Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23409 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2277-2018 proposto da:

D.P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA

35, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO MAZZEI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ACHILLE SEPE;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO

FRANCESCO ANZANI 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI TECCE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO FASANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1908/2017 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

F.S. propose innanzi al Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi opposizione al precetto intimato da D.P.R., per spese processuali derivanti da sentenza della Corte di Cassazione, allegando in compensazione il controcredito rappresentato dall’importo corrisposto per la caparra relativa a contratto preliminare dichiarato nullo nell’ambito del giudizio conclusosi con la sentenza di legittimità di cui sopra. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Fasano. Con sentenza di data 30 ottobre 2017 il Tribunale di Avellino accolse l’appello, dichiarando l’inesistenza del diritto ad agire esecutivamente. Osservò il Tribunale che, con la dichiarazione di nullità del contratto preliminare passata ormai in cosa giudicata, il versamento della caparra era diventato un indebito fondante il diritto alla restituzione del solvens.

Ha proposto ricorso per cassazione D.P.R. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del secondo motivo e di inammissibilità per il resto del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria dalla parte resistente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che fin dal primo grado era stata eccepita la litispendenza con altri giudizi pendenti fra le stesse parti per le medesime ragioni e che deve essere dichiarata la litispendenza stante il rischio di giudicati contrastanti.

Il motivo è inammissibile. Va premesso che risulta non osservato l’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto nessuna indicazione specifica del tenore delle domande riguardo alle quali sarebbe stato rilevante l’art. 39 c.p.c., viene fornita. Peraltro per quelle domande che pendevano davanti allo stesso ufficio il problema sarebbe stato riconducibile all’art. 273 c.p.c. o all’art. 274 c.p.c..

La questione relativa alla sussistenza della litispendenza deve comunque essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della relativa pronuncia e, dunque, avuto riguardo anche agli eventi processuali sopravvenuti; pertanto, l’eccipiente deve produrre la relativa idonea documentazione anche in cassazione, non essendo soggetti alla preclusione disposta dall’art. 372 c.p.c., gli atti concernenti questioni proponibili in ogni grado di giudizio e rilevabili d’ufficio, come la questione relativa alla litispendenza (fra le tante da ultimo Cass. 22 dicembre 2016, n. 26862). L’onere processuale non risulta assolto con riferimento all’adunanza fissata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 615-617 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che con l’opposizione a precetto risulta opposto in compensazione un credito sorto in epoca antecedente al titolo esecutivo giudiziale, rappresentato dalla condanna alle spese in relazione alla soccombenza circa la domanda ai sensi dell’art. 2932 c.c., proposta dal Fasano, senza che mai in quel giudizio fosse stata chiesta la restituzione della caparra, con inevitabile preclusione del motivo di opposizione. Aggiunge che comunque il credito sarebbe prescritto e privo di requisiti di liquidità ed esigibilità, tale pertanto da dover essere accertato giudiziariamente.

Il motivo è manifestamente infondato. Qualora all’atto della stipula di un contratto preliminare di compravendita il promissario acquirente abbia versato al promittente venditore una somma a titolo di caparra confirmatoria ed il contratto preliminare sia stato successivamente dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato, il promissario acquirente ha diritto – in considerazione della retroattività della caducazione del titolo che giustificava detto versamento – alla restituzione della caparra confirmatoria, trattandosi di una prestazione ormai “sine causa” (Cass. 25 febbraio 2008, n. 4801).

L’opposizione in compensazione del credito derivante dalla corresponsione della caparra non è preclusa dal giudicato avente ad oggetto la nullità del relativo titolo contrattuale per le due seguenti ragioni.

1) Dal punto di vista dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., il credito per le spese giudiziali liquidate nella sentenza non esisteva ancora allorchè si svolse il giudizio avente ad oggetto il rapporto contrattuale, sicchè, potendo operare la compensazione solo dal giorno della coesistenza dei due debiti (art. 1242 c.c.), il debitore ha potuto opporre in compensazione il controcredito in questione solo dal giorno della condanna alla rifusione delle spese.

2) Dal punto di vista del giudicato sulla nullità del contratto non vi è preclusione ad opporre la ripetizione di quanto corrisposto in virtù del negozio caducato poichè è l’accertamento del singolo effetto che, implicando la cognizione dell’intero rapporto giuridico complesso, presuppone l’esistenza del fatto costitutivo e l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, dedotti o deducibili (cfr. Cass. Sez. U. 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243), ma non il contrario. La deduzione in giudizio di un singolo credito coinvolge, quale oggetto del giudicato, anche l’accertamento dell’esistenza e validità del rapporto giuridico dal quale il singolo credito trae origine. Il giudicato derivante da domanda di accertamento del rapporto fondamentale ha invece per oggetto l’entificazione dell’insieme dei singoli rapporti da esso derivanti in quanto tale e distinta da essi (tant’è che a differenza dei singoli rapporti non attribuisce al titolare alcun bene in modo diretto), sicchè il giudicato in ordine al rapporto obbligatorio complesso non preclude il successivo accertamento relativo alla semplice coppia diritto-obbligo.

Quanto alla questione della prescrizione, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la ricorrente non ha specificatamente indicato se e quando la relativa eccezione sia stata proposta nel giudizio. Circa infine la questione della liquidità del credito, trattasi di valutazione del giudice di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità (Cass. 16 novembre 1996, n. 10065).

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il Tribunale non ha rilevato l’inammissibilità dell’appello per assenza di specifici motivi ed introduzione di domande nuove.

Il motivo è inammissibile. In violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, la ricorrente non ha indicato in modo specifico il contenuto dell’atto di appello e non ha illustrato le modalità in cui l’impugnazione è stata proposta. Il mancato assolvimento dell’onere processuale non consente al Collegio di accedere al fascicolo processuale, come pure sarebbe stato consentito dalla natura processuale della violazione denunciata.

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che il Tribunale, nonostante non avesse accolto tre delle domande proposte, accogliendone solo una, non ha disposto la compensazione delle spese processuali.

Il motivo è inammissibile. In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte (fra le tante da ultimo Cass. n. 24502 del 2017 e già Cass. Sez. Un. 14989 del 2005).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del procuratore anticipatario e che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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