Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23408 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. II, 17/11/2016, (ud. 12/07/2016, dep. 17/11/2016), n.23408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6663-2012 proposto da:

S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CROCAMO;

– ricorrente –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA N.

2, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE MAUTONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 21/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato GOMBIA Loredana, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Stefano CROCAMO, che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvcato MOSCARELLI Bruno, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato MAUTONE Pasquale, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in sub

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora S.A. ricorre contro T.M. per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Salerno ha rigettato l’appello della stessa S. avverso la sentenza del tribunale di Vallo della Lucania che, in accoglimento della domanda del T., aveva dichiarato legittimo il recesso da quest’ultimo esercitato dal contratto preliminare concluso tra le parti in data (OMISSIS) e l’aveva condannata a restituire all’attore il doppio della caparra confirmatoria da costui versata.

B giudice di secondo grado ha ritenuto che la lettera dell’8/4/02, con cui la S. aveva comunicato di non poter consegnare l’immobile alla data pattuita del (OMISSIS), non poteva essere interpretata come una semplice richiesta di differimento del termine contrattuale di consegna ma, alla luce de) comportamento successivo della promittente venditrice (con particolare riguardo all’indebita fissazione all’altro contraente di un termine perentorio per l’accettazione del differimento ed alla successiva affermazione dell’intervenuta risoluzione del contratto preliminare per il mancato rispetto di detto termine da parte di costui) andava interpretata come preordinata alla definitiva sottrazione della promittente venditrice all’obbligo di concludere il contratto definitivo. La corte distrettuale affermava quindi che il mancato pagamento della seconda tranche di prezzo da parte del T. doveva considerarsi legittimato dal principio inadimplenti non est adimpledum e correttamente il primo giudice aveva ritenuto legittimo il recesso di costui, riconoscendone il diritto alla restituzione del doppio della caparra.

Il ricorso si articola in quattro motivi.

Il sig. T. si è costituito con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 12.7.16, per la quale solo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., comma 2, nonchè il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, in quanto la corte di appello avrebbe erroneamente assimilato ad un rifiuto di adempiere la richiesta della promittente venditrice di differire la consegna dell’immobile, senza tenere conto che il sig. T. aveva aderito alla richiesta di differimento della detta consegna con lettera del 18/4/02.

Il motivo è inammissibile perchè si fonda su un presupposto di fatto (che cioè con la lettera del 18/4/02 il promissario acquirente avrebbe prestato un’adesione incondizionata alla richiesta di differimento della consegna dell’immobile) che non emerge dalla sentenza gravata, alla quale peraltro non è stata specificamente mossa alcuna censura in relazione all’apprezzamento del contenuto della suddetta lettera del 18/4/02.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., nonchè il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia, in quanto la corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la venditrice volesse modificare unilateralmente le condizioni del preliminare di vendita; anche tale motivo va giudicato inammissibile perchè si fonda su un’interpretazione delle scritture negoziali scambiate tra le parti che non trova riscontro nella sentenza gravata, la quale peraltro non è stata specificamente censurata in relazione all’interpretazione di tali scritture nella stessa svolta.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1385, 1453 e 1454 c.c., nonchè il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo legittimo il recesso del promissario acquirente manifestato, in data 11/5/02, dopo che già si era verificata la risoluzione di diritto del contratto;

risoluzione causata, secondo la ricorrente, dall’inutile scadenza del termine per adempiere (30/4/02) assegnato dallo sig. T. alla sig.ra S. con la lettera del 18/4/02, qualificata nel motivo di ricorso quale diffida ad adempiere.

Il motivo non può trovare accoglimento per la novità della questione che con esso viene posta, la quale non risulta essere stata devoluta al giudice di secondo grado; detta questione non rientra, infatti, tra quelle dedotte nei motivi di appello proposti dalla sig. S. avverso la sentenza di primo grado (sintetizzati alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, la cui narrativa del processo viene integralmente recepita dalla ricorrente nelle pagg. 1-3 del ricorso per cassazione), con la quale era stata accolta la domanda principale del sig. T., di declaratoria della legittimità del suo recesso. Va al riguardo richiamato il fermo orientamento di questa Corte (tra le tante, sent. n. 19164/07) che nel giudizio di cassazione non si possano prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto (quali, nella specie, quelli legati all’interpretazione della lettera del T. del 18/4/02) non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di considerare I’ offerta reale effettuata dalla sig.ra S. in favore del promissario acquirente avente ad oggetto la restituzione della somma di Euro 15.619,71, pari a quanto da quest’ultimo versato a titolo di caparra confirmatoria, oltre interessi ed accessori. In particolare la ricorrente lamenta che la corte di appello non abbia rilevato l’errore in cui era incorso il primo giudice rigettando la richiesta di convalida della suddetta offerta reale (v. pag. 10, ultimo cpv, del ricorso, ove si dà atto che il Tribunale aveva “ritenuto di non dover convalidare l’offerta reale di detta somma sul presupposto che, essendo stata effettuata in data precedente il termine assegnato per l’adempimento, l’attore poteva avere ancora interesse a stipulare il definitivo ovvero a richiedere la restituzione del doppio in ipotesi di fallimento delle operazioni”)

Il motivo va rigettato, in quanto dallo svolgimento del processo rappresentato nel ricorso per cassazione (mediante l’integrale trascrizione, come già sopra evidenziato, dello svolgimento del processo riportato nella sentenza gravata) risulta che la statuizione del primo giudice della cui mancata riforma la ricorrente si duole in questa sede non aveva formato oggetto di alcuno dei motivi di appello riportati a pag. 2 e 3 sentenza qui impugnata. La corte distrettuale non è quindi incorsa nel vizio denunciato con il motivo in esame, in quanto la statuizione con cui il primo giudice aveva rigettato la domanda di convalida dell’offerta reale di restituzione della caparra effettuata dalla sig.ra S. non era stata appellata, con conseguente formazione del giudicato interno sulla stessa.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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