Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23409 del 17/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. II, 17/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 17/11/2016), n.23409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6289-2012 proposto da:

S.R., (OMISSIS), SC.RA. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENNIO Q. VISCONTI 11, presso

lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO MARIA CAIANIELLO;

– ricorrenti –

contro

D.P., D.E., D.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo

studio dell’avvocato ANTONIO BARILE, rappresentate e difese

dall’avvocato ANTONIO BOFFI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 44/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato DE LUCA Ugo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CAIANIELLO Francesco Maria, difensore dei ricorrenti

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, condanna alle spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento 3 motivo,

rigetto dei restanti motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fratelli S.R. e Sc.Ra., eredi di S.L., ricorrono contro le signore E., A. e D.P. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Napoli ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva respinto la loro domanda di trasferimento di un appezzamento di terreno ai sensi dell’art. 2932 c.c..

In fatto, per quanto qui ancora interessa, la domanda degli attori si fondava su un accordo transattivo concluso il (OMISSIS) con cui le signore D. avevano promesso di trasferire al defunto padre degli attori, S.L., ed allo stesso S.R., fittavoli del fondo (OMISSIS), una parte di tale fondo, in cambio della rinuncia dei fittavoli al possesso dell’intero fondo, alla proroga legale ed al diritto di prelazione loro spettante secondo la legislazione agraria, nonchè ad ogni indennizzo per le migliorie e addizioni apportate al fondo.

La corte di appello ha condiviso il rilievo del primo giudice che il contratto preliminare del (OMISSIS) non consentiva una precisa individuazione delle porzioni di suolo da trasferire e che, pertanto, tale preliminare doveva giudicarsi insuscettibile di esecuzione in forma specifica, alla stregua del principio espresso nella sentenza di questa Corte n. 11874/02, che, poichè la pronunzia ex art. 2932 c.c. deve corrispondere esattamente al contenuto del preliminare, la individuazione del bene oggetto del trasferimento deve avvenire esclusivamente in base ai dati contenuti nel contratto stesso, senza possibilità di attingere ad altra documentazione.

La corte d’appello ha inoltre disatteso l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado dedotta dall’appellante sul rilievo che il tribunale aveva deciso la controversia in base ad una questione rilevata di ufficio e non previamente sottoposta alle parti; secondo la corte distrettuale, l’art. 183 c.p.c., comma 4 che impone al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio, non sanzionerebbe con la nullità della sentenza la violazione di tale prescrizione.

Le signore D. si sono costituite con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 12.7.16, per la quale solo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346, 1351, 1418 e 2932 c.c., nonchè il vizio di omessa e insufficiente motivazione, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo che non fosse possibile determinare aliunde il contenuto del contratto preliminare, ai fini della pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c..

Il motivo va disatteso.

Osserva preliminarmente il Collegio che l’accertamento operato dalla corte di appello in ordine alla insufficienza del testo del contratto (OMISSIS) ai fini dell’esatta identificazione del terreno da trasferire costituisce l’esito di una interpretazione negoziale non censurabile in questa sede se non sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale o delle individuazione di vizi logici della motivazione e, in concreto, non censurata nel motivo in esame.

Tanto premesso, il Collegio rileva che la regula juris che è stata applicata nella sentenza gravata – secondo la quale, ai fini della esecuzione di un contratto in forma specifica ex art. 2932 c.c., è necessario che il medesimo contenga la compiuta identificazione del bene da trasferire – non merita le critiche mosse dai ricorrenti; tale tesi risulta infatti conforme al principio di diritto ancora di recente affermato da questa Sezione (sent. n. 252/13), ed al quale il Collegio intende dare continuità e seguito, che l’oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti storici esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l’identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c.; caso nel quale, per contro, è necessario che la esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento; con la precisazione che, trattandosi di contratto per il quale è imposta la forma scritta, l’accertamento della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell’oggetto del preliminare è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato di legittimità solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e artt. 112, 183 e 354 c.p.c., in cui la corte napoletana sarebbe incorsa rigettando il motivo di appello con cui essi avevano censurato la sentenza di primo grado per aver deciso la causa sulla base di una questione l’inidoneità del contratto preliminare inter partes ad essere eseguito in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c. – rilevata d’ufficio e non previamente sottoposta alle parti.

Al riguardo il Collegio sottolinea che le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito, con la sentenza n. 20935/09, che nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione mista di fatto e di diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (come, nella specie, ha fatto il tribunale di Santa Maria Capua Vetere), la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio.

Alla stregua di tali principi, il motivo di ricorso in esame risulta inammissibile per carenza di specificità in quanto, posto che la dedotta nullità della sentenza del tribunale non avrebbe comunque potuto far regredire il giudizio in primo grado, sarebbe stato onere dei ricorrenti indicare a questa Corte quali preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili) essi avessero chiesto di rimuovere con il loro atto di appello. Nel ricorso, invece, si fa riferimento soltanto ad argomentazioni comunque sottoposte al giudice di appello (“le argomentazioni riprese nel primo motivo di appello”, vedi pag. 14, rigo 19, del ricorso per cassazione) o a mezzi istruttori (interrogatorio formale delle convenute, prova per testi, consulenza tecnica, vedi pag. 14, righi 23, 24 e 25, del ricorso per cassazione) che i ricorrenti non precisano se siano stati richiesti nell’atto di appello e in relazione al cui mancato espletamento nel giudizio di appello, comunque, non viene formulata alcuna censura nei confronti della sentenza gravata.

Con il terzo, e ultimo, motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 2932 c.c., in cui la corte partenopea sarebbe incorsa ritenendo inammissibile, perchè non proposta in primo grado, la domanda di restituzione del prezzo corrisposto dai ricorrenti alle promittenti venditrici. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha disatteso la richiesta dei fratelli S. di restituzione del prezzo corrisposto in base al contratto preliminare sull’argomento che tale domanda non era stata proposta nel primo grado di giudizio.

I ricorrenti sostengono che la restituzione del prezzo versato in base ad un contratto dichiarato nullo costituirebbe conseguenza automatica della declaratoria di nullità e, pertanto, dovrebbe essere disposta ope judicis, anche in assenza di esplicita domanda. La tesi è giuridicamente infondata e si fonda su un’erronea lettura della giurisprudenza di questa Corte. Se è vero, infatti, che, qualora venga acclarata la mancanza di una “causa adquirendi” – tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente l’azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo (così Cass. 2956/11, che da tale principio trae la conseguenza che, ove sia proposta una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e il giudice rilevi, d’ufficio, la nullità del medesimo, l’accoglimento della richiesta restitutoria conseguente alla declaratoria di nullità non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) è altrettanto vero, tuttavia, che l’azione di ripetizione di indebito oggettivo può essere accolta solo in quanto sia stata esercitata, ossia solo in quanto la domanda restitutoria sia stata (tempestivamente) proposta in giudizio (si veda il paragrafo 4.1 della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14828/12, in cui si precisa: “Altro esito del rilievo d’ufficio della nullità e del relativo accertamento è l’accoglimento di ogni richiesta formulata unitamente alla domanda di risoluzione e compatibile con la diversa ragione rappresentata dalla nullità, come avviene nel caso di domanda restitutoria.”; affermazione che, se svincola la domanda restitutoria dall’azione di impugnativa contrattuale esercitata dalla parte, consentendone l’accoglimento anche quando la nullità della causa adcquirendi sia stata rilevata di ufficio del giudice, postula tuttavia che detta domanda restitutoria sia stata proposta dalla parte stessa).

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA