Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23407 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24706-2014 proposto da:

M.E., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA FIRENZE 25, presso lo studio dell’avvocato M.E.,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASSA RISPARMIO ORVIETO SPA, (Gruppo Creditizio Banca Popolare di

Bari – già Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Firenze) in

persona del Presidente pro tempore (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA I VIVANTI 157, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO PUGGIONI, che rappresentata e diferesa

dall’avvocato MICHELE GUERRIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4831/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/06/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.E. propone ricorso per cassazione contro la Cassa di Risparmio di Firenze spa, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma 17.9.2013, che ha rigettato il suo appello confermando la sentenza di primo grado, che a seguito di opposizione a d.i. proposta contestando di aver stipulato un finanziamento avendo seri dubbi sul riconoscimento della sua sottoscrizione sul contratto definitivo di finanziamento, tenuto conto del pagamento in corso di causa della somma dovuta, aveva revocato il d.i. dando atto che era cessata la materia del contendere, respingendo la riconvenzionale da lite temeraria e dichiarando inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di restituzione degli interessi versati asseritamente usurari.

L’appello era stato proposto chiedendo l’accoglimento della riconvenzionale per danni in euro 2.500.000 in ragione della natura temeraria della lite e la lesione della immagine di avvocato gerente uno studio internazionale e la condanna della banca a restituire gli interessi usurari corrisposti.

La Corte di appello, rilevato che non risultava impugnato il capo a) della sentenza e sul punto si era formato il giudicato, pur dando atto che la domanda ex art. 96 c.p.c. era proponibile in appello, la dichiarava infondata escludendo sia la soccombenza che la natura temeraria della lite e osservando che il saldo era avvenuto solo al 4/3/2004 tra l’udienza di p.c. e la discussione orale.

Quanto agli interessi nell’atto di opposizione si erano contestati l’an ed il quantum senza mai allegare la non debenza degli interessi e, avuto riguardo alla documentazione prodotta, il tasso non superava la soglia di usura.

Ricorre M. con unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste la Cassa di risparmio di Orvieto spa, subentrata alla intimata, che eccepisce l’inammissibilità del ricorso.

La ricorrente ha chiesto un rinvio per concomitante impegno professionale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente non può accogliersi l’istanza di rinvio per concomitante impegno professionale trattandosi di camera di consiglio non partecipata. La ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo perchè la Corte di appello non ha considerato, come risulta dagli atti e dalla ricevuta di bonifico del 31.5.2002 (già nel fascicolo di primo grado) che, oltre a quanto richiesto con D.I. ha dovuto versare un ulteriore importo di euro 5680 pena la mancata concessione della cancellazione dell’ipoteca, con l’interrogativo se non sono interessi usurari e la precisazione che il ricorso si fonda su n. 12 allegati. Ciò premesso, si osserva:

La Corte di appello, rilevato che non risultava impugnato il capo a) della sentenza e sul punto si era formato il giudicato, pur dando atto che la domanda ex art. 96 c.p.c. era proponibile in appello, la dichiarava infondata escludendo sia la soccombenza che la natura temeraria della lite e osservando che il saldo era avvenuto solo al 4/3/2004 tra l’udienza di p.c. e la discussione orale.

Quanto agli interessi nell’atto di opposizione si erano contestati l’an ed il quantum senza mai allegare la non debenza degli interessi e, avuto riguardo alla documentazione prodotta, il tasso non superava la soglia di usura.

Questa ratio decidendi non risulta sostanzialmente impugnata nè si considera che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come ritualmente eccepito dalla contro ricorrente, non consente l’impugnazione nei termini riferiti.

Non è ravvisabile una violazione dell’art. 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza è del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).

Il ricorso, peraltro, difetta di specificità ed introduce genericamente argomenti nuovi sia rispetto all’originario atto di opposizione sia rispetto ai motivi di gravame.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 1700 di cui 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettizzate nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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