Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23407 del 24/08/2021
Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 24/08/2021), n.23407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12699/2016 R.G. proposto da:
Fluid-O-Tech Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 43, presso
l’avv. prof. Francesco D’Ayala Valva, che, unitamente all’avv. Paolo
Centore, la rappresenta e difende giusta delega in calce al
controricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia
(Milano), Sez. 36, n. 4930/36/15, del 19 ottobre 2015, depositata il
17 novembre 2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 giugno 2021
dal Consigliere Raffaele Botta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti hanno depositato memorie;
1. Vista l’istanza depositata dall’Agenzia delle entrate con la quale, dato atto della regolarità della definizione agevolata della controversia D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, si chiede l’estinzione del giudizio;
2. Ritenuto che le ragioni di definizione della controversia giustifichino la compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021