Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23409 del 24/08/2021
Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 24/08/2021), n.23409
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9486/2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te
domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
M.R. di M.M. & C. s.a.s., in persona del
legale rapp.te p.t., M.M., M.L., C.C.,
elett.te dom.ti in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II n. 18, presso
lo studio Grez & Associati, unitamente all’avv. Leonardo Masi,
da cui sono rapp.ti e difesi come da mandato in calce al
controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1959/25/17 della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana, depositata il 19/9/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 giugno 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. con sentenza n. 1959/25/17, depositata il 19 settembre 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 182/1/14 della CTP di Prato, con compensazione delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento, relativi ad IRAP ed IVA per l’anno di imposta 2008, che conseguivano il disconoscimento della deducibilità di costi sostenuti per la sponsorizzazione di una società sportiva, riqualificati quale atto di mera liberalità;
3. la CTP aveva accolto il ricorso sul presupposto che i costi di sponsorizzazione, oggettivamente sostenuti, in quanto spese di pubblicità presentassero il requisito di inerenza richiesto ai fini della deducibilità; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado con analoga motivazione;
4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 19-3-2018, affidato a due motivi; i contribuenti resistevano con controricorso e depositavano memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. con nota depositata in data 13 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate comunicava che i contribuenti avevano formulato istanza per la definizione del giudizio del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;
2. con analoga istanza del 21 maggio 2021 i contribuenti depositavano la documentazione che attestava il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex D.L. n. 119 del 2018, e chiedevano che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio;
OSSERVA CHE:
1. l’istanza presentata dall’Agenzia delle Entrate attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;
2. nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
3. che, pertanto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, di tale comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;
4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020)
5.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia vedi Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
PQM
La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021