Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23406 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26572-2017 proposto da:

D.L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE SELLITTI;

– ricorrente –

contro

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE VITO VILLANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1242/2017 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO

SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

G.P. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di San Giorgio Jonico D.L.D. chiedendo la condanna al risarcimento del danno occorso all’immobile di sua proprietà a causa di infiltrazioni di acqua provenienti dal limitrofo ortale di proprietà della convenuta. Il giudice adito, previa assunzione di CTU, rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Grimaldi. Con sentenza di data 3 maggio 2017 il Tribunale di Taranto accolse l’appello, condannando l’appellata al pagamento della somma di Euro 2.741,89 ed alla rifusione delle spese processuali.

Osservò il Tribunale che la CTU, da reputare come prova, aveva accertato quali cause del danno lamentato la presenza di fessurazioni sul piano di calpestio dell’ortale ed all’interno di un pozzetto di convogliamento delle acque meteoriche posto all’interno dell’ortale medesimo e che in modo analitico erano state indicate le opere di ripristino da realizzarsi con i relativi costi, facendo riferimento ai prezzi di ditte locali, sicchè la D.L. doveva ritenersi responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Aggiunse che andava disattesa l’istanza risarcitoria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Ha proposto ricorso per cassazione D.L.D. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza del quarto motivo di ricorso e di inammissibilità degli ulteriori motivi. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che ricorreva la nullità della CTU per vizi di extra petita ed ultra petita ed in particolare per avere omesso del tutto la descrizione del vano oggetto di domanda risarcitoria, nonchè l’esecuzione di saggi o carotaggi, sicchè non è dato di comprendere perchè il CTU abbia eziologicamente ricondotto i danni all’immobile di proprietà della D.L., mentre circa i costi erano state effettuate stime a corpo giungendo ad apodittiche conclusioni senza riscontri tecnici ed indicazione di metodi di riferimento.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che, in violazione dell’art. 342 c.p.c., vi era carenza di motivi ben enunciati ed identificati nell’atto di appello, sicchè il Tribunale aveva travalicato il petitum, e che la CTU non poteva costituire elemento di prova essendosi il consulente addentrato in affermazione extra ed ultra petita.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che le risultanze non consentivano di ricondurre le lamentate infiltrazioni allo stato di manutenzione della pavimentazione ed alla pozza di raccolta di acque presenti nell’ortale e che risultavano assolti i doveri del custode di cui all’art. 2051, stanti la presenza sia di fascia di guaina liquida per la sigillatura di una fessurazione che delle modeste opere sulla facciata esterna del fabbricato del G. realizzate dalla D.L..

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che era stata disposta l’integrale condanna alle spese processuale nei confronti della D.L. nonostante che fosse stata disattesa la domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 96 c.p.c..

Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza per nullità della CTU per omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che nella prima relazione di CTU era stata omessa ogni descrizione della natura costruttiva dell’abitazione del G. e che nella seconda relazione nulla si era detto della vetustà dell’immobile, della natura dei battiscopa a sostituirsi ed esistenti o del tipo di pavimentazione da svellere e sostituire.

Il primo, secondo e quinto motivo sono inammissibili. A parte il rilievo che i vizi di extra ed ultrapetizione sono ascrivibili al provvedimento giurisdizionale ma non alla CTU, nei motivi di censura si fa riferimento ad una nullità della CTU, senza che, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., si indichi in modo specifico la sede processuale della tempestiva deduzione della nullità in questione, senza la quale si realizza l’effetto di sanatoria di cui all’art. 157 c.p.c., comma 2. E’ tuttavia appena il caso di rilevare che il vizio che viene attribuito alla consulenza non attiene alla violazione delle norme processuali, ma a profili di merito rientranti nella valutazione che il giudice svolge delle risultanze processuali. In tal modo, ciò che si viene a denunciare è in realtà il contenuto del sindacato del giudice di merito sulle risultanze istruttorie, che è materia a lui riservata e sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale.

A questo proposito va rilevato che il vizio motivazionale è stato irritualmente denunciato, sia perchè proposto quale nullità della CTU (e dunque della sentenza), e dunque secondo un’inammissibile e non disgiungibile mescolanza di vizio motivazionale e vizio processuale (cfr. Cass. 23 settembre 2011, n. 19443; 6 maggio 2015, n. 9100), sia perchè non formulato come omesso esame di fatti (controversi e decisivi) ma quale censura alla valutazione tecnica svolta dal consulente, e dunque ancora una volta come critica del giudizio di fatto.

Il primo motivo inoltre non contiene un’attività assertiva della violazione delle norme indicate nella intestazione e svolge, in realtà considerazioni che si concretano nell’addebito alla c.t.u. di avere esorbitato dai limiti della domanda, il che, come si è sopra evidenziato, costituisce censura inammissibile. Il secondo motivo poi non deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nel modo indicato da Cass. n. 11892 del 2016 (e ribadito in motivazione da Cass., sez. Un., n. 16598 del 2016).

Infine non rispettosa della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è la censura in termini di violazione dell’art. 342 c.p.c., essendo completamente assente l’indicazione del contenuto dei motivi di appello (il mancato assolvimento dell’onere non consente al Collegio di accedere agli atti processuali, come pure sarebbe consentito dalla natura processuale della violazione denunciata).

Il terzo motivo è inammissibile. L’accertamento dell’esistenza del nesso eziologico spetta al giudice di merito, mentre compete a questa Corte, salvo il sindacato in ordine alla denuncia di vizio motivazionale (nella specie non ritualmente proposto), il controllo se nello svolgimento del giudizio di fatto il giudice di merito abbia rispettato le connotazioni normative del rapporto causale fra condotta e danno. La ricorrente non si duole del mancato rispetto delle coordinate normative del nesso eziologico ma del riconoscimento dell’esistenza di un nesso che, secondo la ricorrente medesima, sarebbe insussistente. In tali limiti la censura corrisponde ad un’istanza di rivalutazione del giudizio di fatto, inammissibile nella presente sede di legittimità.

Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, nè in primo grado nè in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass. 12 aprile 2017, n. 9532; 15 maggio 2018, n. 11792).

E’ appena il caso di aggiungere che la memoria non coglie la portata di quanto sopra rilevato ed anticipato in sede di proposta del relatore.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater, all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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