Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2341 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 19960/2020

sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza n. R.G. 7483/2020 del

21/07/2020 nel procedimento vertente tra:

M.I. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALBERTO PEZZIARDI, da una parte;

MINISTERO DELL’INTERNO, UNITA’ DUBLINO, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope

legis, dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi

Alberto;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Sanlorenzo Rita che, visti gli

artt. 42 c.p.c. e ss., chiede che in accoglimento del proposto

regolamento, la Corte voglia affermare la competenza del Tribunale

di Lecce, Sezione specializzata per l’immigrazione.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. M.I., mentre era ospitato presso un centro di accoglienza, ha proposto ricorso al Tribunale di Torino avverso il provvedimento con cui l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione costituito presso il Ministero dell’Interno, aveva disposto il suo trasferimento in Germania; il Tribunale di Torino, con provvedimento del 30 ottobre 2019, richiamava la giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia e declinava la propria competenza territoriale, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma;

ciò in quanto per l’unità Dublino, sia prima che dopo l’istituzione di sue articolazioni territoriali, il D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 3, commi 3 e 3-bis, non prevedono una ripartizione per circoscrizioni che consenta di effettuare un collegamento territoriale effettivo fra la struttura o il centro di accoglienza in cui lo straniero è ospitato e l’autorità che ha adottato il provvedimento, così da giustificare l’applicazione del criterio di prossimità;

2. il Tribunale di Roma, a seguito della riassunzione operata dal migrante, riteneva che a mente del D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, se alla data di deposito del ricorso giurisdizionale il ricorrente si trovava in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione ovvero era trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri, la competenza rimanesse attribuita alla sezione specializzata del Tribunale nella cui circoscrizione aveva sede la struttura o il centro ove il ricorrente era ospitato piuttosto che all’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione aveva sede l’autorità che aveva adottato il provvedimento impugnato;

quest’ultimo Tribunale di conseguenza, ravvisando da un esame del contenuto letterale di tale norma una competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. e tenuto conto del più recente orientamento di questa Corte, declinava a sua volta la propria competenza e richiedeva d’ufficio il regolamento di cui all’art. 45 c.p.c.;

il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-ter c.p.c., chiedendo che in accoglimento del regolamento proposto venga affermata la competenza del Tribunale di Lecce.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il D.L. n. 13 del 2017, art. 4, comma 3, prevede espressamente che “nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede”;

secondo questa disposizione la competenza territoriale, quando il ricorrente si trovi presso una struttura governativa od un centro di accoglienza, deve essere individuata nella circoscrizione della sezione specializzata del Tribunale nella quale ha sede la struttura o il centro;

la norma introduce, in termini generali, un criterio correttivo autonomo rispetto a quelli elencati ai commi precedenti (a mente dei quali: “1. Le controversie e i procedimenti di cui all’art. 3, comma 1, sono assegnati alle sezioni specializzate di cui all’art. 1. E’ competente territorialmente la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 2. Per l’assegnazione delle controversie di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, l’autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione. 2-bis. Per l’assegnazione delle controversie di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 3, comma 3-bis, l’autorità di cui al comma 1 è costituita dall’articolazione dell’Unità Dublino operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno nonchè presso le prefetture-uffici territoriali del Governo che ha adottato il provvedimento impugnato”);

non v’è ragione per ritenere che questo criterio correttivo autonomo non operi rispetto ai provvedimenti dell’unità Dublino;

3.1 depone in questo senso, innanzitutto, lo stesso tenore della norma, che non compie alcuna distinzione al suo interno fra tipologie di procedimenti, prevedendo diversi criteri di determinazione della competenza a seconda che il ricorrente domandi la protezione internazionale piuttosto che contestare la decisione di trasferimento dell’Unità Dublino;

in assenza di distinzioni di sorta il tenore del capoverso in esame lascia intendere che il legislatore abbia inteso dare corso a una regola generale involgente gli ospiti delle strutture e dei centri in discorso;

una conferma in questo senso viene, del resto, dal fatto che il legislatore, nell’introdurre il comma 2-bis (sopra riportato) al fine di specificare come si debba individuare l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato nelle controversie di cui all’art. 3, comma 3-bis, abbia inteso collocare la norma prima e non dopo il comma 3, che non è stato così toccato nella sua portata generale dall’innovazione normativa;

3.2 pure la ratio legis ispiratrice della regola in questione milita a favore di una simile interpretazione;

il tenore del disposto normativo rende palese come il legislatore abbia inteso fissare un criterio di prossimità per chi sia stato collocato in un centro o di accoglienza o di trattenimento e non abbia facoltà o possibilità di muoversi liberamente, intendendo così offrirgli un’agevolazione processuale in considerazione della situazione di fatto non volontaria in cui questi si trova;

questa agevolazione, comportante il superamento del criterio generale della vicinanza tra sezione specializzata e autorità che ha emesso il provvedimento (sancito al comma 1) per privilegiare la vicinanza con il soggetto richiedente, è funzionale ad assicurare l’accesso a un giudice prossimo a chi si trovi in una posizione strutturalmente svantaggiata e necessiti di un trattamento di riequilibrio onde veder assicurati in termini effettivi il proprio diritto di difesa e l’accessibilità al sistema giudiziario;

se questo è l’intento perseguito, è evidente che lo stesso vale in egual misura per chi intenda domandare il riconoscimento della protezione internazionale e per chi, invece, voglia contestare la determinazione dello Stato competente a prendere in esame la sua domanda di protezione;

un’interpretazione diversa da quella offerta dal Tribunale che ha sollevato il conflitto di competenza verrebbe quindi a riservare una disparità di trattamento a situazioni di carattere omogeneo, perchè entrambe coinvolgenti diritti fondamentali dell’individuo (oltre che intimamente connesse), e si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali previsti dagli artt. 3 e 24 Cost.;

in questa prospettiva, inoltre, verrebbe pregiudicato il diritto di ogni persona a che le sia garantito un ricorso effettivo al sistema giudiziario, nel senso previsto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.;

3.3 in virtù di questi argomenti questo collegio ritiene che debba essere data continuità al più recente orientamento di questa Corte, secondo cui l’interpretazione costituzionalmente orientata del comma 3, coordinato con il D.L. n. 13 del 2007, art. 4, comma 1, conv. nella L. n. 46 del 2017, deve tener conto della posizione strutturalmente svantaggiata del cittadino straniero in relazione all’esercizio del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., nonchè dell’obbligo, imposto dall’art. 13 CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., di garantire un ricorso effettivo “ad ogni persona”, e ciò anche in relazione al quadro normativo innovato dal D.L. n. 113 del 2018, conv. nella L. n. 132 del 2018;

ne discende che la competenza territoriale a decidere sulle impugnazioni dei provvedimenti emessi dalla cd. Unità Dublino, o dalle sue articolazioni territoriali, si radica, secondo un criterio “di prossimità”, nella sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la struttura di accoglienza o il centro che ospita il ricorrente, anche nell’ipotesi in cui questi sia trattenuto in un centro di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 (si vedano in questo senso Cass. 31127/2019, Cass. 11873/2020, Cass. 23108/2020);

pertanto, in accoglimento del regolamento d’ufficio proposto, deve essere affermata la competenza territoriale della sezione specializzata per l’immigrazione del Tribunale di Torino, cui si rimette per il seguito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Torino, dinanzi al quale rimette le parti per il seguito.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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