Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23408 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 291-2018 proposto da:

HOTEL LIBERTY MALE’ DI M.A.P. E F. & CO.

SAS, in persona del Socio Accomandatario, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa da BERNARDINO PASANISI;

– ricorrente –

contro

G.M.S., L.V.M., F.W.,

B.P.F., T.C., M.C.,

C.V.P., L.C., L.A., F.T.,

B.E., F.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CARMINE LATTARULO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1268/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 05/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

L.C. ed altri convennero in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Taranto Hotel Liberty Malè s.a.s. di M.A.P. e F. & C. chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato per l’acquisto di Skipass nella settimana di villeggiatura a partire dal 23 dicembre 2011 deducendo che il relativo costo doveva intendersi incluso nel costo del servizio alberghiero. Il giudice adito rigettò la domanda, disponendo la compensazione delle spese processuali “sussistendo motivi di giustizia sostanziale”. Avverso detta sentenza proposero appello principale gli originari attori ed incidentale la società alberghiera con riferimento al capo delle spese. Con sentenza di data 5 maggio 2017 il Tribunale di Taranto rigettò entrambi gli appelli, disponendo la compensazione delle spese processuali.

Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, con riferimento all’appello incidentale, che “invero nella fase precontrattuale l’Hotel Liberty Malè ben avrebbe potuto rendere ancor più intelligibile il contenuto dell’offerta, specificando espressamente che l’arrivo in albergo dopo la data del 21 dicembre 2011 non avrebbe dato diritto all’offerta gratuita delle tessere Free Sky”. Aggiunse che sussistevano giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese anche del secondo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione Hotel Liberty Malè s.a.s. di M.A.P. e F. & C. sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che il Giudice di Pace aveva disposto la compensazione fuori dei casi previsti dalla legge, e cioè, salvo il caso della reciproca soccombenza, i casi di mutamento della giurisprudenza.

Il motivo è manifestamente infondato. Va premesso che oggetto di impugnativa è solo il rigetto dell’appello incidentale riguardo alla compensazione delle spese disposta in primo grado e non la compensazione disposta in relazione alle spese del grado di appello.

Corte Cost. 19 aprile 2018, n. 77 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il giudice costituzionale ha considerato che le ipotesi illegittimamente escluse dalla disposizione censurata siano da identificare in in quelle che siano riconducibili alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” “e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'”assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale”.

Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi – dichiarative di illegittimità costituzionale – eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perchè l’illegittimità costituzionale ha per presupposto l’invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell’incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d’incostituzionalità (fra le tante Cass. 20 novembre 2012, n. 20381; 6 maggio 2010, n. 10958). La norma trova pertanto applicazione nel caso di specie così come risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Ai fini della compensazione delle spese di primo grado deve tenersi conto della motivazione della sentenza di appello.

La sentenza d’appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente a quella di primo grado, sicchè il giudice del gravame che confermi la decisione impugnata, la cui conclusione sia conforme a diritto, sulla base di ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di prime cure, non viola alcun principio di diritto; la portata della decisione va, quindi, interpretata secondo i criteri ed i limiti della nuova motivazione della sentenza di appello (Cass. 10 gennaio 2017, n. 352; 10 ottobre 2003, n. 15185).

Il Tribunale ha conferito rilievo, ai fini della compensazione delle spese di primo grado, alla scarsa chiarezza del comportamento della parte in sede precontrattuale. Trattasi di profilo astrattamente valutabile dal punto di vista del dovere di buona fede che presiede alla fase prenegoziale. Ciò che a questa Corte compete valutare non è l’opportunità di disporre la compensazione sulla base del detto motivo, che è valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, ma l’astratta idoneità del motivo ad integrare il parametro normativo (Cass. n. 13767/2018 e n. 7523/2009), ossia l’assenza di un vizio di falsa applicazione della norma processuale. La circostanza valutata dal giudice di merito, in grado di incidere al livello del rapporto sostanziale sotto il profilo della buona fede precontrattuale, è suscettibile di rappresentare una concretizzazione della clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” previste dalla norma come risultante all’esito della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

La sopravvenienza nel corso del giudizio di legittimità della sentenza costituzionale n. 77 del 2018 costituisce ragione di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA