un difetto di specifica allegazione quanto al malfunzionamento del contatore (anche deducendo consumi analoghi) e la presenza di allegazione solo con riferimento alle modalità di sostituzione del contatore senza contestazione dei dati relativi ai consumi. Il giudice di merito, secondo la ricorrente, avrebbe pretermesso l’allegazione avente ad oggetto la contestazione dei dati relativi ai consumi e ciò lo si desumerebbe dall’omesso esame della lettera raccomandata avente ad oggetto la contestazione dell’eccessività dei consumi. In disparte il rilievo che i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell’allegazione dei fatti, potendo al più gli stessi, nell’ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (Cass. 21 marzo 2013, n. 7115), la censura costituisce denuncia di errore revocatorio, sotto il profilo dell’errata percezione del fatto costitutivo allegato con la domanda e rappresentato dalla contestazione dei dati relativi ai consumi. Trattasi di errore denunciabile con ricorso per revocazione e non con ricorso per cassazione.

Ove si ritenga non sussistente l’errore revocatorio, la censura resta priva di pertinenza con l’effettivo tenore della motivazione della decisione, le cui ragioni di diritto poggiano su un determinato contesto fattuale, che si sostanzia nell’evidenziare il consumo emerso dal 3 febbraio 2009 sino al 4 febbraio 2011 pari a complessivi mc. 4, sicchè è a tale percorso logico che la corte romana ha fatto riferimento, tenuto conto che le letture in quell’arco di tempo erano state presuntive, per giungere alla conclusione che la C. non aveva sollevato rilievi, di modo che è per tale ragione che la lettura effettiva effettuata il 3 marzo 2011 è stata ritenuta congrua. Il ricorso in nessuno dei suoi motivi si correla a tale motivazione, che è quella effettiva, sicchè sussiste inammissibilità alla stregua del seguente principio di diritto: “il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 ” (Cass. n. 359 del 2005 con numerose conformi, e da ultimo Cass., n. 7074 del 2017).

Si denuncia poi la violazione dell’art. 2712, sotto il profilo dell’intervenuto disconoscimento della riproduzione meccanica. In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risultano indicati in modo specifico la sede processuale ed il contenuto del detto disconoscimento. Quanto al richiamo all’art. 2700, trattasi di censura che resta estranea alla ratio decidendi, mancando nella motivazione della decisione impugnata riferimenti all’atto pubblico.

Per il resto le censure attengono al giudizio di fatto, insindacabile nella presente sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, non specificatamente (e tanto meno ritualmente) denunciato (al di là del mero richiamo in rubrica all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). La circostanza della non rinvenibilità del contatore sostituito non muta il quadro degli oneri probatori, che restano, come affermato dal giudice di merito e riconosciuto dalla stessa ricorrente, nel senso che la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto (fra le tante da ultimo Cass. 19 luglio 2018, n. 19154). Sul punto peraltro il giudice di merito, nonostante abbia rilevato il profilo assorbente della carenza di allegazioni, ha comunque accertato la carenza di anomalie di funzionamento del contatore sostituito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all’art. 13, il comma 1 – quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019

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