Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23407 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26601-2017 proposto da:

D.M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI

PIETRA PAPA 21, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7851/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

secondo quanto risulta indicato in ricorso D.M.D. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma Unicredit s.p.a. chiedendo la condanna al pagamento della differenza sul credito liquidato in suo favore nell’espropriazione presso terzi e rimasto incapiente. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello D.M.D.. Con sentenza di data 18 aprile 2017 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l’appello con condanna alle spese.

Ha proposto ricorso per cassazione D.M.D. sulla base di due motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e artt. 112 e 553 c.p.c., nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente che con l’atto di appello era stata denunciata la violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento per avere il Giudice Pace sostenuto che il creditore avrebbe potuto agire per il credito residuo nuovamente contro il terzo pignorato sulla base dell’ordinanza di assegnazione, la quale invece aveva esaurito i suoi effetti con la riscossione del credito assegnato. Aggiunge che vi è anche violazione delle norme sul procedimento stante l’idoneità dell’ordinanza di assegnazione a comprovare il credito lamentato dall’attore, non essendovi peraltro stata alcuna contestazione in ordine all’an sollevata dalla convenuta, che aveva anche formulato offerta banco iudicis.

Con il secondo motivo il ricorrente osserva che sussistevano ampie ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali.

Il ricorso è inammissibile per carenza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, previsto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. In luogo di esporre in modo sommario i fatti di causa il ricorrente ha ritrascritto lo svolgimento del processo che sarebbe stato riassunto dalla sentenza impugnata. Il testo ritrascritto non corrisponde però al contenuto della sentenza impugnata. Nell’impossibilità di accertare la fonte del rinvio operato dal ricorrente non è possibile ritenere integrato il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa.

Sussistono inoltre profili di inammissibilità per ciascuno dei motivi di ricorso.

Il primo motivo è inammissibile. Il motivo non rispetta la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Il ricorrente ha invero omesso di indicare quale sia stato lo specifico contenuto dell’atto di appello con riferimento alla denunciata violazione dei principi regolatori della materia e delle norme sul procedimento. Risultano esclusivamente indicate delle pagine dell’atto di appello ma non risulta illustrato, sia pure nelle sue linee essenziali, il contenuto dell’atto di appello con riferimento alla denuncia in discorso.

L’esigenza di rispetto dell’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è tanto più avvertita in quanto l’appello avverso le sentenze del Giudice di Pace per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005; 10 gennaio 2007, n. 284). Nella decisione impugnata si afferma che è stato fatto un generico riferimento ai principi regolatori della materia senza però indicare il principio violato. L’odierno richiamo alla violazione dell’art. 553 c.p.c., è peraltro inidoneo di per sè ad integrare violazione dei principi informatori della materia perchè essi rappresentano non tanto una regola di giudizio quanto piuttosto una limitazione del potere discrezionale nel determinare la regola equitativa del caso concreto, giacchè il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, deve necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia (Cass. 10 gennaio 2007, n. 284).

La prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risulta rispettata neanche con riferimento alla denunciata violazione delle norme sul procedimento. Il ricorrente non ha indicato quale sia stato lo specifico contenuto dell’atto di appello con riferimento alla denuncia della violazione delle norme sul procedimento, esigenza tanto più avvertita in quanto nella motivazione della decisione impugnata si riconduce la denuncia in discorso alla violazione dell’art. 553 c.p.c., mentre nell’odierno motivo di censura la violazione delle norme sul procedimento viene ricondotta alla ritenuta inidoneità probatoria dell’ordinanza di assegnazione, oltre che del contegno processuale della controparte.

Si consideri che la norma dell’art. 553 c.p.c., pur essendo processuale, nel giudizio in questione non svolge rilievo come tale, bensì come norma sostanziale regolatrice della materia del contendere.

E’ appena il caso di aggiungere che non risulta impugnato l’accertamento del giudice di appello per ciò che concerne la ratio decidendi della sentenza del Giudice di Pace, che non risiederebbe nell’ultrattività dell’ordinanza di assegnazione, ma nella carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria.

Il secondo motivo è inammissibile. Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre la compensazione delle spese processuali (fra le tante Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502 e 31 marzo 2017, n. 8421).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, peraltro con molteplici profili di inammissibilità, in relazione a domanda giudiziale avente ad oggetto somma di denaro non solo dall’ammontare estremamente esiguo ma della quale, come affermato dal medesimo ricorrente, era stato offerto dalla controparte il pagamento banco iudicis. La circostanza evidenzia una condotta di colposo abuso del processo integrante la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3. Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento dell’ulteriore somma, equitativamente determinata, di Euro 500,00.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, nonchè al pagamento della somma di Euro 500,00 a titolo di responsabilità aggravata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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