Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23406 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 26/10/2020), n.23406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28953/2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimati –

Avverso la sentenza n. 4311/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICETI.

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, N.M., viene dal (OMISSIS). Ha chiesto protezione in Italia, sostenendo di essere fuggito dal suo paese perchè la zona in cui viveva, la regione del Casamance, era preda di azioni terroristiche poste in essere da ribelli, che mettevano in pericolo l’incolumità dei civili; nel suo racconto N.M. riferiva di non poter più rientrare in patria, proprio perchè quella del Casamance è l’unica regione in cu potrebbe trovare lavoro ed è quella di maggior pericolo.

La Commissione Territoriale ha respinto la sua richiesta, che era sia di protezione internazionale e sussidiaria, che volta comunque al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ha dunque fatto ricorso in Tribunale, che però ha rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente non aveva provato una sua condizione specifica e personale di vulnerabilità ed altresì che le condizioni del Senegal come risultanti da fonti attendibili non erano tali da costituire pericolo in caso di rientro.

La corte di appello, adita dal ricorrente per contestare la decisione di primo grado, ha confermato le valutazioni fatte dal Tribunale, rigettando il gravame.

Ora, N.M. ricorre con quattro motivi.

Non v’è costituzione del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La corte di appello sostanzialmente osserva che, da un lato, il ricorrente è incorso in contraddizioni durante le sue audizioni in Tribunale e davanti alla Commissione, in particolare sul numero dei figli e sull’esatta ubicazione della sua dimora senegalese, all’interno della Regione di Casamance.

Per altro verso, ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale quanto alla situazione di relativa tranquillità nel Senegal.

2.- Questa ratio decidendi è contestata dal ricorrente con quattro motivi, dei quali i primi tre denunciano un difetto di motivazione e di istruttoria; il quarto è riferito al rigetto della richiesta di permesso per ragioni umanitarie.

2.1.- Il primo motivo denuncia difetto di motivazione ravvisabile nella circostanza di avere fatto riferimento per relationem alla sentenza di primo grado, la quale viene peraltro solamente richiamata nella decisione assunta, piuttosto che nei motivi.

2.2.- Il secondo motivo, con riferimento specifico alla mancata concessione di protezione sussidiaria, denuncia diversi vizi nello stesso contesto, ossia: omesso esame delle fonti normative, omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; contraddittorietà tra le fonti citate ed il loro contenuto.

Fondamentalmente, il ricorrente ritiene che la corte di appello non ha fatto adeguato riferimento alle fonti di conoscenza della situazione del Senegal, limitandosi a ritenere adeguato il riferimento fatto dal Tribunale a due fonti datate al 2013, e dunque non aggiornate; per contro egli allega un Report di Amnesty International, aggiornato al 2016, che indica una situazione diversa, di maggiore pericolo per i civili.

2.3.- Il terzo motivo è una conseguenza del secondo e denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il difetto di istruttoria sulle fonti ha comportato che il rifiuto della protezione richiesta è stata apodittica, del tutto immotivata.

3.- Questi primi tre motivi vertono su medesime questioni, possono trattarsi unitamente e sono fondati.

La valutazione della domanda di protezione internazionale deve avvenire, a mente del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a), tramite l’apprezzamento di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine al momento dell’adozione della decisione.

Il successivo comma 5 della norma stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere ritenga che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone (lett. c). Ciò fa il paio con l’obbligo, previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, di esaminare ciascuna domanda alla luce delle informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo. Queste norme dunque, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente asilo consistente nell’allegare, produrre dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pongono a carico dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (Cass. 7333/2015).

Una simile verifica officiosa deve essere compiuta con riguardo alla situazione del paese sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018). Nei giudizi aventi a oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari la verifica delle condizioni socio-politiche del paese di origine non può quindi fondarsi su informazioni risalenti, ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (Cass. 28990/2018).

Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve poi essere specifico e dar conto delle fonti

di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte.

4.- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

La corte di appello avrebbe omesso del tutto di valutare le ragioni per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Sebbene il motivo sia indicato come di violazione della legge suddetta, sostanzialmente si fa invece questione di omessa pronuncia.

Sebbene, nel pur lungo motivo di ricorso, la parte non indichi se ha posto in appello la questione del permesso per ragioni umanitarie, che una domanda avente tale oggetto vi fosse, risulta dalla stessa sentenza, la quale ha valutato l’insussistenza delle due figure di protezione internazionale, ma non ha invece deciso sulla richiesta di permesso per motivi umanitari.

Il ricorso va dunque accolto.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA