Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2341 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21639/2006 proposto da:

M.S.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 68, presso lo studio

dell’avvocato PARDINI Luca, rappresentato e difeso dall’avvocato

VECOLI RENZO SERAFINO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONCERIA BERTINI FRANCO S.R.L. (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante Sig. B.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI Benito, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 739/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Locazioni, emessa il 19/01/2005, depositata il 18/05/2005,

r.g.n. 1962/A/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato BENITO PANARITI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 16.12.2002, la Conceria Bertini Franco s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, M.S.A.C., conduttore del fondo ad uso negozio posto in (OMISSIS), chiedendo convalidarmi lo sfratto per morosità contestualmente intimato;

rappresentava che il convenuto era moroso nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di novembre e dicembre del 2002, per complessivi Euro 635,02, oltre Iva. All’udienza di convalida l’intimato, costituitosi, contestava la morosità e depositava copia delle attestazioni di bonifico bancario comprovanti il pagamento dei canoni di tutte le mensilità fino alla data dell’udienza. Respinta la richiesta di convalida e disposto il mutamento dei canoni di tutte le mensilità fino alla data dell’udienza. Respinta la richiesta di convalida e disposto il mutamento del rito, all’esito di istruttoria solo documentale, con sentenza pronunciata all’udienza del 22.6.2004 ed contestualmente depositata il Tribunale, respinta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal convenuto e ritenuta la gravita dell’inadempimento in considerazione del fatto che la mensilità del novembre 2002 risultava pagata con bonifico del 24.12.2002 e quindi oltre venti giorni di cui alla L. n. 391 del 1978, art. 5, la mensilità del dicembre 2002 risultava pagata dopo la notifica della citazione e alla data corrente non risultavano pagate le ultime tre mensilità, dichiarava risolto per inadempimento del conduttore il rapporto di locazione e lo condannava al rilascio.

A seguito dell’appello del M.S.A., costituitosi l’appellato, la Corte d’Appello di Firenze, con la decisione in esame n. 739 depositata in data 18.5.2005, rigettava il gravame e confermava quanto statuito in primo grado, affermando che “nel caso di specie, come si rileva dagli stessi documenti prodotti dall’odierno appellante, si osserva che il pagamento di ogni rata del canone di locazione per lungo tempo fu effettuato con notevole ritardo, a volte superiore ai tre mesi; non può quindi esservi dubbio che tale comportamento, reiterato più volte, sia notevolmente lesiva dell’interesse del locatore e, tenuto conto del principio sopra accennato debba senz’altro esser qualificato inadempimento grave per gli effetti di cui all’art. 1455 c.c., idoneo quindi a provocare la risoluzione.

Ricorre per cassazione il M.S. con quattro motivi; resiste con controricorso la conceria Bestini.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 1406 c.c. “in quanto la Conceria Bestini Franco s.r.l. non è legittimata attiva poichè manca per l’efficacia della cessione il consenso dell’odierno ricorrente. Infatti il Dott. M.S.A. ebbe a stipulare il contratto di locazione ad uso non abitativo con M.L. e P.S. con atto del 17.12.1998.

Successivamente gli stessi vendettero il bene de quo alla Professional Ducato s.p.a., dando atto nel medesimo rogito che tale società aveva concesso alla Conceria i medesimi rogita che tale società aveva concesso alla Conceria i medesimi immobili in locazione finanziaria”.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1453 c.c., comma 3, “in quanto nella motivazione la Corte d’Appello, in riferimento all’accettazione delle somme a titolo di canone locatizio da parte della Conceria, avvenuto anche dopo l’inizio del processo di primo grado, afferma che comunque sarebbero state dovute e quindi il comportamento tenuta dalla stessa e non sarebbe rilevante ai fini della risoluzione contrattuale”.

Con il terzo motivo si deduce difetto di motivazione “in quanto la Corte d’Appello di Firenze, riguardo all’adempimento successivo effettuato dall’odierno ricorrente ed accettato dalla Conceria Bertini, non ha sufficientemente valutato se tale pagamento di canoni determinasse il venire meno della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione del contratto”.

Con il quarto motivo si deduce contraddittorietà della motivazione “in quanto da una parte la Corte D’Appello di Firenze afferma che la disposizione contenuta nella L. n. 392 del 1978, art. 5 è dettata per il tipo contrattuale della locazione ad uso abitativo e non estensibile al tipo contrattuale applica il principio che immediatamente prima aveva escluso, ovverosia valuta il comportamento del ricorrente come idoneo ad essere qualificato grave inadempimento per la dichiarazione risolutiva del contratto di locazione ad uso non abitativo”.

Il ricorso non merita accoglimento.

Tutti i motivi infatti, pur deducendo in alcuni casi violazione di legge, tendono ad un non consentito riesame di circostanze di fatto, elementi documentali e probatori non esaminabili nella presente sede di legittimità; in particolare, il ricorrente, si limita a prospettare una “diversa interpretazione” delle vicende di causa in modo difforme da quanto statuito dai Giudici di merito riguardo alla ritenuta morosità in questione quale “grave inadempimento” per la dichiarazione risolutiva del contratto di locazione ad uso non abitativo.

Tra l’altro, come sopra riportato, la Corte ha ampiamente e logicamente motivato, senza contraddizioni (come sostenuto nel quarto motivo), risultando chiaro che ha valutato un caso di morosità di una locazione ad uso non abitativo.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA