Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23405 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. I, 19/09/2019, (ud. 21/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 4506/2018 proposto da:

D.L.; T.M., elettivamente domiciliati in Roma, al

Viale Parioli 43, presso lo studio dell’avvocato D’Ayala Valva

Francesco che li rappresenta e difende, unitamente all’avvocato

Picchioni Giuseppe, con procura speciale in atti;

– ricorrenti –

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena; Procura

Generale presso la Corte d’Appello di Bologna; Procura Generale

presso la Corte di Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/05/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

T.M. e D.L. proposero reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Modena, emessa nel 2016, che rigettò la domanda del T. di adozione della maggiorenne D.L., figlia della convivente C.I., per l’insussistenza della differenza minima di età di 18 anni tra adottante ed adottato, prevista dall’art. 291 c.c..

La Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 27/17, respinse il reclamo, confermando la motivazione.

T. e D. propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo, in via preliminare, è denunziata l’illegittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui non attribuisce al giudice il potere discrezionale di derogare al limite del divario di età imposto in 18 anni e ciò per violazione degli artt. 2,3,10 e 30 Cost.. Pertanto, i ricorrenti chiedono che il collegio sollevi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 c.c., nella parte in cui contempla la differenza minima di età di 18 anni tra adottante ed adottato, ritenendo in particolare che tale norma sia contraria:

a) agli artt. 2 e 30 Cost., perchè impedisce l’autodeterminazione d’ogni individuo, sia come singolo (diritto al nome, alla libertà d’espressione, ecc), sia come membro d’organizzazioni sociali (la famiglia). Invero, D.L. da quando ha 12 anni si sente figlia di T.M., di cui vorrebbe portare il cognome; parimenti il T. intende che il suo profondo legame con la figlia della compagna venga riconosciuto al pari di un rapporto di filiazione;

b) al principio di uguaglianza violato perchè l’adozione di minore in casi speciali, istituto che per molti aspetti è simile all’adozione di maggiorenne, consente al giudice di ridurre il divario di età in considerazione delle circostanze del caso, cosa che l’art. 291 c.c., non consente (rilevando pertanto che se il sig. T. avesse proposto domanda di adozione di D.L. quando costei aveva 17 anni, la domanda sarebbe stata accolta);

c) all’art. 10 Cost. (“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute..”) in quanto l’art. 291 c.c., viola le norme sovranazionali (art. 8 CEDU; art. 7 della Carta Europea diritti fondamentali e art. 16 Dichiarazione Universale diritti dell’Uomo) in ordine alla tutela dei valori della vita privata e familiare.

Con il secondo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per mancata disapplicazione della norma interna di cui all’art. 291 c.c., perchè in contrasto con quelle comunitarie e sovranazionali (art. 8 CEDU, art. 7 Carta Europea diritti fondamentali e art. 16 Dichiarazione Universale diritti dell’Uomo).

Con il terzo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5) dato dallo spirito di unità famigliare cui l’adozione è ispirata.

Al riguardo, i ricorrenti lamentano che i giudici di primo e secondo grado, nel decidere la domanda di adozione di maggiorenne, non hanno tenuto in considerazione nè le eccezioni di diritto circa l’applicazione degli artt. 291 c.c. e segg. e quindi dei recenti sviluppi giurisprudenziali (che fanno seguito a un mutamento della coscienza sociale in materia familiare che passa per l’unicità dello status di figlio e conduce alle unioni civili), nè le dichiarazioni rese in udienza dalla madre dell’adottanda, C.I. e dalla sorella minorenne, T.B. (figlia dell’adottante e sorella uterina dell’adottanda).

Con il quarto motivo è denunziata violazione e falsa applicazione norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con conseguente irragionevole disparità di trattamento tra maggiorenni (art. 291 c.c.) e minorenni (L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. b)) Al riguardo, i ricorrenti espongono che l’adozione di minori è istituto affine alla adozione di maggiorenne, in quanto mira a consolidare l’unità familiare nelle famiglie allargate, sempre più frequenti nel contesto sociale odierno.

Non si sono costituiti gli intimati.

Al riguardo, va osservato che la Corte Costituzionale è intervenuta con due pronunce – sentenze nn. 89/1993 e 500/2000 – espressamente sulla questione della disparità di disciplina tra l’adozione di minori e di maggiorenne, in ordine alla norma che solo per quest’ultima adozione contempla il limite della differenza d’età di 18 anni tra adottante ad adottato, ritenendola infondata.

Il collegio ritiene che l’eccezione d’incostituzionalità, a parte la suddetta questione sulla disparità di disciplina rispetto all’adozione di minori, riguardi molteplici profili di notevole rilevanza – tra cui quello relativo all’art. 10 Cost., non oggetto delle precedenti pronunce della Corte Costituzionale – anche alla luce delle varie innovazioni normative e del mutato costume sociale, che richiedono il vaglio della udienza pubblica.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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