Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23407 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 24/08/2021), n.23407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12699/2016 R.G. proposto da:

Fluid-O-Tech Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso

l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva, che, unitamente all’avv. Paolo

Centore, la rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia

(Milano), Sez. 36, n. 4930/36/15, del 19 ottobre 2015, depositata il

17 novembre 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2021

dal Consigliere Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memorie;

1. Vista l’istanza depositata dall’Agenzia delle entrate con la quale, dato atto della regolarità della definizione agevolata della controversia D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, si chiede l’estinzione del giudizio;

2. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese del giudizio.

PQM

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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