Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2341 del 03/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 03/02/2020), n.2341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1086-2019 proposto da:
A.H., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PRESSO
LA PREFETTURA U.T.G. DI TORINO (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 11863/2018 del TRIBUNALE di TORINO del
16/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI
ALBERTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con decreto in data 16 novembre 2018 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto dal cittadino pakistano A.H. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Novara al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e s.s. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia A.H. al fine di far valere due motivi di impugnazione;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente, al fine di assolvere all’obbligo previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, ha prodotto una copia autentica della decisione impugnata che riporta soltanto le pagine dispari del provvedimento impugnato, all’interno delle quali risulta illustrata la valutazione in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rese dal migrante ma non sono presenti i motivi per cui il giudice di merito ha ritenuto di non concedere le diverse forme di protezione internazionale richieste;
ne consegue l’improcedibilità del ricorso;
invero nel giudizio di cassazione viola il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, e rende improcedibile il ricorso, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata mancante di metà delle pagine, poichè la mancanza di una parte così consistente dell’atto impugnato esclude che sia possibile ricostruire il contenuto della motivazione in relazione alle censure del ricorso (Cass. 17065/2007; nello stesso senso si vedano Cass. 25407/2016 e Cass. 11005/2003);
4. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile;
il rilievo ha carattere assorbente e impedisce l’esame dei motivi di ricorso presentati;
la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente se dovuto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 3 febbraio 2020