Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23410 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17689/2010 proposto da:

F.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASTELFIDARDO 60, presso lo studio dell’avvocato SURACE

FRANCESCA BEATRICE, rappresentato e difeso dall’avvocato SURACE Santo

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricordante –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

(PREFETTURA);

– intimato –

avverso la sentenza n. 68/2010 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,

depositata il 22/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. F.S. ha proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Interno avverso la sentenza resa in grado di appello dal Tribunale di Reggio Calabria il 22 gennaio 2010, con cui è stato accolto l’appello del Ministero avverso la sentenza resa in primo grado dal Giudice di Pace di Palmi.

L’intimato non ha resistito.

p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sono state esposte le seguenti considerazioni:

“(…) 2. Il ricorso dev’essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. a norma del suo comma 3, in quanto dev’essere ordinato – a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 2 – il rinnovo della notificazione al Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, atteso che il ricorso risulta notificato presso l’Avvocatura distrettuale e, quindi, con palese nullità in relazione al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, u.c..

Se del caso, il ricorrente, una volta ricevuta notificazione della presente relazione, potrà anche procedere spontaneamente al rinnovo della notificazione, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo”.

p.2. Il Collegio rileva che deve senz’altro ordinarsi al ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione al Ministero presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma. All’uopo si concede termine di giorni trenta da oggi ovvero dalla comunicazione del deposito della presente, con obbligo di provvedere al deposito dell’atto notificato nel termine previsto dall’art. 371 bis c.p.c..

P.Q.M.

La Corte ordina al ricorrente di procedere alla rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, unitamente a copia della presente ordinanza ovvero dando atto di essa in calce alla copia notificanda del ricorso. All’uopo si concede termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione del deposito della presente, con obbligo di provvedere al successivo deposito dell’atto notificato nel termine previsto dall’art. 371 bis c.p.c..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA