Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23408 del 10/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 17356/2010 proposto da:
IMAC SPA (OMISSIS), in persona dell’amministratore delegato,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONDOTTI 61 A, presso lo
studio dell’avvocato FORNARO Giuseppe, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GRISOLIA SERGIO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
RUBENS LUCIANO SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 293/2010 del TRIBUNALE di FERMO del
12/04/2010, depositata l’11/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p.1. La IMAC s.p.a. ha proposto istanza di regolamento di competenza contro la s.r.l. Rubens Luciano avverso la sentenza dell’11 maggio 2010, con la quale il Tribunale di Fermo ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la competenza per territorio del Tribunale di Venezia, Sezione Distaccata di Dolo, sulla controversia introdotta da essa ricorrente contro la Rubens Luciano per sentir dichiarare la risoluzione per inadempimento di un contratto di ideazione di modelli per scarpe per bambini, nonchè per sentir dichiarare che nulla era dovuto alla controparte in forza del contratto e per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.
L’intimata non ha resistito.
p.2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 ter c.p.c., è stata formulata richiesta di conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte.
Le conclusioni depositate dal Pubblico Ministero sono state notificate all’avvocato della ricorrente.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’infondatezza dell’istanza di regolamento di competenza.
Il Collegio rileva, tuttavia, d’ufficio che non è necessario procedere all’esame del merito dell’istanza, perchè essa è da ritenere improcedibile, in quanto parte ricorrente ha enunciato nell’istanza che il deposito della sentenza impugnata le sarebbe stato comunicato in data 25 maggio 2010, ma non ha prodotto con la copia autentica della sentenza stessa la relata della comunicazione del relativo biglietto di cancelleria, come avrebbe dovuto fare ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, giusta il principio di diritto consolidato, affermato da Cass. sez. un. n. 9004 del 2009, secondo cui “In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ., e dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2 e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato art. 369, comma 2) oppure attraverso le modalità previste dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 cod. proc. civ.; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività”.
p.2. Il ricorso è, dunque, dichiarato improcedibile.
L’esistenza della causa di improcedibilità rende superfluo rilevare che l’istanza figura notificata al difensore della resistente nel giudizio di merito presso un domicilio diverso da quello indicato nella sentenza impugnata e ciò senza che si dia data alcuna spiegazione di tale diversità.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di regolamento.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di regolamento di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011