Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23408 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 26/10/2020), n.23408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30387/2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 2365/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICETI.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, O.M., è cittadino (OMISSIS), della regione dell'(OMISSIS). Racconta di essere fuggito dal paese di origine perchè inserito in una serie di vendette e ritorsioni tra comunità tribali, attuate attraverso incendi ed uccisioni, a causa delle quali erano rimaste vittime sia la madre che la figlia: il che lo aveva indotto ad abbandonare la Nigeria.

Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria, o comunque il permesso per motivi umanitari.

La Commissione territoriale non ha creduto al suo racconto ed ha respinto le domande.

O.M. ha proposto ricorso al Tribunale, davanti al quale ha nuovamente raccontato la sua versione dei fatti, ma anche il giudice di primo grado ha ritenuto poco credibile il racconto confermando la decisione della Commissione territoriale.

Il ricorrente ha fatto dunque appello, e la corte di secondo grado, oltre a ribadire la scarsa credibilità del racconto, ha altresì ritenuto che nella regione dell’Edo State non vi sia una generalizzata situazione di conflitto armato.

Il ricorrente contesta questa decisione con un solo motivo. Non v’è controricorso del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorrente è stato ascoltato due volte: dapprima davanti alla Commissione Territoriale e poi davanti al Tribunale, fornendo due versioni in parte diverse l’una dall’altra, il che, oltre ad altri elementi di fatto, ha indotto il Tribunale a ritenere poco credibile la narrazione e la corte di appello a confermare questo giudizio di inverosimiglianza. Con l’aggiunta che non vi sarebbe uno specifico motivo di impugnazione sul punto.

La corte di secondo grado, inoltre, ha ritenuto che la situazione della regione di provenienza non è tale da comportare pericoli in caso di rimpatrio.

2.- Il ricorrente propone un solo motivo di ricorso, che denuncia insieme sia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, sia del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Secondo il ricorrente, nel valutare ciascuna delle forme di tutela richieste, la corte avrebbe dato poco peso alla individualizzazione della vicenda, ossia: avrebbe dovuto valutare la situazione della Nigeria alla luce del racconto del ricorrente, e dunque non già valutare se vi fossero pericoli per i civili in generale, a causa di un generalizzato conflitto armato, ma se vi fossero pericoli per il ricorrente, che aveva narrato una vicenda specifica di persecuzione proveniente dai clan locali e non da istituzioni o poteri nazionali.

2.1. Il motivo è infondato.

Va premesso che entrambe le corti hanno ritenuto poco credibile il racconto del ricorrente. Sebbene ci sia qualche decisione di questa corte in senso contrario, va ribadito che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018; Cass. 28862/2018; Cass. 33858/2019).

Questa regola trae argomento dal fatto che la credibilità del racconto serve a poter effettuare una individualizzazione dell’accertamento, ossia ad accertare le condizioni del diritto alla protezione non in astratto, ricavandole semplicemente dalla situazione del paese di origine, bensì in concreto, ossia tenendo conto della condizione personale del ricorrente, vale a dire di quanto costui rischia come individuo, per la sua personale situazione.

Il giudizio di credibilità è un giudizio di fatto, non censurabile in Cassazione, se non per difetto di motivazione, come ha effettivamente fatto il ricorrente (Cass. 3340/2019).

Nel caso presente, peraltro, tale giudizio di fatto, sulla credibilità del racconto del ricorrente, non è stato da questi contestato in modo specifico, tanto meno con i motivi di appello, che non sono stati indirizzati a contestare la valutazione di inverosimiglianza, con la conseguenza che il relativo accertamento è definitivo.

Ma, anche ammesso che il giudizio di non credibilità non preclude la valutazione della situazione oggettiva del paese di origine, anche per via di una valutazione dell’incidenza del conflitto armato generalizzato sui civili in quanto tali (e dunque a prescindere dalla loro condizione soggettiva), la corte di merito, con accertamento in fatto adeguatamente motivato, ha escluso situazioni di pericolo nella zona dell’Edo State, da cui previene il ricorrente e questo giudizio non viene contestato, quanto ai profili di legittimità.

Infine, non una specifica censura relativamente al capo di sentenza che riguarda il permesso per motivi umanitari, nel senso che non è contestata la ratio decidendi (la quale giustifica il rigetto sulla base di una totale mancanza di prova della integrazione raggiunta in Italia dal ricorrente).

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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