Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2341 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 08/06/2018, dep. 29/01/2019), n.2341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17823/2016 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIMAROSA

18, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO TEDESCHINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANTONINO MAIMONE

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

J.S.P., B.W.R., in proprio e quali legali

rappresentante dei figli minorenni J.R. e J.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO VOLTAGGIO, rappresentati e

difesi dagli avvocati LUIGI BONOMI, FABRIZIO BUSIGNANI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIRCOLO FONDAZIONE MA ORA ASST DEI SETTE

LAGHI;

– intimata –

nonchè da:

ASST DEI SETTE LAGHI (già AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIRCOLO

FONDAZIONE MACCHI), in persona del legale rappresentante il

Direttore Generale dr. B.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE PARIOLI 79 H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE GIBILISCO giusta

procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 134/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

udito l’Avvocato EMILIO PRATELLA per delega;

udito l’Avvocato RAFFAELLA BACCARO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.A., con ricorso notificato il 15 luglio 2016, impugna la sentenza della Corte d’appello di Milano numero 134-2016, pubblicata il 18 gennaio 2016, non notificata, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha corretto in una somma maggiore la misura del risarcimento del danno dalla medesima dovuta, unitamente all’ospedale in cui aveva prestato la propria prestazione professionale a favore di J.R., dei suoi genitori e della sorella, in relazione alla responsabilità riconosciuta in capo alla stessa quale medico responsabile del reparto di pediatria dell’Ospedale di Circolo di Varese e Fondazione Macchi, per non aver prestato le cure del caso al neonato R., allorchè quest’ultimo era stato ricoverato a soli sei giorni dalla nascita per accertamenti correlati a manifestazioni di “vomito a getto” determinato da un’occlusione intestinale non prontamente diagnosticata tramite idonei esami clinici, che aveva poi determinato la necessità di trasferirlo presso un’altra unità ospedaliera che ha praticato la resezione di gran parte dell’intestino, da cui è derivata una invalidità permanente pari all’80%.

2. Il ricorso è affidato a sette motivi.

3. Con controricorso e ricorso incidentale adesivo l’ente ospedaliero coinvolto nella vicenda in via solidale con il medico (oggi ASST dei Sette Laghi) si associava alla riforma della pronuncia.

4. Con controricorso notificato il 21/9/2016 intervenivano le parti attrici, le quali preliminarmente eccepivano che con l’Ospedale era stata stipulata una transazione in grado di impedire ogni richiesta non svolta con ricorso in via principale. Nel merito deducevano l’inammissibilità dei motivi di ricorso.

5. La ricorrente principale rinunciava al ricorso con atto cui aderivano i controricorrenti, depositando memoria.

6. Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con memoria depositata ex art. 378 c.p.c., i controricorrenti J.S.P. e B.W.R. dichiaravano essere intervenuta rinuncia al giudizio di cassazione da parte della ricorrente Z., e, in ogni caso, la cessazione della materia del contendere per intervenuta rinuncia ad agire da parte dei resistenti nei confronti della ricorrente, intervenuta con atto notificato il 14 maggio 2018, e con atto di accettazione notificato il 15 maggio 2018. Tale volontà di rinuncia delle parti al giudizio veniva reiterata in sede di udienza pubblica e, pertanto, ai sensi degli artt. 390-391 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio.

2. I suddetti controricorrenti deducono altresì l’inammissibilità per tardività del ricorso incidentale adesivo della Azienda Sanitaria dei Sette Laghi, in quanto notificato dopo il decorso del termine lungo per l’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1. La deduzione è fondata. Il controricorso con ricorso incidentale adesivo è stato notificato ai resistenti contro ricorrenti il 27/7/2016, mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18/01/2016. L’impugnazione del ricorrente incidentale, una volta estinto il procedimento attivato con ricorso principale per effetto della rinuncia, accettata dai contro-ricorrenti, è inammissibile in quanto tardiva, poichè non proposta nel termine “lungo” di legge previsto nell’art. 327 c.p.c., comma 1 (v. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21990 del 28/10/2015; Sez. 5 -, Ordinanza n. 5438 del 07/03/2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 10243 del 18/05/2016). Ne consegue che, essendo ampiamente spirato il termine ultimo (19/7/2016) per l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso incidentale adesivo.

3. Conclusivamente, la Corte dichiara estimo il procedimento di cassazione con riguardo al giudizio principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra fra tutte le parti, tenuto conto con riferimento al rapporto relativo alla parte ricorrente incidentale del carattere adesivo al ricorso principale della sua prospettazione, che fa aggio sulla deduzione da parte dei controricorrenti di una pregressa definizione della vicenda nel relativo rapporto.

PQM

1. Dichiara estinto il procedimento per cassazione riguardo al giudizio principale; dichiara inammissibile il controricorso con ricorso incidentale adesivo; compensa le spese tra le parti.

2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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