Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23409 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17653/2010 proposto da:

CENTRO VACANZE SRL (OMISSIS), incorporante la K Camp Commerciale

Veicoli Ricreazionali, in persona del suo legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIGRE’ 37, presso lo studio

dell’avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GOLINELLI Luciano giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BOCARS SNC DI CAVAZZI THOMAS & CAVAZZI PAOLO (OMISSIS), in

persona dei suoi soci, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BISIO 22, presso lo studio dell’avvocato TAMBURELLI ALESSANDRA,

rappresentata e difesa dagli avvocati GORI Guido, GORI FRANCESCA

ROMANA giusta delega in calce alla memoria;

– resistente –

avverso la sentenza n. 71/2010 del TRIBUNALE di BOLOGNA, SEZIONE

DISTACCATA di IMOLA del 2/04/2010, depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA; è

presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La Centro Vacanze ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la Bocars s.n.c. di Gavazzi Thomas e Gavazzi Paolo avverso la sentenza del 25 maggio 2010, con la quale il Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola, investito dalla detta s.n.c. dell’opposizione contro un decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla ricorrente, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza per territorio del Tribunale di Rimini.

L’intimata ha resistito con memoria.

p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 ter c.p.c., è stata formulata richiesta di conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero sono state notificate all’avvocato della ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Il Pubblico Ministero ha concluso per la fondatezza dell’istanza di regolamento di competenza.

p.2. Il Collegio condivide la conclusione del Pubblico Ministero, ma ritiene che essa sia giustificata da ragioni preliminare e diverse da quelle ch’Egli ha prospettato e che la Corte, nell’esercizio dei suoi poteri di statuizione d’ufficio sull’istanza di regolamento deve rilevare d’ufficio, anche al di là dei motivi dedotti nell’istanza, purchè con riferimento alla incompetenza o competenza dichiarate.

La ragione di fondatezza del ricorso si rinviene nella incompletezza dell’eccezione di incompetenza territoriale formulata nella citazione in opposizione dalla Bocar s.n.c..

Invero, dall’esame di tale citazione, che si rinviene nel fascicolo d’ufficio, emerge che, vertendosi in tema di controversia relativa a diritti di obbligazione, riguardo alle quali, con i fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c. (quest’ultimo rilevante nella specie), concorrono i fori facoltativi di cui all’art. 20 c.p.c., l’eccezione di incompetenza, secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, avrebbe dovuto prospettarsi necessariamente con la contestazione del foro del giudice adito con riguardo a tutti i possibili fori concorrenti, mentre non solo non lo è stata, ma, se anche lo fosse stata, non avrebbe potuto fondatamene attingere il foro generale della convenuta sostanziale ed opponente al decreto ingiuntivo, perchè esso si situava in Bologna.

Queste le ragioni di tali conclusioni.

Dall’esame della citazione in opposizione emerge che la contestazione della competenza del foro di Bologna, Sezione Distaccata di Imola, venne contestata soltanto con riferimento ai fori di cui all’art. 20 c.p.c., in particolare sostenendosi che la parte opposta non aveva sede in Imola e, dunque, colà non si situava il forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 1182 c.c., comma 3 (per non essere in Imola la sede della stessa, ma solo l’attività manifatturiera (sic), e, quindi, asserendosi – peraltro genericamente – (pagina 4) che anche il forum contractus non si radicava in Imola.

Nessuna contestazione del foro generale di cui all’art. 19 c.p.c., comma 2, figura, invece, nell’atto. Foro generale che era riferibile all’opponente quale convenuta in senso sostanziale.

La mancanza di contestazione del foro generale rese allora irrilevante l’eccezione di incompetenza, siccome ritiene la consolidata giurisprudenza di questa Corte: si vedano, da ultimo, Cass. (ord.) n. 3989 del 2011, Cass. (ord.) n. 21899 e (ord.) n. 24277 del 2007).

p.3. Va detto anzi che, in disparte l’incompletezza, se anche il foro generale fosse stato oggetto di contestazione, tale contestazione si sarebbe dovuta ritenere priva di fondamento, atteso che il foro generale risultava palesemente compreso nel circondario del Tribunale di Bologna, in quanto dalla stessa citazione in opposizione risultava che la Bocars s.n.c. aveva sede in (OMISSIS), come si leggeva (e si legge) nella intestazione della citazione stessa. E’ appena il caso di rilevare che la radicazione dell’azione monitoria presso la Sezione Distaccata di Imola anzichè presso la sede centrale di Bologna non evidenziava alcuna inosservanza delle regole sulla competenza, bensì solo della regola di distribuzione della competenza all’interno dello steso ufficio rappresentato dal Tribunale felsineo (in termini si veda, da ultimo, Cass. (ord.) n. 13200 del 2011).

p.4. Dai rilievi svolti consegue che dev’essere dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna Sezione Distaccata di Imola, davanti al quale le parti riassumeranno la controversia nel termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente.

p.5. Le spese giudiziali sul regolamento seguono la competenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione Distaccata di Imola, davanti al quale rimette le parti, con termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna parte resistente alla rifusione alla parte ricorrente delle spese del giudizio di regolamento di competenza, liquidate in Euro millecinquecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA